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La figura del RLS: le funzioni partecipative e la valutazione dei rischi

La figura del RLS: le funzioni partecipative e la valutazione dei rischi
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Valutazione dei rischi

07/06/2018

Nel presentare la figura e le attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, un intervento si sofferma sulla normativa, sul documento di valutazione dei rischi e sui diritti di informazione e consultazione.

 

Padova, 7 Giu – Secondo il D.Lgs. 81/2008 (articolo 2) il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”. E tale figura si colloca nella “filiera di controllo” che “coinvolge nella gestione della sicurezza tutti gli attori presenti nei luoghi di lavoro”. Si tratta di una “forma di cogestione dell’impresa in materia di sicurezza: gli utenti-destinatari delle norme vanno coinvolti nella valutazione dei rischi per contribuire alla ‘massima sicurezza tecnologicamente possibile’”.

E questo è legato anche ad alcuni fondamenti normativi, ad esempio l’art. 46 della Costituzione sul diritto dei lavoratori di collaborare alla gestione delle aziende (ai fini dell’elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione) e l’articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300 sul diritto dei lavoratori mediante proprie rappresentanze, di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.


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A raccontare in questi termini la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è un intervento presentato al convegno “Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai tempi dell’industria 4.0 Quale ruolo? Riflessioni e proposte”, che, organizzato il 27 novembre 2017 a Padova, ha permesso di mettere a fuoco ruoli, compiti, funzioni e responsabilità dei RLS.

 

La figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Nell’intervento “Le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, a cura di Elena Pasqualetto (Associato di Diritto del Lavoro, Università degli Studi Padova) si ricorda che l’RLS, già individuato nell’ordinamento dell’Unione Europea dalla direttiva 89/391/CE, è una figura «necessaria», per l’interesse pubblico alla tutela di salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro e può assumere la veste di:

  • RSL aziendale (art. 47, D.Lgs. 81/2008)
  • RSL territoriale o di comparto (art. 48);
  • RSL di sito produttivo (art. 49).

 

Riguardo poi al tema della elezione o designazione, si segnala che è “preferita la prima, ma ammessa la seconda”. E la scelta di collocare il RLS all’interno delle rappresentanze sindacali generaliste “porta con sé i rischi legati a commistione di ruoli e sovraccarico di funzioni ma…può favorire lo sviluppo di contrattazione aziendale/gestionale più attenta alle esigenze di tutela di salute e sicurezza” (Angelini 2016).

 

Si ricorda poi (art. 50 D.Lgs. 81/2008) l’incompatibilità fra i ruoli di RSL e RSPP.

 

Le funzioni partecipative degli RLS

Riguardo alle attribuzioni del RLS, elencate nell’articolo 50, si ricorda che “le modalità di esercizio sono stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale. Stesse prerogative per RLS aziendale e RLST (ma possibili specificazioni da parte dei contr. coll.)”.

Inoltre:

  • “alcune sono vere attribuzioni/funzioni;
  • altre sono diritti/poteri funzionali alle prime;
  • vi sono poi i doveri e le responsabilità…
  • …e le tutele e garanzie”. 

Senza dimenticare che l’RLS “non dispone di alcun potere decisionale finale, è interlocutore del datore di lavoro (e di altri soggetti)” ma non ci deve essere “un’interpretazione restrittiva delle sue attribuzioni”!

 

Veniamo alle funzioni partecipative:

  1. diritti di informazione
  2. diritti di consultazione

 

I diritti di informazione:

  • “Art. 50, co. 1, lett. e): riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e (al)le misure di prevenzione relative; quelle relative alle sostanze e alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
  • art. 50, co. 5: in caso di appalto, i RLS del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia delDUVRI;
  • art. 50, co. 1, lett. f): riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza”.

 

Riguardo ai diritti di consultazione - la consultazione “è una forma di partecipazione debole: diritto del consultato di esprimere un parere preventivo, di cui tuttavia il consultante potrebbe anche non tenere conto”- il RLS “ha il diritto di essere consultato in tutta una serie di materie e con riferimento a determinate decisioni aziendali:

  • “art. 50, co. 1, lett. a): è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi ed all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda” (o u.p., unità produttive). “La valutazione resta una responsabilità ed una prerogativa esclusiva del datore di lavoro”;
  • lett. c): “è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al SPP, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e sulla designazione del medico competente (attribuzione nuova!);
  • lett. d): è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 37 TU (f. dei lavoratori e dei loro rappresentanti): attribuzione ‘nuova’! Prima del 2008 riferita solo agli addetti alle emergenze;
  • lett. i): in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, ‘di norma’ viene sentito e può formulare osservazioni;
  • lett. l): ha diritto di partecipare alla riunione periodica di cui all’art. 35 TU (che si svolge nelle aziende o u.p. con più di 15 dipendenti tra datore, RSPP, medico competente, RLS). Nel corso della riunione il datore sottopone all'esame dei partecipanti, tra l’altro, il DVR”.

 

Competenze più importanti sono poi quelle di lett. h) (“promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori) e lett. m) (“fare proposte in merito all’attività di prevenzione”).

 

Il RLS e il documento per la valutazione dei rischi

Riguardo alla valutazione dei rischi:

  • art. 50, co. 4: “il RLS, su sua richiesta ha diritto di ricevere copia del DVR;
  • art. 18, co. 1, lett. n-o): datore di lavoro e dirigenti devono ‘consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute’ e ‘consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del DVR nonché consentire al medesimo RLS di accedere ai dati sugli infortuni sul lavoro’. L’art 18, come modificato nel 2009, “aggiunge che - tale consegna può avvenire anche su supporto informatico - il documento è consultato esclusivamente in azienda”.

 

In realtà l’accesso al DVR è una questione molto discussa e riguardo all’accesso da parte del RLS e dei lavoratori, il relatore riporta alcune precisazioni normative e alcune sentenze:

  • Ministero del lavoro, interpello 19.12.2008, n. 52: ‘non essendo prevista alcuna formalità per la consegna del documento, l'adempimento all'obbligo di legge è comunque garantito mediante consegna dello stesso su supporto informatico, anche se utilizzabile solo su terminale video messo a disposizione del RLS giacché tale modalità, consentendo la disponibilità del documento in qualsiasi momento ed in qualsiasi area all'interno dei locali aziendali, non pregiudica lo svolgimento effettivo delle funzioni del RLS’;
  • Trib. Milano, sez. lav., 29.1.2010: “il DVR può essere consegnato in forma cartacea o informatica, secondo la modalità scelta dallo stesso RLS, e consultato in azienda, per tutto il tempo necessario, in relazione alla complessità del documento. Il Trib. affronta in modo approfondito la questione delle modalità di esercizio del diritto di consultazione, negando che le modifiche del 2009 (con la previsione che la consultazione possa avvenire solo nei locali aziendali) abbiano limitato le prerogative riconosciute al RLS”;
  • Tar Abruzzo n. 467/2012: “aperto alle richieste dei lavoratori di accedere ad alcune delle informazioni contenute nel DVR, estrapolandole da esso. Il Tar ha fatto leva sul diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
  • TAR Marche n. 506/2016: “DVR può essere consegnato solo al RLS: è legittimo il diniego dell’amministrazione alla richiesta di accesso proveniente da un altro dipendente. Tale limitazione trova la sua ratio ‘nell’esigenza di contemperare il diritto dei lavoratori a che siano attuate le condizioni di sicurezza e di tutela della salute nei luoghi di lavoro con quello del datore di lavoro alla riservatezza di talune informazioni’.

Si ricorda che le disposizioni del TU (D.Lgs. 81/2008) “sono speciali rispetto a quelle generali in materia di accesso ai documenti amministrativi (l. 241/1990)”.

 

Concludiamo segnalando che l’intervento, che vi invitiamo a visionare integralmente, si sofferma poi anche su:

  • diritti di attivazione del RLS;
  • diritti e poteri in funzione dell’espletamento del mandato;
  • doveri e responsabilità del RLS;
  • garanzie e tutele della posizione del RLS.

 

 

RTM

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, a cura di Elena Pasqualetto (Associato di Diritto del Lavoro, Università degli Studi Padova), intervento al convegno “Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai tempi dell’industria 4.0 Quale ruolo? Riflessioni e proposte” (formato PDF, 2.95 MB).

 

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro su ruolo, compiti e responsabilità degli RLS



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Rispondi Autore: Gianni Bonizzi - likes: 0
07/06/2018 (09:09:53)
Nelle piccole aziende è una figura proforma

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