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Macchine: una guida per i costruttori
Milano, 17 Nov – Ci sono documenti, linee guida, schede tecniche relativi alla prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che non perdono validità, riguardo alle riflessioni e ai suggerimenti contenuti, anche dopo qualche anno dalla loro pubblicazione.
È il caso, ad esempio, del documento “Sicurezza delle macchine e Testo Unico: guida applicativa per i costruttori”, un documento prodotto da Federmacchine, Federazione nazionale delle Associazioni dei produttori di beni strumentali destinati allo svolgimento di processi manifatturieri dell’industria e dell’artigianato.
Il documento - risale a novembre del 2009 ed è precedente all’emanazione del Decreto Legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010 – ricorda che il Decreto legislativo 81/2008 disciplina anche gli aspetti di sicurezza e salute correlati all’utilizzo delle macchine, e più in generale delle attrezzature di lavoro.
Ad esempio stabilisce gli obblighi in materia di sicurezza delle attrezzature di lavoro per le aziende utilizzatrici, “definendo comportamenti e misure che, per una loro completa attuazione, richiedono anche ai costruttori di macchine un contributo importante”. Inoltre il Testo Unico “contiene anche norme direttamente rivolte ai costruttori di macchine, compresa la regolamentazione delle procedure finalizzate all’irrogazione delle sanzioni penali connesse alla violazione delle disposizioni di legge”.
Queste è una guida applicativa, nell’ottica dei costruttori di macchine, che ha l’obiettivo di “focalizzare gli aspetti più importanti in cui anche questi ultimi sono chiamati, direttamente o indirettamente, a svolgere un ruolo importante per garantire la sicurezza e la salute del lavoro”. L’analisi del Testo Unico operata dalla guida è divisa in quattro parti:
- Parte I: “sviluppa un’analisi e valutazione delle norme del Testo Unico direttamente rivolte ai costruttori di macchine;
- Parte II: è incentrata sull’analisi del Titolo III del Testo Unico (Sicurezza delle attrezzature di lavoro);
- Parte III: “analizza gli aspetti più tecnici che coinvolgono le attrezzature di lavoro ( rischio elettrico, ergonomia, movimentazione dei carichi, rumore, cadute dall’alto, ecc.), regolamentati in varie parti del dettato legislativo”;
- Parte IV: “tratta di un aspetto, quello della sicurezza nelle lavorazioni in appalto, che coinvolge direttamente la sicurezza in fase d’installazione, montaggio e manutenzione delle macchine”.
Vediamo di riportare, a titolo esemplificativo, alcune parti di questa guida applicativa.
Riguardo all’uso sicuro delle attrezzature di lavoro ci soffermiamo su alcune indicazioni relative ai requisiti di sicurezza (Art.70 del D. Dgs. 81/2008).
Infatti riguardo ai requisiti di sicurezza, “nell’ambito dell’art.70 del nuovo Testo Unico è stata effettuata un’importante riorganizzazione delle norme, con rilevanti differenze rispetto alla precedente impostazione, soprattutto sotto il profilo delle responsabilità per il datore di lavoro – utilizzatore”.
Ad esempio al comma 1 dell’articolo 70 “si sancisce l’obbligo per il datore di lavoro di dotare i lavoratori di attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, ovviamente ad esse applicabili, sia come prodotto sia come periodo di costruzione, pena l’applicazione della sanzione dell’arresto da tre a sei mesi o dell’ammenda da 2.500 a 6.400 euro”.
E questa nuova previsione costituisce una novità che crea – come indicato da Federmacchine – un “parallelismo” tra le responsabilità del costruttore e le responsabilità dell’utilizzatore, comunque tenuto a mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature sicure, in relazione alla propria attività, come già stabilito al successivo articolo 71.
Insomma il concetto di dotare i lavoratori di attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto “richiama peraltro immediatamente i casi in cui è lo stesso acquirente che si assume le responsabilità tipiche del fabbricante, per esempio nel caso di interventi eseguiti dall’acquirente sulle macchine, che possono costituire nuova immissione sul mercato o messa in servizio, oltre, ovviamente, al caso di macchine ‘autocostruite’, o di assemblaggio di più macchine al fine di comporre una linea”.
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Rimandandovi ad una lettura diretta del documento in merito al tema appena trattato, veniamo alla valutazione dei rischi delle attrezzature inserite nell’ambiente di lavoro.
Il 2° comma dell’art.71 del D.Lgs. 81/2008 “individua le caratteristiche che devono essere tenute in considerazione ai fini della scelta delle attrezzature di lavoro, e quindi da considerare sempre, anche in fase di valutazione dei rischi:
- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
- i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
- i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso”.
In particolare l’aspetto riguardante i rischi da interferenze “è una previsione che rappresenta una novità, anche se tale aspetto avrebbe già dovuto essere tenuto in considerazione in quanto evidentemente riconducibile ai principi generali di tutela e prevenzione”. In questo caso il legislatore ha espressamente richiamato la “necessità di analizzare tutti i rischi connessi all’inserimento di un’ attrezzatura di lavoro all’interno di un ciclo produttivo, e di un dato ambiente di lavoro, compresi evidentemente quelli di interferenze con altri macchinari in uso, o con caratteristiche dell’ambiente di lavoro, che possano interagire negativamente con le attrezzature, generando situazioni di pericolo o di rischio”.
Questo comma – continua il documento - è un “punto fondamentale relativamente agli obblighi del datore di lavoro in tema di utilizzo sicuro delle attrezzature di lavoro, in quanto prevede espressamente la necessità di una valutazione dei rischi specifica, prima dell’inserimento di un’attrezzatura di lavoro nell’ambiente operativo”. E tale valutazione “è sempre obbligatoria, anche quando la macchina da inserire in un ambiente di lavoro è marcata CE”.
La valutazione di cui al comma 2 dell’art.71 è “innanzitutto relativa alla sicurezza dell’inserimento della macchina all’interno dell’ambiente di lavoro, con conseguente obbligo – per l’utilizzatore / datore di lavoro – di effettuare unavalutazione preventiva dei tipici rischi connessi a tale fatto (spazi, illuminazione, viabilità, rispetto delle distanze e delle dimensioni dei corridoi/aree di accesso alle macchine, rumore, sostanze emesse in ambiente, aspetti collegati alla polverosità, eventuali collegamenti ai sistemi di aspirazione centrali, collegamenti adeguati alle linee di alimentazione o al sito di impiego,ecc.)”.
È evidente che per una corretta scelta delle idonee attrezzature di lavoro (quindi anche delle macchine) “è importante che il datore di lavoro verifichi - e comunichi espressamente al costruttore della macchina - se vi sono esigenze particolari in termini, ad esempio, di: materiali da lavorare, aspetti logistici, condizioni ambientali, condizioni di alimentazione, necessità di formazione del personale, situazioni di rischio particolare, che devono essere preventivamente discusse e concordate”.
Ricordiamo, per concludere, che “come attività propedeutica a tale valutazione il datore di lavoro dovrà anche:
- valutare la correttezza e completezza della documentazione relativa alla macchina da inserire nell’ambiente di lavoro (dichiarazioni o attestazioni di conformità, manuali d’uso e manutenzione, ecc.);
- valutare e prevedere soluzioni relativamente ai rischi residui evidenziati dal costruttore nelle istruzioni per l’uso”;
- verificare le eventuali problematiche di sicurezza connesse all’inserimento della macchina all’interno di un “insieme”, ovvero le problematiche di inserimento in ambiente di lavoro di una linea o impianto completo;
- “verificare che non sussistano rischi palesi presenti sulla macchina”;
- “se trattasi di macchina ‘usata’ non marcata CE, verificare se, al di là del rispetto dei contenuti minimi indicati in allegato V (la cui vigenza deve essere attestata dal cedente tramite l’obbligatoria attestazione di conformità di cui all’art. 72 comma 1”), “la macchina è anche conforme alle altre parti del D.Lgs. 81/2008, che coprono i possibili rischi che un’attrezzatura di lavoro può presentare (ad esempio il rischio elettrico, il rischio da elettricità statica, l’ergonomia, il rumore, le radiazioni, ecc.), nonché se è aggiornata tecnicamente in relazione alla evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione secondo quanto previsto all’art. 71 comma 4 lett. a) punto 3, che rimanda all’art. 18 1° comma lett z)”.
L’indice del documento:
Parte I: Le disposizioni legislative per i costruttori di macchine e attrezzature di lavoro
Premessa
1.1 Obblighi e prescrizioni in capo ai costruttori
1.2 Accertamento di non conformità, intervento degli organismi di vigilanza e controllo, sistema sanzionatorio
1.2.1 Reato di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime – Decreto 231 – Modelli organizzativi
1.3 Interventi di modifica sulle macchine in uso
1.4 Vendita, noleggio e concessione in uso di macchine ed attrezzature di lavoro
1.4.1 Soggetti interessati all’Attestazione di Conformità di cui all’art. 11 co. 1 del DPR 459/1996 e all’art. 72 co. 1 del d. Lgs n. 81/2008
1.4.2 Tempi di emissione e modello di riferimento
1.5 Altri obblighi di dichiarazione applicabili a tutte le attrezzature di lavoro (e non soltanto a quelle non marcate CE).
Allegati 1, 2, 3 e 4: Modelli Federmacchine per attestazioni di conformità macchine usate e dichiarazioni in sede di utilizzo di macchine di terzi
Parte II : Le disposizioni legislative sull’uso di attrezzature di lavoro
2.1 Uso sicuro delle attrezzature di lavoro: aspetti generali
2.2 Uso sicuro delle attrezzature di lavoro: il Titolo III del Testo Unico
2.2.1 Definizioni (art. 69)
2.2.2 Requisiti di sicurezza (Art.70)
2.2.3. Obblighi del datore di lavoro (art.71)
2.2.3.1 La valutazione dei rischi delle attrezzature inserite nell’ambiente di lavoro:cosa l’utilizzatore deve valutare
2.2.4 Ergonomia e macchinario
2.2.5 Controlli sulle macchine e registro dei controlli
2.3 Il manuale d’uso e Manutenzione come strumento di supporto al datore di lavoro
2.3.1 Altri contenuti del Manuale rilevanti per il datore di lavoro
2.4 Aspetti da considerare all’atto dell’acquisto e della gestione di una macchina
Parte III: I requisiti di sicurezza degli impianti e delle attrezzature di lavoro
3.1. Lavori elettrici e lavori in quota
3.2 Segnaletica, movimentazione carichi, videoterminali, agenti fisici e chimici
3.3 Allegato V del DLgs 81/2008: requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro
3.4 Allegato VII D. Lgs 81/2008: verifiche di attrezzature di lavoro
Parte IV: Lavorazioni in appalto connesse all’installazione e manutenzione di macchinari – Gli obblighi del fornitore di attrezzature di lavoro (art. 26 del Testo Unico)
4.1 L’art. 26 del Testo Unico e il ruolo dell’installatore di impianti: Inquadramento giuridico e contrattuale
4.2 I contenuti normativi dell’art. 26 del Testo Unico. Obblighi dei fornitori di macchine
4.3 Valutazione dell’idoneità tecnico professionale
4.4 Coinvolgimento dei subappaltatori
4.5 Costi relativi alla sicurezza
4.6 Come gestire la sicurezza nelle lavorazioni di installazione, montaggio e manutenzione di
macchine. I compiti e il ruolo del fornitore di macchine
4.7 Tesserino di riconoscimento e altri adempimenti per i lavoratori
NB: Il documento presentato è precedente all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010. Tuttavia offre ancora utili suggerimenti e spunti di riflessioni relativi alla prevenzione del rischio macchina in relazione all’applicazione del D.Lgs. 81/2008.
Federmacchine, “ Sicurezza delle macchine e Testo Unico: guida applicativa per i costruttori”, (formato PDF, 1.92 MB).
Tiziano Menduto
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