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Chiarimenti sulla valutazione del rischio stress


Confartigianato ha inviato alle Associazioni territoriali e alle Federazioni regionali la circolare 31/2010 con la quale approva le indicazioni operative che il Ministero del Lavoro ha dato con la Lettera circolare n. 15 del 18 novembre 2010 in materia di stress lavoro correlato.
 
 
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La circolare fa una valutazione generale e da i primi suggerimenti pratici per le imprese Associate:
 
“[...] In analogia con altri sistemi di valutazione del rischio (agenti fisici, rumore ecc.) le indicazioni operative della Commissione consultiva inquadrano la valutazione di rischio stress da lavoro in una “procedura a step”.
Il primo passo è obbligatorio per tutte le imprese è effettuato attraverso l’esame di elementi oggettivi recuperabili da dati in possesso del datore di lavoro (assenteismo, infortuni, turnover, sanzioni, carichi di lavoro, lamentele formalizzate eccetera).
Il datore di lavoro è quindi tenuto, in primo luogo, a verificare i dati pertinenti per individuare se in azienda sia presente il fenomeno. Se da questo esame (che non obbliga, quindi, a procedere a lunghe e complesse indagini psicologiche coinvolgenti i singoli lavoratori) non si evidenziano agenti o fenomeni da stress da lavoro, la procedura si conclude con la registrazione di tale evidenza nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Questa situazione si realizzerà – presumibilmente – nella grande maggioranza delle piccole e piccolissime imprese.
 
Se invece i dati oggettivi mostrano la sussistenza di fenomeni in astratto riconducibili a stress lavoro correlato, il datore di lavoro è tenuto a procedere allo step 2: la valutazione approfondita attraverso dati soggettivi, ossia coinvolgenti personalmente gli individui.
Per le micro imprese che occupino sino a 5 dipendenti tale eventuale secondostep può essere realizzato, a discrezione del datore di lavoro, attraverso il coinvolgimento diretto dei lavoratori nell’ambito di apposite riunioni.
Da un punto di vista cronologico, in estrema sintesi, si ricorda come le aziende debbano provvedere, a decorrere dal 31 dicembre 2010, ad avviare la valutazione della presenza di fattori di stress lavoro correlato, a pianificare e realizzare le misure di eliminazione oppure ridurre al minimo - se l’eliminazione non è possibile - il fattore di rischio da stress.
 
Al riguardo, peraltro, si richiama l’attenzione delle Organizzazioni territoriali sul fatto che la data del 31 dicembre 2010 va considerata unicamente come il termine per il mero avvio delle attività di valutazione del rischio stress lavoro correlato. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) va quindi aggiornato in relazione al suddetto avvio nonché alla programmazione temporale delle attività di valutazione ed in merito all’indicazione del termine finale di completamento delle stesse.
In conseguenza di quanto sopra gli Organi di vigilanza, ai fini dell’adozione dei provvedimenti sanzionatori, dovranno pertanto tenere adeguatamente conto della decorrenza e della programmazione temporale specificata nel DVR. Si richiama quindi l’attenzione sul fatto che sia la programmazione temporale che il termine finale individuati da parte delle imprese tengano conto di criteri di ragionevolezza, in funzione, fra l’altro, della dimensione aziendale (es: termini troppo dilazionati male si conciliano con un numero esiguo di dipendenti).
 
Si rammenta poi come nelle indicazioni approvate dalla Commissione Consultiva è stata inserita una clausola di salvaguardia delle attività di valutazione del rischio da stress da lavoro per quei datori di lavoro che, alla data del 17 novembre, abbiano già effettuato la valutazione, purché essa sia stata effettuata in coerenza con i contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004 – così come recepito dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008.
Questi datori di lavoro non debbono quindi ripetere l’indagine, ma sono unicamente tenuti ad effettuare una rielaborazione della valutazione nelle ipotesi previste dall’articolo 29, comma 3, del Testo Unico per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (e cioè: modifiche significative al processo produttivo ed all’organizzazione del lavoro, evoluzione della tecnica, della prevenzione e protezione, infortuni significativi, indicazioni promananti dalla sorveglianza sanitaria).
Tale rielaborazione dovrà avvenire, tuttavia, esclusivamente sulla base delle indicazioni contenute nel documento approvato dalla Commissione Consultiva.
 
[...]
Da ultimo, nel corso della riunione finale di approvazione delle richiamate indicazioni, lo scorso 17 novembre, è stata specificamente verbalizzata la posizione critica della Confederazione, in particolare per quanto attiene alla richiamata disposizione semplificata di coinvolgimento dei lavoratori, relativa alle microimprese che ne occupino fino a 5: Confartigianato ritiene infatti che tale facoltà debba necessariamente essere garantita quanto meno a tutte le imprese che occupino sino a 10 lavoratori. [...]”
 
 
 


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