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Valutazione dei rischi: gestire le piste da sci in sicurezza

Valutazione dei rischi: gestire le piste da sci in sicurezza
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Valutazione dei rischi

13/12/2013

Un documento presenta la valutazione dei rischi derivanti dall’utilizzo delle piste da sci da parte dei lavoratori di un comprensorio sciistico. I principali rischi legati alla sicurezza, le responsabilità e le procedure di sicurezza da adottare.

 
Sestriere (TO), 13 Dic – La neve è ormai arrivata - anche a bassa quota - in diverse parti d’Italia e se questo può creare diverse tipologie di problemi, ad esempio di viabilità, tuttavia è un buon segno per coloro che sciano e per le aziende e i lavoratori addetti alle piste da sci. Ad esempio per il comprensorio sciistico della Vialattea che comprende e gestisce piste in varie località: Sestriere, Sauze d’Oulx, Oulx, Sansicario, Cesana, Pragelato, Claviere e Montgenèvre.
 
Sul proprio sito il comprensorio mette a disposizione diversi documenti per facilitare anche la gestione delle emergenze e la prevenzione degli incidenti.
 
In particolare quello che presentiamo oggi è il documento “Valutazione dei rischi derivanti dall’utilizzo delle piste da sci del comprensorio della VIALATTEA” che prende in esame i luoghi di lavoro e specificatamente le piste da sci su cui operano i lavoratori del comprensorio al fine della gestione degli impianti di risalita.
In particolare il luogo di lavoro “si sviluppa in un contesto montano, tra 1300 e 2800 metri in un ambiente ostile per definizione. Detto ciò è evidente che la meteonivologia condiziona severamente l’efficienza dei dispositivi di prevenzione”.
Per redigere il documento, si è tenuto conto non solo delle “comuni regole del buon senso”, ma anche delle “disposizioni procedurali definite per i lavoratori che frequentano le piste, delle nozioni acquisite negli anni da parte della Società Sestrieres s.p.a., dalle norme UNI 8137 (anche se in parte si derogherà a quanto previsto in esse), dalla Legge Regionale Piemonte n° 2 del 26 Gennaio 2009 nonché dall’esperienza di funzionari e pubbliche amministrazioni consultati”. Si ricorda inoltre che la valutazione dei rischi per la sicurezza e la tutela della salute rappresenta il punto centrale dell’attività preventiva richiesta dal decreto legislativo 81/2008.
 
 

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Veniamo ad una breve elencazione dei principali rischi legati alla sicurezza:
- “cadute/scontri/impatti: viene considerata la possibilità che un lavoratore possa cadere sugli sci, o andare a cozzare contro ostacoli di varia natura ovvero contro altri utenti della pista; il rischio deriva dalle condizioni di percorribilità del terreno (pista) e quindi dalla conformazione, dalla presenza di ghiaccio, dalla velocità di percorrenza della stessa, ecc., dalle condizioni di visibilità (nevicate, presenza di nebbia, ecc.) dalla meteo nivologia in essere, ecc., viene inoltre considerata la possibilità che il lavoratore si trovi a percorrere le piste possa cadere verso il basso; il rischio è legato a qualunque situazione in cui il lavoratore si trovi a stazionare e/o percorrere porzioni di pista che presentano dislivelli significativi e quindi possa considerarsi la possibilità effettiva di caduta dal’alto;
- investimenti/urti: viene considerata la possibilità che un lavoratore possa subire investimenti durante lo svolgimento della sua attività; il rischio deriva in particolare dalla possibile presenza e movimentazione di mezzi di trasporto di materiali e di persone, dovuta a situazioni particolari di emergenza, a situazioni di necessità di spostamento di altri lavoratori (manutentori, forze dell’ordine, ecc.);
- esposizione ad agenti atmosferici: viene considerata la possibilità che un lavoratore possa subire un danno alla salute in conseguenza all’esposizione a situazione climatiche sfavorevoli calde o fredde; il rischio deriva dalla possibile permanenza in ambienti freddi o caldi;
- valanghe: viene considerata la possibilità che un lavoratore possa essere urtato, colpito, impattato, da neve (valanghe) che possono distaccarsi dal fronte montano in maniera imprevedibile ed accidentale”.
 
Il documento si sofferma ampiamente anche sulle diverse responsabilità
Ad esempio si ricorda che “fatte salve le responsabilità del direttore della pista per le funzioni di propria competenza, il gestore (Datore di Lavoro) è civilmente responsabile della regolarità e della sicurezza dell'esercizio della pista in relazione alle previsioni della Legge Regionale n° 2 del 26 Gennaio 2009” (Regione Piemonte).
 
Il documento, che vi invitiamo a visionare, riporta anche:
- la definizione delle protezioni da utilizzare sulle piste della “via lattea” in funzione dei rischi e dei pericoli presenti;
- gli interventi di sicurezza posti in atto a protezione dei pericoli rilevati sulle piste;
- l’individuazione dei pericoli per i lavoratori sulle piste da sci nelle varie aree;
- le distanze minime di sicurezza da tenere in prossimità dei vari ostacoli; 
- le procedure di sicurezza da adottare da parte dei lavoratori che si trovano ad operare sulle piste. 
 
Concludiamo proprio riportando alcuni cenni della procedura di sicurezza operativa n.1 correlata alla riduzione al minimo del “rischio di cadute/scontri/impatti durante la percorrenza delle piste con gli sci per l’effettuazione di spostamenti nell’ambito lavorativo”. Il personale coinvolto è composto da addetti alla sportiva, addetti agli impianti e addetti capiservizio. 
 
Questa in breve la procedura di sicurezza da attuare:
- “controllare le condizioni della propria attrezzatura prima dell’utilizzo;
- durante gli spostamenti con gli sci, procedere a bassa velocità e con estrema cautela, in modo da garantire la propria incolumità e quella degli altri;
- non sono tollerate posture ‘a uovo’, ‘raggomitolati’ o similari, la posizione corretta da tenere sugli sci è il più verticale possibile;
- in caso di scarsa visibilità (nebbia, fitta nevicata, scarsa illuminazione) con visibilità inferiore a 40 metri occorre procedere riducendo la velocità di discesa rispetto a quella tenuta in condizioni normali; specificatamente i lavoratori dovranno discendere la pista procedendo a ‘spartineve’ tecnica di discesa che obbliga sostanzialmente una velocità molto ridotta e quindi di sicurezza;
- non effettuare percorsi fuori pista, se non strettamente necessario e preventivamente autorizzati;
- non utilizzare attrezzature alternative agli sci, quali surf, monosci, scietti, etc. che potrebbero apportare rischi supplementari quali difficoltà di rapido spostamento in caso di emergenza e/o situazione di pericolo, l’utilizzo di attrezzature differenti da quelle date in dotazione dall’azienda SESTRIERES S.p.a. è ammesso solamente previa autorizzazione scritta del Direttore di esercizio;
- in caso di affaticamento effettuare più soste durante i tragitti;
- effettuare esercizi di riscaldamento muscolare dopo lunghi periodi di fermo prima di spostarsi con gli sci;
- presso le stazioni degli impianti oltre che prestare le dovute cautele, attenersi alle eventuali disposizioni degli addetti;
- per la consumazione dei pasti, gli addetti devono tassativamente recarsi presso i punti di ristoro più vicini alla loro postazione di lavoro, è fatto divieto tassativo di frequentare le piste da sci durante l’orario di lavoro se non in merito a quanto sopra esposto;
- lo sciatore a monte il quale, per la posizione dominante, ha la possibilità di scelta del percorso, deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle;
- lo sciatore che si immette su una pista, o attraversa un terreno di esercitazione, o si rimette in movimento dopo una sosta, deve assicurarsi, mediante controllo visivo, a monte e a valle, di poterlo fare senza pericolo per sé e per gli altri;
- lo sciatore deve evitare di fermarsi sulle piste e, in special modo, nei passaggi obbligati o senza visibilità, se non in caso di assoluta necessità. In caso di caduta lo sciatore deve sgombrare la pista il più presto possibile;
- lo sciatore che risale o discende la pista a piedi deve procedere soltanto ai bordi di essa ed è tenuto a discostarsene in caso di cattiva visibilità;
- è fatto obbligo a tutti i lavoratori l’utilizzo del casco di protezione specifico fornito dalla Società Sestrieres S.p.a”.
 
 
 
Sestrieres S.p.A., “ Valutazione dei rischi derivanti dall’utilizzo delle piste da sci del comprensorio della VIALATTEA”, documento pubblicato sul sito del comprensorio ViaLattea, aggiornato nel 2011 (formato PDF, 310 kB).
 
 
Tiziano Menduto
 

 
 

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Rispondi Autore: Dario Dellavalle - likes: 0
31/03/2017 (22:33:56)
Una precisazione doverosa:
L'articolo cita che la valutazione è stata redatta in collaborazione con funzionari ed enti pubblici, ma per essere precisi è stata redatta dal Datore di lavoro, dal sottoscritro (allora RSPP Aziendale e consulente esterno) con la collaborazione deinlavoratori stessi. Funzionari pubblici la hanno solo approvata ed avvallata, mentre gli enti pubblici se la sono accaparrata. Dario Dellavalle

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