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La valutazione del rischio elettrico richiesta dal D.Lgs 81

Alcune considerazioni su come effettuare una corretta valutazione del rischio elettrico: esposizione al rischio, impianti vecchi e nuovi. A un impianto a norma corrisponde un’assenza di rischio? A cura di Alessandro Mazzeranghi.

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Come noto il capo III del titolo III del D.Lgs. 81/2008 impone, fra l’altro, di effettuare una vera e propria valutazione del rischio elettrico. È noto che tale valutazione precedentemente richiesta in forma implicita (valutare tutti i rischi) veniva risolta andando a garantire la conformità degli impianti elettrici alla normativa vigente ( norme CEI) che era considerata esplicitamente come il riferimento esaustivo dello stato dell’arte. Questo anche per la considerevole completezza delle norma di settore che coprono davvero la gran parte degli aspetti di sicurezza degli impianti elettrici di distribuzione e di automazione industriale.
 
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Naturalmente poteva accadere che impianti più vecchi presentassero difformità rispetto alla normativa recente, ma anche in questo caso le buone prassi e semplici considerazioni tecniche consentivano di risolvere i casi dubbi, o ritenendoli sostanzialmente conformi, o dando evidenza della necessità di interventi di messa a norma. In queste situazioni, evidentemente, veniva effettuata una valutazione dei rischi, se non altro per confronto fra le prescrizioni normative superate e le prescrizioni in vigore.
 
Questo ragionamento così espresso sembra funzionare: ho un impianto perfettamente a norma, quindi che necessità ho di effettuare una valutazione dei rischi già implicitamente presi in esame dalle norma di progettazione e costruzione adottate nella realizzazione dell’impianto?
Prendiamo in considerazione i contatti indiretti (che ritroviamo citati fra gli aspetti di sicurezza che devono essere considerati nella valutazione); se l’impianto è realizzato a regola d’arte la possibilità che si manifesti una situazione pericolosa è remota (è necessario un doppio guasto difficilmente riconducibile a cause comuni); inoltre la norma stessa prevede di effettuare prove a conferma della continuità del circuito di protezione. Ma cosa succede in caso di manutenzione? Per quella esistono prescrizioni più generiche, sebbene si dia per scontato che la manutenzione deve portare al completo ripristino del bene assoggettato all’intervento … Inoltre la probabilità di guasti pericolosi, come abbiamo detto, è bassa ma non è nulla; e si tratta di guasti prevedibili (da considerare secondo quanto dichiarato dal capo III del titolo III), anche solo per evidenziare che la probabilità è remota e quindi il rischio non sussiste.
 
Esiste poi un altro aspetto importante: anche gli impianti completamente a norma sono caratterizzati da rischi elettrici (che dal punto di vista del normatore rientrano, a buon diritto, fra i rischi residui). Ora, per i rischi residui, vale una considerazione generale: perché i lavoratori esposti possano evitare i rischi residui presenti sul luogo di lavoro, gli stessi devono essere informati e, se necessario, formati e addestrati. Partendo dal presupposto che tutto il personale addetto ai lavori elettrici sia formato, restano comunque alcuni punti scoperti.
 
Proviamo a delineare la situazione di una azienda virtuosa:
•        Gli impianti elettrici di ogni tipologia sono realizzati secondo il vigente stato dell’arte, espresso dalle norme tecniche più aggiornate, ed esistono tutte le certificazioni e le evidenza oggettive della loro conformità.
•        Il personale addetto alla manutenzione elettrica è formato secondo quanto previsto dalla norma CEI 11/27, ed è stato giudicato idoneo dal datore di lavoro sulla base di un periodo di training on the job in affiancamento a manutentori esperti.
•        Le principali regole di sicurezza inerenti i lavori elettrici sono oggetto di procedure interne (permesso di lavoro, lock out – tag out ecc.)
•        Esiste un piano di manutenzione programmata per gli impianti elettrici.
Cosa manca? Prima di tutto un censimento dei pericoli a carattere elettrico e delle situazioni di pericolo che si possono verificare, sia nella normale conduzione che in caso di guasti prevedibili. Secondariamente una analisi delle persone esposte al rischio elettrico che, contrariamente a quanto si tende a pensare, almeno nel mondo industriale, non sono solo i manutentori elettrici.
Mancando queste analisi è facile che alcuni lavoratori esposti non sino informati dei rischi, che alcune procedure (ovvie per un elettricista) non siano formalizzate per gli altri lavoratori, che vi siano lavoratori che non hanno seguito una formazione che, invece, sarebbe necessaria ecc.
 
Quindi la valutazione dei rischi elettrici non è solo una formalità prevista per legge ma una opportunità di migliorare realmente le condizioni di sicurezza, regolamentando correttamente tutte le operazioni e attività soggette a rischio, e parallelamente formando adeguatamente il personale esposto.
Naturalmente per arrivare al risultato sopra indicato è necessaria qualche cautela; la analisi deve essere effettuata a un sufficiente livello di dettaglio che consenta, per famiglie di impianti (cabine, quadri, apparecchiature bordo macchina ecc.) e di condizioni (esercizio, manutenzione ecc.) di identificare le situazioni di rischio e gli esposti. Non si può quindi riunire tutto in una unica considerazione general–generica sul rischio elettrico che solo formalmente ottempererebbe all’obbligo di legge; né tantomeno si può fare la equivalenza “impianto a norma = assenza di rischio”.
 
Infine: la valutazione del rischio elettrico non è una verifica di conformità degli impianti; la verifica di conformità, in questo settore specifico così rigidamente regolamentato, è una attività a monte della valutazione, perché risulterebbe difficile difendere impianti non  rispondenti ai requisiti normativi. Sulla conformità la valutazione entra in gioco quando si deve sviluppare un eventuale piano di rimessa a norma di impianti esistenti; in questo caso è di aiuto per definire le priorità degli interventi.
Ma ripetiamo, la parte importante della valutazione è quella relativa ai rischi presenti nell’esercizio e nella manutenzione ordinaria di impianti a norma. E su questo vogliamo concludere con una nota particolare: qualcuno ritiene che, appaltando interamente all’esterno la attività di manutenzione elettrica, la valutazione del rischio con riferimento a tale attività non spetti al datore di lavoro committente; non è così, a nostro parere, perché le peculiarità dell’impianto e i relativi rischi devono essere comunicati dal committente secondo quanto previsto dall’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008.
Unico “sconto” a nostro avviso si può praticare sulla manutenzione straordinaria o su guasto; vista la imprevedibilità di queste attività, e la loro potenziale elevatissima numerosità, è evidente che non si può effettuare una valutazione a priori, ma che la stessa deve essere eseguita preliminarmente all’intervento, come del resto previsto dalla CEI 11/48. Questa considerazione, però, non può essere estesa alla manutenzione ordinaria o programmata!
 
Le esperienza maturate ad oggi su questo tema dimostrano che una valutazione ben fatta porta un certo valore aggiunto in termini di migliore controllo delle situazioni di rischio; anche se spesso emerge che le persone esposte, che andrebbero formate, sono davvero tante. E qui si presenta il bivio: formazione PAV (persona avvertita secondo CEI 11/27), istruzioni operative o entrambe? Chi scrive ha ancora qualche dubbio su quale sia la soluzione più equilibrata ed efficace.
 



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Rispondi Autore: Confente Pier Giorgio - likes: 0
16/09/2008 (11:42)
Plaudo all'articolo, chiaro e convincente.
Non sono in grado di risolvere il dubbio amletico.
Segnalo che impianto "a norma" richiede che :
- sia adeguato all'ambiente (umido, maggior rischio in caso di incendio, rischio di esplosione, ecc.)
- sia esercito correttamente con le dovute manutenzioni.

Spesso il datore di lavoro è tratto in inganno dalle "dichiarazioni di conformità" che non riportano gli allegati obbligatori (tra cui il progetto)e quindi l'ipmianto può essere a norma come ufficio ma non come falegnameria o come officina, quindi l'utilizzo effettivo fa la differenza.

Momenti pericolosi, a mia esperienza sono quelli delle pulizie, della messa a punto di macchinari durante l'avviamento, le manutenzioni, ecc.

L'analisi dei rischi quindi, se l'impianto è adeguato all'ambiente e se è a norma, deve mirare dettagliatamente a tali situazioni particolari.

Rispondi Autore: Giovanni Punzi - likes: 0
16/09/2008 (15:08)
Formazione PAV - Pes - Pav Idoneo - Pes Idoneo CEI 11-15, CEI 11-27 EN 50155 procedure e istruzioni operative in particolare in stabilimenti con sale prova elettriche (istruzioni di collaudo, istruzione operativa della sala prove, procedura per le modalità di allestimento della sala prove. Formazione informazione addestramento specifici in particolare sul prodotto a personale con attestato rilasciato da enti terzi formativi qualificati e nomina da parte del D.L.
D.P.I. specifici in distribuzione forzata se con data di scadenza (es: guanti dielettrici).
Rispondi Autore: Per. Ind. Mauro Matteucci - likes: 0
17/09/2008 (15:46)
La risposta a mio avviso è: "CERTAMENTE NO".

Possiamo fare alcuni esempi:

1) Un lavoratore chiamato a sostituire un raccordo di potenza su un impianto di batterie stazionarie, non si può certo ignorare che sussistono altri pericoli nella zona di prossimità dello stesso elemento da sostituire, come quello di esplosione (il raccordo ricade sicuramente in zona 1). Pertanto per tale operazione devono essere prese addizionali precauzioni.

2) In merito alla qualifica di PES e PAV ecc. occorre precisare che mentre un PES è idoneo a lavorare da solo, per un PAV la questione si complica (cfr. CEI 11-27) e che un PES è tale solo per l'impianto ove egli opera. Ragion per cui un lavoratore di una ditta appaltatrice dichiarato PES dal proprio datore di lavoro, diventa automaticamente PAV in un ambiente a lui sconosciuto, e pertanto bbisognoso di ricevere attraverso un piano di lavoro, delle specifiche raccomandazioni (avvertimenti).

3) Il rischio di elettrocuzione sussiste anche nel passaggio delle consegne, che se effettuato con superficialità, un ignaro preposto potrebbe mettere le mani su un elemento d'impianto (forse gemello a quello appena messo in sicurezza) regolarmente in esercizio. Non a caso si stabiliscono Procedure operative su impianti a norma, per l'eliminazione del rischio da elettrocuzione!

Ci sarebbe una serie infinita di altri esempi, ma credo che questi siano abbastanza sufficienti ad eliminare ogni dubbio al quesito.

cordialmente.
Rispondi Autore: E.Camerin - likes: 0
15/01/2009 (09:39)
Consiglio per un ulteriore approfondimento sulla valutazione del rischio elettrico richiesta dal D.Lgs81, anche l'articolo sul nostro blog a questo link: http://www.organizzazioniaziendali.it/BLOG/leggi_articolo.asp?post=39&title=la-valutazione-del-rischio-elettrico-richiesta-dal-d.lgs81
Rispondi Autore: sabato de rosa - likes: 0
14/02/2012 (10:52:12)
Salve. Mi chiedo se un PAV possa diventare un PES per effetto della esperienza conseguita sul campo oppure abbisogna di una formazione specifica.
Grazie

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