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Procedure per la valutazione dei rischi nelle imprese edili

Procedure per la valutazione dei rischi nelle imprese edili
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Valutazione dei rischi

23/07/2013

Un modello di riferimento per effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nelle imprese edili. L’identificazione dell’azienda, l’analisi e valutazione dei rischi, i gruppi omogenei, le schede e il programma di miglioramento.

Roma, 23 Lug – Esistono per le imprese edili dei modelli di riferimento per effettuare la valutazione dei rischi, individuare adeguatamente le misure di prevenzione/protezione e elaborare un programma atto a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza?
 
Fornire un modello di riferimento per il comparto edile è lo scopo del documento “Procedura per la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nelle imprese edili - Artt. 17, 28, 29 D. Lgs. n. 81/08” elaborato dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili ( ANCE) e di cui PuntoSicuro presenta una versione aggiornata al mese di maggio 2013.
 
La procedura fornisce utili istruzioni operative per redigere il documento di valutazione del rischio (DVR), documento che è riportato nella sezione II della pubblicazione dell’Ance insieme ad altri modelli di allegati del DVR.
 
A questo proposito l’Ance sottolinea che:
- l’indicazione dei criteri seguiti per la valutazione dei rischi “è impostata sulla base di quanto contenuto nelle ricerche condotte dal C.P.T. di Torino riguardanti la valutazione dei rischi durante il lavoro nelle attività edili e riportate nel manuale “ La valutazione dei rischi nelle costruzioni edili”, realizzato in collaborazione con INAIL Piemonte”; 
- al di là della procedura “in ogni caso ciascuna impresa deve effettuare la propria valutazione sulla base della realtà aziendale”.

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Riguardo al campo di applicazione si segnala che la procedura “è applicabile a tutte le tipologie di imprese che effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. L’applicazione della metodologia consente di assolvere agli obblighi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D. Lgs. n.81/08”.
In particolare nel documento “sono evidenziati parte dei contenuti minimi per la redazione del piano operativo di sicurezza, come definito all’art. 89 comma 1 lettera h) del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. Tali contenuti devono essere ripresi ed integrati con gli altri elementi elencati al punto 3.2. dell’allegato XV al fine di adempiere all’obbligo di cui all’articolo 96, comma 1, lettera g)”.
 
Rimandandovi alla lettura integrale del documento dell’Ance, riportiamo brevemente alcune istruzioni relative alle indicazioni da seguire per effettuare la valutazione dei rischi secondo il modello di DVR allegato.
 
Lo schema della procedura proposta prevede cinque passi.
 
1° passo: Identificazione dell’azienda
Nella prima parte del DVR è necessario inserire i dati identificativi dell’azienda, le “informazioni ritenute utili ad identificare con chiarezza la tipologia, le caratteristiche, la localizzazione geografica dell’impresa e la sua posizione assicurativo-previdenziale”. È necessario inoltre indicare “il settore produttivo in generale”, le eventuali “certificazioni in possesso dell’impresa e altre eventuali informazioni utili a qualificare l’impresa esecutrice (qualità, SGSL, asseverazione, SGA, certificazioni, ecc.)”. Possono inoltre essere inserite (nel campo NOTE) eventuali ulteriori informazioni che caratterizzano l’azienda.
 
In questa fase è necessario dare anche informazioni relative all’individuazione delle figure aziendali, inserendo i nominativi delle figure “che ricoprono ruoli significativi all’interno dell’impresa”.
Nel documento Ance è presente un elenco, a titolo esemplificativo, dei ruoli significativi nelle: imprese fino a 10 lavoratori; imprese fino a 50 lavoratori; imprese oltre 50 lavoratori. 
L’Ance segnala che “per l’attività di cantiere la figura di dirigente è il direttore di cantiere, quale soggetto che ‘attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa’. Alla posizione tipica del preposto si riconducono le figure del capocantiere, dell’assistente e del caposquadra”. 
 
2° passo: relazione sulla valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi, come richiesto dal D.Lgs. 81/08, “deve essere effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il medico competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza”.
La valutazione deve riguardare “sia le attività fisse dell’impresa (uffici, eventuali magazzini, officina, ecc.) sia quelle di cantiere”.
Nella seconda sezione del DVR allegato “possono essere richiamate le relazioni tecniche delle eventuali misurazioni relative ad esempio al rischio rumore, al rischio vibrazioni e al rischio chimico”. Sono inoltre da “indicare i metodi di coinvolgimento dei lavoratori o altre osservazioni sulle modalità di effettuazione della valutazione”.
 
Riguardo ai criteri adottati per la valutazione dei rischi, “il metodo utilizzato per la redazione del DVR si basa sulla:
- definizione di apposite schede bibliografiche di riferimento che contengono le indicazioni utili per l’applicazione delle strategie di prevenzione e protezione;
- elaborazione delle schede di gruppo omogeneo con le diverse tipologie di rischio e le relative misure tecniche di prevenzione”.
Nella pubblicazione sono riportati i modelli per l’elaborazione delle schede: l’impresa “può utilizzare i modelli di scheda proposti, compilandoli ed adattandoli alle proprie caratteristiche operative”.
È evidente che se i criteri seguiti per la valutazione dei rischi si dovessero differenziare in tutto o in parte da quelli descritti nella presente pubblicazione, occorrerà specificarli espressamente nel DVR.
 
passo: analisi e valutazione dei rischi
In questa fase avviene la descrizione delle attività/lavorazioni nei luoghi di lavoro.
Ad esempio gli ambienti di lavoro possono essere schematizzati nel modo seguente: 
- “Ufficio: attività di segreteria, disegno, archiviazione;
- Magazzino: carico/scarico materiali, deposito materiali;
- Officina: riparazione/riparazione di macchine, impianti ed attrezzature;
- Cantiere: lavorazioni svolte in cantiere (ad esempio, fondazioni, strutture, intonaci)”.
Un elenco delle attività/lavorazioni è riportato nell’allegato “Albero delle attività”.
 
Dall’analisi dell’albero delle attività emergono le principali tipologie di rischio riscontrabili nel settore delle costruzioni: “ cadute dall'alto; seppellimento, sprofondamento; urti, colpi, impatti, compressioni; punture, tagli, abrasioni; vibrazioni; scivolamenti, cadute a livello; calore, fiamme; freddo; elettrici; radiazioni non ionizzanti; rumore; cesoiamento, stritolamento; caduta materiale dall'alto; annegamento; investimento; movimentazione manuale dei carichi; polveri, fibre; fumi; nebbie; getti, schizzi; gas, vapori; bitume; amianto; infezioni da microrganismi”.
Ad ognuno dei rischi presenti nei diversi rami dell’albero delle attività è stato “attribuito un indice di attenzione, scalato da 1 a 5, in funzione della probabilità che si verifichi l’evento lesivo e dalla gravita dell’evento lesivo, qualora si verificasse”.
 
In particolare la valutazione dei rischi e la conseguente individuazione delle misure di prevenzione e protezione “sono realizzati attraverso la compilazione delle schede bibliografiche di riferimento e delle schede di gruppo omogeneo; tali schede costituiscono pertanto la parte fondamentale del Documento di Valutazione dei Rischi. È quindi compito dell’impresa elaborare le proprie schede di gruppo omogeneo e le schede bibliografiche di riferimento, da riportare all’interno del Documento di valutazione dei rischi”.
 
Si ricorda che per “gruppo omogeneo” si intendono i lavoratori “che svolgono le medesime attività, con le medesime attrezzature, per lo stesso periodo di tempo e, conseguentemente, con l’esposizione agli stessi rischi, nei confronti dei quali e stata pertanto sviluppata la medesima attività di prevenzione e protezione”.
È importante – sottolinea l’Ance – “che ad ogni gruppo omogeneo corrisponda, anche attraverso documentazione esterna al DVR, (ad es. specifico allegato, libro unico del lavoro, ecc), il nominativo dei lavoratori operanti nell’impresa”.
 
Per valutare i rischi e determinare le misure di sicurezza da adottare per i lavoratori dell’impresa devono essere analizzate tutte le mansioni da essi svolte. Tale analisi “ha portato alle stesura delle schede di gruppo omogeneo dei lavoratori che sintetizzano i risultati della valutazione”.
In particolare esse contengono:
- le specifiche attività svolte e la relativa percentuale di tempo di esposizione;
- i rischi ai quali il gruppo omogeneo è esposto;
- l’indice di attenzione per ogni rischio”;
- la sorveglianza sanitaria;
- l’informazione, la formazione e l’addestramento da attuare;  
- la documentazione di informazione a corredo per la mansione svolta, costituita dalla scheda di gruppo omogeneo di appartenenza, dalle schede bibliografiche di riferimento e da eventuali altri documenti inerenti la prevenzione e la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori”.
È compito dell’impresa costruire le schede di gruppo omogeneo sulla base delle istruzioni riportate nell’allegato “Guida alla compilazione delle schede di gruppo omogeneo”.
 
Dopo aver ricordato che le schede bibliografiche di riferimento sono schede di analisi, valutazione e successiva individuazione delle misure di prevenzione e protezione, la pubblicazione riporta indicazioni relative a specifici rapporti di valutazione (movimentazione manuale dei carichi, rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche, agenti chimici, ...), a gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (stress lavoro correlato, stato di gravidanza, ...) e a mansioni che espongono a rischi specifici (sono “quelle che richiedono una riconosciuta capacità professionale, una specifica esperienza, un’adeguata formazione e addestramento”, ad esempio quelle relative a lavorazioni per le quali la normativa vigente prevede la frequenza di un particolare corso di formazione, quelle che richiedono l’uso di DPI di terza categoria o quelle che prevedono l’esposizione a sostanze cancerogene).
 
4° passo: programma delle misure per il miglioramento dei livelli di sicurezza
Per programma di miglioramento “si intende il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza (fra le quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e di funzionalità). Da un punto di vista metodologico, ai fini della gestione dei rischi, è utile suddividere le misure di prevenzione e protezione previste per il piano di miglioramento, tra quelle tecniche, organizzative/procedurali, dispositivi di protezione individuali, formazione/addestramento, informazione, sorveglianza sanitaria. Le misure ritenute opportune per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dovranno essere indicate”.
Devono anche essere indicati “i dati relativi all’incaricato/i della realizzazione (che può essere lo stesso datore di lavoro), delle misure di miglioramento e la data di attuazione delle stesse”.
 
5° passo: approvazione e comunicazione del documento
Concludiamo questa brevissima presentazione delle procedure ricordando che il documento di valutazione dei rischi “deve essere munito di data attestata dalla sottoscrizione del documento da parte di: datore di lavoro; responsabile del servizio di prevenzione di protezione; rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; medico competente”.
 
L’Ance ricorda alcune delle modalità con cui si può scegliere di munire il documento di data certa:
- “apposizione presso un ufficio postale del timbro direttamente sul documento;
-PEC;
- marca temporale;
- spedizione a mezzo raccomandata allo stesso mittente del documento con l'apposizione del timbro postale”.
 
 
Associazione Nazionale Costruttori Edili, “ Procedura per la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nelle imprese edili - Artt. 17, 28, 29 D. Lgs. n. 81/08”, Rev. 2 dell’8  maggio 2013 (formato PDF, 646 kB).
 
 
Tiziano Menduto
 

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Rispondi Autore: enzo raneri - likes: 0
23/07/2013 (06:58:56)
Finalmente non sento più parlare di Piano di miglioramento, inteso come quella parte del DVR ove si pretenderebbe di elencare tutte le cose che (nella data di elaborazione) rimangono da fare in una azienda per migliorare la sicurezza sul lavoro !!!
Infatti, tale impostazione sarebbe impossibile, dato che che le cosa da fare potrebbere cambiare giornalmente ...
Pero molti porgrammi e molti superesperti continuano ancora a pretendere e vendere questa improbabile verità !

Rispondi Autore: Sergio Bani - likes: 0
23/07/2013 (16:02:23)
Scusi Sig. Raneri, ma per Lei il 4° passo: programma delle misure per il miglioramento dei livelli di sicurezza che cosa è?

Cordiali saluti
Rispondi Autore: enzo raneri - likes: 0
25/07/2013 (01:02:26)
Tutti i software per la redazione del DVR e tutti i modelli di DVR in circolazione, compreso l'ultimo (quello delle procedure standardizzate) prevedono la parola miglioramento concettualente legata al fatto che il DVR debba contenere tutte quelle cose che, diciamo, non vanno bene e che devono essere migliorate. Ciò comporterebbe il fatto che un DVR non sarebbe per nulla impronatato alla sinteticità, gicchè il numero di cose da migliorare potrebbe essere così alto e così variabile nel tempo, che il DVR dovrebbe essere aggiornato ogni mezza giornata.
Pertanto il miglioramento dovrebbe essere inteso esattemente così come definisce la legge (art. 28 comma 1 lettera c): il programma delle misure ritenute opportune per garantore il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; io intendo tali misure solo come quelle che prevedono la effettuazione di periodici controlli, la cui periodicità deve variare in funzione del grado di rischio.
Daltronde se il legislatore avesse voluto dire diversamente (e cioè quanto accennato prima), avrebbe potuto scrivere che il DVR dovrebbe contenere il programma delle misure di miglioramento oppure di attuazione del miglioramento o altro di più semplice ed immediato, invece che i quel panegirico bsatao sul concetto di garanzia. Sul n.14 del 2010 di Ambiente e Sicurezza ho scritto maggori dettagli. Saluti e Grazie della domanda, anche se mi piacerebbe sapere opinioni
Rispondi Autore: Sergio Bani - likes: 0
25/07/2013 (13:04:51)
Dal 1994 sino ad oggi ho visionato centinaia di DVR (non autocertificati) e l'attuazione dell'art 28 comma 1 lettera c): il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; è sempre stato un' "araba fenice" quasi mai presente e se presente solo fonte di "auto-denuncia".
I pochi DVR che rispondono al comma 1 lettera c)come "obbiettivi di miglioramento" sono quelli che meritano attezione perchè potevano far scuola e fotografano, dopo il sopraluogo di verifica, la realtà produttiva; ed in fine erano a differenza degli altri sicuramente sintetici ed Operativi.
A questo proposito ci sono dei lavori pubblicati in internet da alcune ASL, che evidenziano quanto ho brevemente descritto.

Cordiali saluti
Rispondi Autore: enzo raneri - likes: 0
25/07/2013 (13:45:56)
d'accordo ! Andrebbe considerato amche il fatto che il concetto di obiettivi di miglioramento possono riguardare non già la sostituzione di una ringhiera o l'adeguamento di un impianti, bensì ad esempio il numero / la frequenza dei controlli da eseguire in rapporto ai rischi, ecc.
Quei pochi che dici di avere visto di accettabili, non so se prevedevano tutta la pedissequa rilevazione delle non conformità rispetto alla sterminata legilsazione (e normazione tecnica !) applicabile !!

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