Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Hai dimenticato lo username?

Inserisci l'indirizzo Email associato al tuo account per ricevere il tuo username.

Errore! L'email inserita non è valida
Torna al Login

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Il Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Valutazione del rischio incendio

19/10/2012

Quando è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI) previsto dall’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008? Quali sono i rischi sono da valutare? Di Rolando Dubini.

Il Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze

Quando è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI) previsto dall’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008? Quali sono i rischi sono da valutare? Di Rolando Dubini.


 
Milano, 19 Ott - Il Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) indica come soggetto obbligato a redigere l'unico documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) il datore di lavoro committente nell'interesse del quale l'intero servizio o altro viene eseguito:
 

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

[…]
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e fornitura. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. (Ammenda da 2.000 a 4.000 euro per il datore di lavoro o per il dirigente per violazione dell'art. 18 lett. p)


Pubblicità
MegaItaliaMedia

Il comma 3 prevede dunque che il datore di lavoro committente promuova la cooperazione ed il coordinamento in primo luogo elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera [nel senso che è parte integrante del contratto, deve essere stato predisposto, e non tanto che deve essere materialmente in uno col contratto d'appalto] “e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture”, ovvero deve sempre riflettere lo stato attuale delle interferenze presenti durante i lavori, servizi e forniture”.
 
È stato sottolineato dal Ministero del lavoro che “vi è la necessità, negli appalti pubblici o privati, di realizzare la cooperazione ed il coordinamento tra committenti ed appaltatori al fine della predisposizione della sicurezza “globale” delle opere e dei servizi da realizzare.
Tale obiettivo risulta essere raggiungibile mediante l’elaborazione di uno specifico documento che formalizza tutta l’attività di cooperazione, coordinamento ed informazione reciproca delle imprese coinvolte ai fini dell’eliminazione ovvero della riduzione dei possibili rischi legati all’interferenza delle diverse lavorazioni, quindi mediante la stesura del DUVRI.
La redazione del DUVRI deve essere effettuata con la stessa logica del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) previsto per i cantieri temporanei e mobili” [testualmente: ”la logica del DUVRI ... estende la stessa logica del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) previsto per i cantieri temporanei e mobili (Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008) a tutti i settori di attività”], estende a tutti i settori di attività l’obiettivo di lasciare una traccia precisa e puntuale delle “attività prevenzionistiche” poste in essere da tutti i soggetti che, a qualunque titolo, interagiscono nell’appalto.
Il DUVRI, elaborato a cura del committente-datore di lavoro, racchiude le linee guida operative che devono essere seguite dalle imprese e dai lavoratori autonomi coinvolti nelle attività oggetto di appalto.
 
Viene poi indicato che nel contratto di appalto vanno identificati i costi relativi alla realizzazione delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni a pena nullità del contratto stesso e che i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di accesso ai dati relativi ai costi della sicurezza. I Rappresentanti dei Lavoratori hanno inoltre la possibilità di richiedere copia del DUVRI stesso per l’espletamento della propria funzione” [cfr. Circolare n. 5/2011 dell'11 febbraio 2011 del Ministero del lavoro sul quadro giuridico degli appalti].
 
La Cassazione ha precisato che “in materia di normativa antinfortunistica, il datore di lavoro [committente] è titolare di una posizione di garanzia e di controllo dell'integrità fisica anche dei lavoratori dipendenti dell'appaltatore e dei lavoratori autonomi operanti nell'impresa, poiché, ai sensi dell'art. 7, D.Lgs. n. 626 del 1994 [ora art. 26 D.Lgs. n. 81/2008] è tenuto, tra l'altro, a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione ed a fornire alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro” [Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 13917 del 17/01/2008 Ud. (dep. 03/04/2008)].
 
L'art. 26, comma 3, ultima parte, del D.Lgs. 81/2008 esclude l'obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento per il datore di lavoro committente, anche attraverso il DUVRI, per i "rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi", ma questa esclusione va riferita non alle generiche precauzioni da adottarsi negli ambienti di lavoro per evitare il verificarsi di incidenti ma alle regole che richiedono una specifica competenza tecnica settoriale - generalmente mancante in chi opera in settori diversi - nella conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni o nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine (Cass. sez. IV, 17.05.2005, n. 31296, rv. 231658, Mogliani).
Va, ad esempio, sottolineato, che “non può ... considerarsi rischio specifico quello derivante dalla generica necessità di impedire crolli di solai dovuta alla fatiscenza delle strutture portanti, [essendo] questo pericolo, riconoscibile da chiunque indipendentemente dalle sue specifiche competenze” (Sez. 4, Sentenza n. 12348 del 29/01/2008 Ud. Rv. 239252).
Dunque i rischi “riconoscibil[i] da chiunque indipendentemente dalle sue specifiche competenze” sono oggetto del DUVRI.
 
 

Il DUVRI nei contratti pubblici

Il DUVRI nel campo di applicazione del D. Lgs. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) va redatto dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto, che resta dunque legalmente l'unico soggetto direttamente responsabile in caso di omessa predisposizione.
 
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008 - Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza.
 
“Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.
 
In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.
Le Stazioni appaltanti hanno come unico riferimento per la redazione del DUVRI l'art. 7 del citato decreto legislativo n. 626/1994 riguardante i contratti di appalto o contratti d'opera, che non fornisce indicazioni di dettaglio sulle modalità operative per la sua redazione.
Dal dettato normativo, tuttavia, discende che il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso, dunque, non devono essere riportati i rischi propri dell'attività' delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.
 
In assenza di interferenze non occorre redigere il DUVRI; tuttavia si ritiene necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che l'importo degli oneri della sicurezza e' pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze e' stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l'esistenza.
 
Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:
  • derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
  • immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
  • esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
  • derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).”
 
 

La giurisprudenza sull'accezione di "interferenza"

La recente sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, 21 febbraio 2012, n. 6857 ha fornito una accezione di interferenza ampia e perfettamente in linea col dettato normativo: "L'accezione di "interferenza" tra impresa appaltante ed impresa appaltatrice non può ridursi, ai fini della individuazione di responsabilità colpose penalmente rilevanti, al riferimento alle sole circostanze che riguardano "contatti rischiosi" tra il personale delle due imprese, ma deve fare necessario riferimento anche a tutte quelle attività preventive, poste in essere da entrambe antecedenti ai "contatti rischiosi", destinate, per l'appunto, a prevenirli.
In sostanza, ancorché il personale della ditta appaltatrice operi autonomamente nell'ambito del luogo di lavoro della ditta appaltante, deve esser messo in condizione di conoscere, a cura della appaltante, preventivamente i rischi cui può andare incontro in quel luogo di lavoro con riferimento, ovviamente, all'attività lavorativa che deve ivi svolgere. Il principio generale in materia di interferenze tra ditta appaltante ed appaltatrice, affermato con continuità da questa Corte è quello che, ove i lavori si svolgano nello stesso cantiere predisposto dall'appaltante in esso inserendosi anche l'attività dell'appaltatore per l'esecuzione di un'opera parziale e specialistica (ivi compresa, ovviamente, anche quella di cui ci si occupa), e non venendo meno l'ingerenza dell'appaltante e la diretta riconducibilità (quanto meno) anche a lui dell'organizzazione del comune cantiere, in quanto investito dei poteri direttivi generali inerenti alla propria qualità, sussiste la responsabilità di entrambi tali soggetti in relazione agli obblighi antinfortunistici, alla loro osservanza ed alla dovuta sorveglianza al riguardo”.
 
 
 
Rolando Dubini,
avvocato in Milano
 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Rispondi Autore: mirella perondi immagine like - likes: 0
22/10/2012 (08:39:34)
Un quesito a proposito dell'art.26 comma 3-ter sul datore di lavoro non committente presso cui venga eseguito un contratto con obbligo di DUVRI di 2°livello, integrativo:che si fa se c'è un PSC? è sufficiente che il CSP/CSE vi inserisca i rischi da interferenza (art.96 comma 2) oppure -come a me sembra- deve il DL deve comunque effettuare la VDR delle interferenze -visto l'art.17 che lo obbliga a valutare TUTTI i rischi- e lasciarne traccia? in che modo? verbale di coordinamento? valutazione non-DUVRI, visto che il DUVRI invece sembra creare una posizione di garanzia del DL presso cui viene eseguita l'opera, sulle interferenze? Spero di essere stata chiara,GRAZIE
Rispondi Autore: Rolando Dubini immagine like - likes: 0
24/10/2012 (08:18:47)
Io condivido in toto la posizione di Catanoso, il Psc governa tutte le inte4rfderenze prodotte dal cantiere, fare anche il duvri è assurdo, perchè poi si dovrebbe fare un terzo documento per coordinare duvri e psc. E' anche vero quel che Lei scrive, il datore di lavoro ha una posizione di garanzia per tutti i rischi, ma la cosa si risolve in modo semplice e pragmatico, non con l'italica follia burocratica di moltiplicare i documenti e gli adempimenti all'infinito. Ovvero il datore di lavoro analizza la parte interferenze area circostante del psc, se adeguta la fa propria e l'allega al dvr, altrimenti chiede in forma scritta le necessarie modiche.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Gli infortuni mortali aumentano e gli addetti sono sommersi dalle carte

Legge n. 215/2021: come cambia la sicurezza?

Cantieri, amianto e sicurezza: indicazioni sulla documentazione tecnica

Appalti: obblighi e responsabilità del datore di lavoro - committente


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

21APR

Impatti dei cambiamenti climatici e resilienza dei cittadini europei

17APR

Stop al riconoscimento facciale nella formazione online

15APR

Riduzione delle emissioni negli edifici in Europa e ruolo dell’ETS2

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
21/04/2026: Ispettorato Nazionale del Lavoro - Decreto direttoriale n. 24 del 6 marzo 2026
21/04/2026: Suva - Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni - Nove regole vitali per il paesaggismo e la costruzione di giardini - Vademecum - 2025
17/04/2026: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro - Guidance for the health surveillance and biomonitoring of workers exposed to lead and its compounds – 2026
17/04/2026: ENISA - The ENISA Cybersecurity Exercise Methodology - End-to-end guide on how to plan, run and evaluate an exercise
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


GESTIONE EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Crans Montana: quando il luogo di lavoro è anche un luogo di divertimento


RSPP, ASPP

Le responsabilità penali dell’RSPP: una selezione di sentenze del 2025


INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

FAQ Accordo Stato Regioni 2025: formazione su attrezzature di lavoro


PREVENZIONE INCENDI

La Classe di fuoco L per le batterie al Litio


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità