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Guida alla direttiva macchine: il fascicolo tecnico

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Valutazione del rischio incendio

20/01/2012

Una guida alla Direttiva Macchine 2006/42/CE si sofferma su alcune novità significative della direttiva. Focus sul Fascicolo Tecnico della macchina: la valutazione dei rischi, la reperibilità del fascicolo e la documentazione necessaria.

 
Cinisello Balsamo, 20 Gen – PuntoSicuro ha prodotto diversi articoli sulla Direttiva macchine 2006/42/CE mettendone in evidenza principi, caratteristiche e indicazioni applicative per facilitare il lavoro di coloro che devono conoscerla e applicarla: costruttori, importatori e commercianti, enti notificati, collaboratori di gruppi di normazione, esperti di prevenzione sul lavoro e tutela dei consumatori, autorità di sorveglianza.
 
Nel ricordarvi che il 24 gennaio entrerà in vigore il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’11 aprile 2011 relativo alla disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche, non potevamo dunque non presentare la “ Guida alla Direttiva Macchine 2006/42/CE - Edizione 2010”, seconda edizione di una guida prodotta da Federmacchine, Federazione nazionale delle Associazioni dei produttori di beni strumentali destinati allo svolgimento di processi manifatturieri dell’industria e dell’artigianato.  
 

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Il documento, pubblicato sul sito di Acimac (Associazione costruttori italiani macchine attrezzature per ceramica), ricorda che la Direttiva 2006/42/CE sostituisce la precedente 98/37/CE e che contiene diverse novità “che è opportuno i fabbricanti di macchine conoscano e valutino con attenzione per garantire la conformità dei prodotti di nuova immissione sul mercato”.
In realtà la guida non tratta tutti gli aspetti inerenti la Direttiva Macchine, già oggetto di numerose guide e pubblicazioni, ma si sofferma unicamente sulle novità più significative contenute nella Direttiva 2006/42/CE e in appendice viene fornito un raffronto, con evidenziate le differenze fra i testi delle due regolamentazioni: 2006/42/CE e 98/37/CE.
 
In particolare questa seconda edizione tiene conto del recepimento nazionale della direttiva 2006/42/CE avvenuto con la pubblicazione del Decreto Legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010  e riporta anche, laddove necessario, “le indicazioni fornite dalla Commissione Europea tramite la Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC 2nd Edition – June 2010”.
 
Rimandandovi all’indice della guida, che riportiamo in conclusione dell’articolo, ci soffermiamo su un aspetto specifico trattato nell’allegato VII della Direttiva: i requisiti per il Fascicolo Tecnico della macchina.
Il documento fa notare “come per le macchine si parli di Fascicolo Tecnico della Costruzione mentre per le quasimacchine si parli di Documentazione Tecnica Pertinente”.
 
Il Fascicolo Tecnico rimane sostanzialmente “il documento attraverso il quale il fabbricante dimostra alle autorità di controllo (su richiesta) la conformità della macchina ai Requisiti Essenziali di Sicurezza”.
Quello che tuttavia nella guida si evidenzia è “che il Fascicolo Tecnico comprende la documentazione relativa alla valutazione dei rischi, innovando in questo senso rispetto alle disposizioni della Direttiva 98/37/CE, che non sanciva espressamente tale obbligo. In particolare la Direttiva 2006/42/CE chiede quindi al fabbricante di formalizzare la procedura seguita per la valutazione dei rischi e i risultati cui si è pervenuti a seguito di questa analisi. Conseguenza pressoché inevitabile sarà anche quella che tale documentazione verrà presumibilmente sempre richiesta dalle autorità di controllo in sede di valutazione della conformità della macchina ai Requisiti Essenziali di Sicurezza”.
 
Tutto ciò porta alla necessità per le aziende “non soltanto di verificare se le analisi già effettuate risultino rispondenti ai principi della valutazione dei rischi contenuti nella Direttiva 2006/42/CE e, se del caso, a predisporre gli opportuni aggiornamenti procedurali, ma anche di verificare struttura e contenuti dei Fascicoli Tecnici, anche per le macchine di vecchia progettazione ma ancora commercializzate. D’altra parte la mancata presentazione del fascicolo tecnico/documentazione relativa alla valutazione dei rischi in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità della macchina in questione ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, oltre che essere oggi, ai sensi dell’art. 15 comma 3 del D. Lgs. n. 17/2010, comportamento espressamente sanzionato (da 2.000 a 12.000 Euro)”.
 
Alcuneulteriori considerazioni riportate sulla guida, in alcuni casi con riferimento al confronto con la precedente Direttiva 98/37/CE:
- “la parte introduttiva dell’Allegato VII A è maggiormente esplicativa (chiarisce cioè qual è la funzione del fascicolo tecnico) e precisa che il fascicolo tecnico deve essere redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità, o in più lingue”. In merito al riferimento a “più lingue”, “l’interpretazione fornita da Orgalime e condivisa da Federmacchine è che il fascicolo può contenere documenti in diverse lingue, come ad esempio, la documentazione inerente le dichiarazioni di conformità dei componenti (per i quali è previsto il rilascio di tali dichiarazioni, com’è il caso dei componenti di sicurezza) e le dichiarazioni di incorporazione e le istruzioni di assemblaggio delle quasi-macchine (le istruzioni di assemblaggio possono essere nella lingua concordata fra costruttore della macchina e della quasi-macchina)”;
- è previsto “che una copia della dichiarazione CE di conformità della macchina sia presente nel Fascicolo Tecnico. Ciò nulla toglie alle diverse funzioni dei due documenti: il primo concretizza la responsabilità del fabbricante, o del mandatario, che immette la macchina sul mercato, mentre il secondo mette a disposizione, su richiesta dell’ Autorità Pubblica incaricata, informazioni e risultati delle valutazioni e delle prove atte a dimostrare la conformità della macchina”;
- “in merito alla reperibilità del fascicolo tecnico, la Direttiva 2006/42/CE prevede per il fabbricante, o il mandatario, l’obbligo di accertare l’effettiva disponibilità del fascicolo tecnico ed inoltre è previsto che si debba indicare, nelle dichiarazioni CE di conformità e di incorporazione, il riferimento della persona (fisica o giuridica, compreso quindi lo stesso costruttore) incaricata di costituire il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità Europea”;
- “il fascicolo tecnico deve essere messo a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell'ultima unità prodotta nel caso di fabbricazione in serie”;
- “il fascicolo tecnico non deve essere sempre materialmente disponibile. Il fascicolo tecnico deve tuttavia poter essere riunito e reso disponibile in tempi compatibili con la sua importanza da parte della persona fisica o giuridica incaricata di questo compito nella dichiarazione CE di conformità”.
 
Inoltre, come per la vecchia normativa, la nuova Direttiva prevede “che il fabbricante effettui le ricerche e le prove necessarie sui componenti e sugli accessori o sull'intera macchina per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione o costruzione, possa essere montata e messa in servizio in condizioni di sicurezza”. La novità introdotta dalla Direttiva 2006/42/CE è che nel fascicolo tecnico devono essere inclusi le relazioni e i risultati pertinenti.
 
Dunque a fianco delle documentazioni che il fornitore deve obbligatoriamente consegnare al fabbricante della macchina finita, “risulterà opportuno concordare la fornitura di ulteriore documentazione, quale, a titolo d’esempio:
- eventuali dichiarazioni di conformità a specifiche norme tecniche di prodotto (es. norme CEI per componenti elettrici o impianti elettrici di macchine, norme UNI EN per componenti pneumatici o idraulici, ecc.);
- eventuali relazioni di prove o di misure (es. rumore, vibrazioni, isolamento elettrico);
- eventuali rapporti di prova su materiali o componenti (es. carico di rottura);
- eventuali certificazioni dei materiali forniti dai rivenditori o dai produttori con indicazione eventuale del lotto di produzione;
- eventuali indicazioni, circa i componenti commerciali installati sulla fornitura, delle normative rispettate e l’indicazione delle caratteristiche tecniche, ovvero le modalità per rendere disponibili tali informazioni (es. rinvio a pagine di cataloghi commerciali dei componenti, ecc.)”.
 
L’indice della guida:
 
Introduzione
1. CAMPO DI APPLICAZIONE (articolo 1)
 
2. DEFINIZIONI (articolo 2)
2.1. Macchina
2.2. Macchine complesse (articolo 2)
2.3. Attrezzatura intercambiabile (articolo 2)
2.4. Componente di sicurezza (articolo 2)
2.5. Accessori di sollevamento (articolo 2)
2.6. Catene, funi e cinghie (articolo 2)
2.7. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica (articolo 2)
2.8. Quasi macchine (articolo 2)
2.9. Immissione sul mercato, messa in servizio (articolo 2)
2.10. Fabbricante, mandatario (articolo 2)
2.11. Norma armonizzata (articolo 2) e presunzione di conformità (articolo 7)
 
3. LIBERA CIRCOLAZIONE (articolo 6), SORVEGLIANZA DEL MERCATO (articolo 4, articolo 8, articolo 9, articolo 11, articolo 17, articolo 19) E SANZIONI (articolo 23)
 
4. IMMISSIONE SUL MERCATO E MESSA IN SERVIZIO DELLE MACCHINE (articolo 5)
4.1 Procedura di valutazione conformità per macchine non da Allegato IV (articolo 12)
4.2 Procedura di valutazione conformità per macchine da Allegato IV (articolo 12)
4.3 Fascicolo tecnico (Allegato VII A)
4.3.1 Considerazioni sulle macchine complesse
4.4 Informazioni, avvertenze, istruzioni per l’uso (Allegato I, punto 1.7)
4.4.1 Informazioni e avvertenze sulla macchina (Allegato I, punto 1.7.1)
4.4.2 Avvertenze in merito ai rischi residui (Allegato I, punto 1.7.2)
4.4.3 Marcatura delle macchine (Allegato I, punto 1.7.3)
4.4.4 Istruzioni (Allegato I, punto 1.7.4)
4.5 Dichiarazione CE di conformità (Allegato II, 1.A)
4.6 Marcatura CE (articolo16, articolo 17, Allegato III)
4.7 Esame CE di tipo (Allegato IX)
4.8 Garanzia Qualità Totale (Allegato X)
4.9 Organismi Notificati (articolo 14, Allegato XI)
 
5. DISPOSIZIONI PER LE QUASI MACCHINE (articolo 13)
5.1 Procedure per l’immissione sul mercato
5.2 Documentazione tecnica pertinente
5.3 Istruzioni per l’assemblaggio
5.4 Dichiarazione di incorporazione (Allegato II, 1.B)
 
6. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA
Requisiti essenziali di sicurezza (Allegato I)
 
APPENDICE I Fac-simile Dichiarazione di conformità CE
APPENDICE II Fac-simile Dichiarazione di incorporazione per quasi-macchine
APPENDICE III Decreto Legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010 di recepimento in Italia della Direttiva 2006/42/CE
APPENDICE IV Raffronto tra le Direttive 2006/42/CE e 98/37/CE
    
 
Federmacchine, “ Guida alla Direttiva Macchine 2006/42/CE - Edizione 2010”, seconda edizione – luglio 2010 (formato PDF, 6.23 MB).
 
 


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Rispondi Autore: Marcello Fazzi - likes: 0
16/10/2012 (16:47:36)
Può un commerciante di veicoli usati, vendere un autocarro con gru "usato" non in regola con la sicurezza, anche se l'acquirente ne è stato messo ha conoscenza.
Grazie

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