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Riflessioni sulla sicurezza delle macchine: siamo davvero a posto?

Riflessioni sulla sicurezza delle macchine: siamo davvero a posto?

Autore: Alessandro Mazzeranghi

Categoria: Valutazione dei rischi

27/05/2022

Una breve riflessione sul rischio macchine in azienda alla luce dei decisi miglioramenti intervenuti sotto il profilo della sicurezza e del permanere di un alto numero di morti causati da macchine e impianti industriali.

Riflessioni sulla sicurezza delle macchine: siamo davvero a posto?

Una breve riflessione sul rischio macchine in azienda alla luce dei decisi miglioramenti intervenuti sotto il profilo della sicurezza e del permanere di un alto numero di morti causati da macchine e impianti industriali.

Le macchine continuano a rappresentare uno degli elementi più ricorrenti nelle dinamiche d’infortunio e per questo motivo continuiamo a raccogliere indicazioni, interviste e informazioni sui materiali e linee di indirizzo che possono supportare la prevenzione nei luoghi di lavoro.

 

Pubblichiamo oggi la prima parte di una riflessione di Alessandro Mazzeranghi sul rischio macchine dal titolo “Riflessioni sulla sicurezza delle macchine: siamo davvero a posto?”.


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Formazione sui rischi specifici degli operatori che utilizzano macchine utensili e carrelli elevatori (Art. 37 D.Lgs. 81/08)

 

Riflessioni sulla sicurezza delle macchine: siamo davvero a posto?

 

Una breve riflessione sul rischio macchine in azienda alla luce dei decisi miglioramenti intervenuti sotto il profilo della sicurezza e del permanere di un alto numero di morti causati da macchine e impianti industriali.

 

Prima cosa: siamo davvero a posto? Le cose minime obbligatorie

Il futuro

 

Prima cosa: siamo davvero a posto? Le cose minime obbligatorie

La mia riflessione si rivolge a tutti coloro che hanno in azienda una situazione sicurezza macchine allo stato dell’arte. Quindi suggerirei di ripassare cosa sia questo stato dell’arte.

 

Provo a fare un elenchino di domande che ognuno di noi dovrebbe porsi, anche considerando l’inasprimento delle pene (sequestro senza infortunio) introdotto dalla Legge 215 del 2021.

 

Ecco le domande:

 

  1. Ognuna delle macchine utilizzate in azienda è conforme alle disposizioni applicabili: allegato V del D.lgs. 81/08 per le macchine non CE, direttiva macchine per quelle CE [1].
  2. Per ognuna delle macchine deve esistere una valutazione dei rischi esistenti ad oggi, ovvero residui visto che al punto precedente abbiamo detto che le macchine devono essere conformi [2]. I rischi residui e le relative misure di controllo devono essere specificamente noti [3] ai lavoratori addetti alle macchine e le corrette modalità d’uso e manutenzione sicura devono essere definiti (è un po’ una ripetizione). Le misure da adottare devono essere tali da non richiedere una concentrazione o una perizia particolare da parte dell’operatore.
  3. Prima di iniziare ad operare gli addetti devono avere dato evidente dimostrazione di aver compreso e saper adottare le misure di sicurezza richieste.
  4. Le condizioni effettive della macchina devono corrispondere esattamente a quelle in essere all’atto della valutazione dei rischi. Quindi verifiche periodiche, manutenzioni programmate ma, prima di tutto, auto controllo da parte degli addetti e richieste di manutenzione non solo su guasto ma anche su condizione [4].

 

E questa è la base. Se questa manca si suggerisce di ricominciare dal via.

 

Il futuro

Però non siamo contenti, giusto? Le macchine a norma continuano a provocare infortuni. Dunque? Una prima spiegazione potrebbe essere che i punti 3 e 4 del paragrafo precedente siano stati eseguiti superficialmente, non vengano rispettati o non si sia fatto proprio nulla. E anche in questo caso ricominciare dal via!

 

Ma così non è, non sempre, anzi. Allora? Ci sono i momenti di défaillance dell’operatore che non si possono mai escludere, ci sono le situazioni impreviste che richiedono decisioni originali e improvvise, ci sono i lapsus cognitivi che portano a errori abnormi inimmaginabili.

 

Il lavoratore è resiliente a queste condizioni?

Alcuni si, altri meno, ma le capacità che ognuno possiede in diversa misura si possono addestrare:

  • Comprensione del contesto
  • Premonizione degli eventi sulla base di segnali deboli
  • Analisi semi razionale delle contromisure
  • Adozione autonoma delle contromisure (sperando in bene …).
  • …

 

È un mondo da esplorare.

 

 

Alessandro Mazzeranghi

 



[1] Vorrei ricordare per l’ennesima volta che l’articolo 70 del decreto consente al datore di lavoro di non riverificare la progettazione delle macchine CE ma impone la verifica dei rischi palesi come ben indicato dall’articolo 71. OGNI MACCHINA DEVE AVERE UNA SUA VALUTAZIONE DEI RISCHI NEL DVR, anche se fosse di una riga!!!

[2] Se una macchina è conforme il rischio che permane è per sua natura ineliminabile quindi residuo; anche qui ricordo che la caratteristica del rischio residuo (necessaria) è che questo sia comunque controllabile (evitabile) mediante misure organizzative e/o procedurali, altrimenti è un rischio che per definizione rende qualunque macchina non conforme.

[3] Non basta la conoscenza generica che sui trapani a colonna esista la possibilità di impigliamento sulla punta rotante e che durante le lavorazioni è sconsigliato l’uso dei guanti anti taglio. Si deve procedere ad una precisa identificazione del dove e del quando si presenta il rischio su quella macchina e del come si deve operare per evitare danni o per renderli pressoché insignificanti anche in caso di sbadataggine.

[4] Per questo sono necessari sia piani di verifica periodica e manutenzione programmata che schede di autocontrollo.


Creative Commons License Licenza Creative Commons


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Pubblica un commento

Rispondi Autore: FMR immagine like - likes: 0
07/06/2022 (09:05:37)
annoso problema che "pendola" tra pressappochismo e sottovalutazione delle conseguenze.
forse l'obbligo di formazione per il DdL cambierà un pò le cose.
ai posteri il giudizio finale.

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