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Approvato il rinvio della valutazione del rischio stress

Federica Gozzini

Autore: Federica Gozzini

Categoria: Valutazione del rischio incendio

30/07/2010

Dopo l'approvazione del Senato, la manovra è stata approvata anche alla Camera: è quindi confermato il rinvio dell’obbligo di valutazione del rischio stress lavoro correlato per tutti.

Approvato il rinvio della valutazione del rischio stress

Dopo l'approvazione del Senato, la manovra è stata approvata anche alla Camera: è quindi confermato il rinvio dell’obbligo di valutazione del rischio stress lavoro correlato per tutti.

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AGGIORNAMENTO del 30 luglio 2010: è in vigore dal 31 luglio 2010 la Legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 - TESTO COORDINATO
Testo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (in Supplemento ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 125 del 31 maggio 2010), coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 (in questo stesso supplemento ordinario, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica».
 
Dopo l'approvazione del Senato, la manovra è stata approvata anche alla Camera con 329 voti a favore e 275 contrari. Il governo ha posto la fiducia sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, del disegno di legge di conversione della manovra nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato.

Il Senato il 15 luglio scorso con 170 voti favorevoli e 136 contrari aveva approvato il maxiemendamento, sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia, interamente sostitutivo dell'articolo unico del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".
 
Ricordiamo le modifiche che riguardano la sicurezza sul lavoro.






Innanzitutto è stato confermato il rinvio al 31 dicembre 2010 dell’obbligo di valutazione del rischio stress lavoro correlato. Il comma 12 dell’art. 8 del decreto legge 78/2010 è stato modificato in questo modo:

“D.L. 78/2010, Art. 8 - Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche
12. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'at. 1, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato, il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato , è differito al 31 dicembre 2010 e quello di cui all’articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo è differito di 12 mesi”.

Altro punto importante per il settore della sicurezza riguarda il differimento di 12 mesi del termine di applicazione di cui all’art. 3, comma 2, primo periodo del D.lgs. 81/08 , che consiste nel differire al 15 maggio 2011 le disposizioni del D.lgs. 81/08 nei riguardi di Forze armate, Università, scuole etc... Ora quindi i "ventiquattro mesi" sono diventati 36. Ecco come è stato modificato l’art. 3:

“D.L. 81/2008, Art. 3, comma 2
Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonchè dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali.”


Il Maxiemendamento (formato PDF, 2.72 MB).

 
 
Federica Gozzini



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