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Cantieri sicuri: interferenze, cooperazione e coordinamento

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Valutazione del rischio incendio

18/07/2011

Eliminare o ridurre i rischi dovuti alle interferenze nei cantieri edili. Gli obblighi normativi, le informazioni da fornire, l’idoneità tecnico professionale, i costi della sicurezza, il sistema di qualificazione. Una proposta di indice per il DUVRI.

Cantieri sicuri: interferenze, cooperazione e coordinamento

Eliminare o ridurre i rischi dovuti alle interferenze nei cantieri edili. Gli obblighi normativi, le informazioni da fornire, l’idoneità tecnico professionale, i costi della sicurezza, il sistema di qualificazione. Una proposta di indice per il DUVRI.

 
Padova, 18 Lug – È evidente come le interferenze tra attività e imprese diverse possono essere causa di molti problemi nella gestione della sicurezza in cantiere. Tali rischi interferenziali possono essere evitati solo attraverso la collaborazione e il coordinamento in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.
 
Per favorire questa collaborazione presentiamo un documento tratto dai materiali raccolti sul portale correlato alla campagna straordinaria di formazione “Viversicura”, promossa dall’Assessorato alle Politiche della Formazione della Regione Veneto con l’obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza sul posto di lavoro.


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Il documento, dal titolo “Cantieri di sicurezza”, affronta il tema del coordinamento e dei rischi interferenziali nei cantieri con riferimento a quanto contenuto nel Decreto legislativo 81/2008.
 
Nel documento – prodotto da Irecoop Veneto, ente di formazione promosso dalla Confcooperative - Unione Regionale del Veneto e dalla Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo – vengono innanzitutto elencati una serie di obblighi relativi al D.Lgs. 81/2008:
- obblighi dei progettisti (art.22): i progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia;
- obblighi dei fabbricanti e dei fornitori (art. 23): sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale e impianti non rispondenti alle disposizioni legislative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione;
- obblighi degli installatori (art. 24): gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, debbono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
 
Riguardo agli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione (art. 26), il documento ricorda che il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa,(…), sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
- verifica l’ idoneità tecnico professionale;
- fornisce informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.
 
Il documento, dopo aver elencato alcune delle informazioni da fornire (descrizione del sito, della attività, delle aree esterne, nominativi dei soggetti responsabili per le attività di sicurezza, rischi generali e specifici delle singole attività svolte nel sito, misure generali di prevenzione e protezione adottate, procedure di sicurezza applicabili, procedure per la gestione delle emergenze, …),  si sofferma sulla necessità di cooperazione e coordinamento.
 
I datori di lavoro, per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese:
- “cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione”.
 
In particolare “il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando il DUVRI” ( Documento Unico di Valutazione dei rischi Interferenziali) che deve “indicare le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza”.
Il DUVRI, allegato al contratto d’appalto o di opera, è:
- un documento “pre-contrattuale”;
- “in capo al committente, soggetto dotato di potere di controllo/influenza sui soggetti coinvolti”;
- un “documento dinamico, aperto a revisioni che dipendono dalla complessità e dalla durata dei lavori affidati”.
 
Una proposta di indice per il DUVRI:
- “oggetto del contratto;
- identificazione dei soggetti coinvolti;
- cronoprogramma;
- descrizione del sito e delle attività svolte;
- informazioni sui rischi presenti nel sito;
- norme generali di comportamento;
- norme di sicurezza e di emergenza applicabili;
- identificazione dei rischi di interferenza;
- definizione delle misure di prevenzione e protezione;
- assegnazione di ruoli e responsabilità;
- procedure applicabili”.
 
Il cronoprogramma è il “programma dei lavori che indica, in base alla complessità dell’opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la sequenza temporale e la durata. È lo strumento più efficace di gestione del rischio interferenziale (sfasamento attività interferenti, corretta gestione dei tempi…).
Le norme generali di comportamento possono riguardare:
- “modalità di accesso al sito (procedure di ingresso, orari, referenti interni…);
- modalità di organizzazione delle aree di lavoro dell’appaltatore per l’eliminazione/riduzione dei rischi interferenziali (isolamento delle aree, segnaletica…);
- verifica preliminare della messa in sicurezza delle aree consegnate all’appaltatore”.
 
Si ricorda poi che nei contratti “devono essere indicati, pena la nullità degli stessi, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. I costi possono essere definiti direttamente dal datore di lavoro committente o possono essere calcolati analiticamente.
Alcune “voci tipo” relative ai costi per la sicurezza:
- “apprestamenti previsti
- misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti per lavorazioni interferenti;
- impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi;
- mezzi e servizi di protezione collettiva;
- procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- procedure per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni;
- misure di coordinamento relativo all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva”.
 
L’obbligo di redazione del D.U.V.R.I. “non si applica: 
- ai servizi di natura intellettuale; 
- alle mere forniture di materiali o attrezzature; 
- ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai 2 giorni sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolare di cui all’allegato XI del D. Lgs 81/08”.
 
Il documento si conclude  con alcune informazioni relative alla verifica dell’idoneità tecnico professionale e sottolineando che “per le imprese edili il decreto correttivo prevede un ‘inedito’ sistema di qualificazione, basato sulla formazione in materia di sicurezza e salute e sull’assenza di violazioni in materia di sicurezza. Alle aziende del settore viene attribuito un punteggio iniziale da decurtare a seguito dell’accertamento di eventuali violazioni. L’azzeramento del punteggio comporta l’impossibilità dell’impresa/lavoratore autonomo a svolgere l’attività nel settore edile”. E sempre con riferimento all’edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (art. 27) si realizza “almeno attraverso l’adozione e la diffusione di uno strumento che consente la verifica continua dell’idoneità in assenza di violazioni”.
   
 
“ Cantieri di sicurezza”, con riferimento al tema del coordinamento e dei rischi interferenziali, documento prodotto da Irecoop Veneto (formato PDF, 234 kB).
 
 

Tiziano Menduto
 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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Rispondi Autore: Matteo Bosetti immagine like - likes: 0
18/07/2011 (08:48:55)
Si inizia parlando di cantieri e poi si parla di articolo 26....
Rispondi Autore: Angelo Obino immagine like - likes: 0
18/07/2011 (08:49:19)
L'Articolo 96 (Obblighi dei datori di lavoro...) del Decreto 81/2008 dice che "L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all’articolo 29, comma 3."
Quindi per i cantieri edili il SUVRI non si redige, esistono i piani di sicurezza!!!
Rispondi Autore: Angelo Obino immagine like - likes: 0
18/07/2011 (08:50:41)
Il Duvri, scusate l'errore di battitura.

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