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Ministero del lavoro: autocertificazione fino al 31 maggio 2013

Ministero del lavoro: autocertificazione fino al 31 maggio 2013
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Valutazione dei rischi

04/02/2013

Una Nota del Ministero del Lavoro offre una precisazione definitiva in merito al termine ultimo entro il quale le imprese che occupano fino a 10 lavoratori potranno autocertificare la valutazione dei rischi: il 31 maggio 2013.

 
Roma, 4 Feb – In questi mesi si sono incrociate e confrontate diverse interpretazioni in merito alla scadenza dei termini per l’autocertificazione della valutazione dei rischi per le PMI che occupano fino a 10 lavoratori. Interpretazioni che cercavano di comprendere gli effetti sull’articolo 29 del Decreto legislativo 81/2008 delle modifiche prima dall’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 12 maggio 2012, n. 57, in vigore dal 14 maggio 2012 - coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2012, n. 101, in vigore dal 14 luglio 2012 – e poi della Legge del 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.
 
Se una lettura frettolosa della normativa poteva indurre a pensare che il termine ultimo per l’autocertificazione fosse il 30 giugno 2013, una più attenta lettura coordinata – come proposto da PuntoSicuro e da molti enti e associazioni – faceva optare per i primi giorni di maggio 2013, cioè tre mesi successivi all’entrata in vigore del Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 sulle procedure standardizzate.

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Una risposta definitiva, benché diversa, l’ha offerta finalmente il Ministero del Lavoro che è intervenuto sul tema con una Nota del 31 gennaio 2013 fornendo “chiarimenti in merito alla proroga del termine per l’ autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e s.m.i.”.
E il chiarimento definisce come data ultima per l’autocertificazione il 31 maggio 2013.
 
In particolare, dopo aver fatto una cronistoria delle modifiche all’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008, la Nota riporta che il comma 5 dell’articolo, con le modifiche apportate, recita:
 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
[…]
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g).
 
E con “fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale", non si deve intendere il calcolo di tre mesi esatti dall’entrata in vigore del decreto interministeriale relativo alle procedure standardizzate, che il Ministero indica entrare in vigore il 6 febbraio 2013. Si deve intendere invece proprio la fine del mese.
 
Stante questo chiarimento e questa interpretazione la nota stabilisce definitivamente che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013.
 
 
 
 
 
 
 
RTM

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Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
04/02/2013 (14:17:37)
Il Ministero del Lavoro fornisce una interpretazione giuridicamente ineccepibile, è vero che con “fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale", non si deve intendere il calcolo di tre mesi esatti dall’entrata in vigore del decreto interministeriale relativo alle procedure standardizzate, che il Ministero indica entrare in vigore il 6 febbraio 2013. Si deve intendere invece proprio la fine del mese, ovvero il giorno in cui il terzo mese successivo scade il mese, quindi il 31 maggio 2013.
Ovvero un mese prima del 30 giugno 2013. In un precedente articolo, per un errore non del tutto involontario ritenendo iol'autocertificazione un espediente burocratico utilizzato dalla stragrande maggioranza delle piccole aziende per non fare la valutazione dei rischi sostituita da un foglio privo di significato prevenzionistico, avevo indicato un termine basato sul calcolo dei tre mesi dall'entrata in vigore, che è appunto il 6 febbraio 2013. Ma poco male, il problema vero, per chi autocertifica l'avvenuta valutazione dei rischi, è dimostrare, documenti scritti di valutazione del rischio alla mano, di aver effettivamente valutato tutti i rischi presenti durante l'attività lavorativa.

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