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Indicazioni per la valutazione del rischio microclimatico

Indicazioni per la valutazione del rischio microclimatico
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Valutazione dei rischi

29/07/2022

Un intervento si sofferma sulla valutazione del rischio microclimatico con riferimento alle indicazioni operative per la prevenzione del rischio da agenti fisici e al Portale Agenti Fisici. Focus su situazioni lavorative, strategie e giustificazione.

 

Brescia, 29 Lug – Con i perduranti cambiamenti climatici ormai il 30% della popolazione mondiale è “esposta a condizioni di caldo particolarmente critiche per la salute per almeno 20 giorni all’anno e tale percentuale è destinata ad aumentare nei prossimi anni”. E chiaramente i lavoratori che sono maggiormente a rischio sono “quelli che svolgono attività fisica intensa all’aperto (edilizia, cantieristica stradale, agricoltura, addetti emergenza, soccorso etc.)”.

 

Proprio a partire da questa situazione è necessario che per tutte le lavorazioni all’aperto, le attività outdoor, siano disponibili “procedure di prevenzione in relazione all’esposizione al freddo, al caldo e misure di tutela specifiche per far fronte alle ondate di calore o condizioni meteo estreme anche in relazione ad eventi estremi es. tempeste di fulmini, grandine etc”.

 

A ricordarlo e ad approfondire, in questi termini, i rischi microclimatici è l’intervento “Le indicazioni operative per la prevenzione del rischio da agenti fisici e il Portale Agenti Fisici”, a cura della Dott.ssa Iole Pinto (Responsabile scientifico Portale Agenti Fisici 2008/2021).

L’intervento si è tenuto il 7 giugno 2022 al seminario webinar “ Rischio microclima” correlato alle attività informative/formative rivolte agli operatori dei servizi di prevenzione in attuazione di un Accordo di collaborazione - "Rischio di esposizione da agenti fisici negli ambienti di lavoro: sviluppo e adeguamento del Portale Agenti Fisici per supportare la valutazione del rischio e gli interventi di prevenzione nelle PMI di tutti i comparti lavorativi" - firmato da Regione Toscana e Direzione Ricerca INAIL.

 

Nell’intervento della Dott.ssa Iole Pinto si fa specifico riferimento alle novità della nuova versione delle “ Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da Agenti Fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08” realizzate dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con Inail e Istituto Superiore di Sanità.

 

Ricordiamo che nella parte 3 (Microclima) delle indicazioni operative sono presenti cinque sezioni:

  • Sezione A - Effetti sulla salute e sorveglianza sanitaria (faq da A.1 a A.5)
  • Sezione B - Metodiche e strumentazione per la misura e la stima dei parametri microclimatici (da B.1 a B.15)
  • Sezione C - Valutazione del rischio (da C.1 a C.14)
  • Sezione D - Gestione del rischio (da D.1 a D.8)
  • Sezione E – Vigilanza (da E.1 a E.5).

 

L’articolo di presentazione dell’intervento si sofferma sui seguenti argomenti:


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Indicazioni per la valutazione del rischio microclimatico

L’intervento si sofferma innanzitutto sui temi connessi alla valutazione del rischio rispondendo alla domanda (C.1 nelle indicazioni operative): In quali situazioni lavorative è sempre necessario procedere ad una valutazione dettagliata del rischio microclima?

 

Si indica, con riferimento alle risposte contenute nelle nuove linee di indirizzo, che “qualsiasi attività lavorativa che si svolga in ambienti ove esista un vincolo a causa del quale non sia possibile il conseguimento di condizioni termiche moderate” può comportare “rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, e pertanto dovrà essere oggetto di specifica valutazione del rischio. Il vincolo può interessare sia i parametri termo-igrometrici sia i parametri soggettivi, ovvero attività metabolica e vestiario. Esso può inoltre essere sia di natura ambientale (se la lavorazione avviene outdoor o in ambienti chiusi le cui condizioni termiche risentano delle condizioni meteoclimatiche esterne) sia legato all’attività che viene eseguita”.

 

Vengono riportati degli esempi:

  • “tutte le attività lavorative che implicano mansioni che si svolgono all’aperto, quali: cantieristica, lavorazioni agricolo forestali, attività marittime e portuali, cave, movimentazione e logistica; manutenzioni linee elettriche, idrauliche, piscine, op. emergenza, soccorso, pubblica sicurezza, rifornimenti di carburante; operatori ecologici etc.;
  • le lavorazioni condizionate dalle temperature a cui si deve svolgere il processo produttivo, ad esempio lavorazioni in celle frigorifere, in depositi di prodotti farmaceutici, in prossimità di forni di essiccazione, forni fusori; produzione ceramiche; caseifici; cucine; cave in galleria, gallerie, miniere etc.;
  • le attività lavorative che necessitano per il loro svolgimento dell’adozione di particolari dispositivi di protezione individuale;
  • le lavorazioni che richiedono elevato impegno fisico;
  • le lavorazioni che si svolgono in ambienti le cui condizioni termiche sono influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne”.

 

Valutazione del rischio microclimatico: strategie e liste di riscontro

Arriviamo alle novità del punto C.2 delle indicazioni operative:

Quali strategie sono utilizzabili per la valutazione del rischio microclima?

 

Si indica che “al fine di individuare in via preliminare la presenza/assenza di criticità relative al microclima in una attività lavorativa” può essere usata una lista di riscontro.

 

Riprendiamo dalle slide la lista di riscontro per la valutazione del rischio microclima:

 

 

Premesso che “per qualsiasi lavorazione all'aperto va effettuata la valutazione del rischio microclima”, si indica che “qualora la lista di riscontro presenti uno o più ‘SI’ andrà condotta una valutazione specifica finalizzata alla riduzione ed al controllo delle criticità evidenziate, ed all’attuazione delle misure di tutela conseguenti”.

 

Valutazione del rischio microclimatico: le condizioni per la giustificazione

La relazione si sofferma poi (punto C.3 indicazioni operative) sulle condizioni nelle quali la valutazione del rischio può concludersi con la "giustificazione”.

 

Si indica che si definisce situazione “giustificabile” (art.181 comma 3 D.Lgs. 81/2008) “la condizione secondo cui il datore di lavoro può concludere il processo di valutazione del rischio anche in una fase preliminare qualora si riscontri l’assenza di rischio, o una sua palese trascurabilità, considerando anche i soggetti particolarmente sensibili al rischio Per poter definire giustificabile un’esposizione lavorativa ad un ambiente termico è necessario verificare, oltre alla palese assenza di criticità associate all’ambiente termico nel corso della valutazione preliminare” (vedi la tabella C.2.1 riportata sopra) anche:

  • che le condizioni di assenza di rischio (si rimanda a quanto indicato nel punto C.2) riscontrate all’atto della valutazione preliminare “permangano presumibilmente tali nel corso del tempo, fino all’espletamento della nuova valutazione del rischio, che di norma per il microclima avviene ogni quattro anni, se non intervengono mutamenti significativi nell’attività;
  • che non sia necessario ai fini del mantenimento delle condizioni di ‘basso rischio’ riscontrate predisporre e mettere in atto specifiche misure di controllo e gestione del rischio (es. procedure di manutenzione, acquisto/sostituzione attrezzature, tutela soggetti sensibili etc.)”.

 

Se non si verifichino tali presupposti “la valutazione preliminare del rischio microclima non potrà concludersi con la ‘giustificazione’ del rischio, ma dovrà individuare uno specifico programma di misure di controllo dello stesso” (come riportato al punto D.2 delle indicazioni operative), “da formalizzare nel rapporto di valutazione del rischio (es. procedure di acquisto, manutenzione, sostituzione, collaudo dei sistemi di condizionamento; misure di tutela da attivare in caso di rottura impianti; misure di tutela in caso di ondate di calore etc.)”.

 

Rimandiamo in conclusione alla lettura integrale delle linee di indirizzo/indicazioni operative e delle slide relative all’intervento che si soffermano su molti altri aspetti (riferimenti per la valutazione del rischio, Titolo II e VIII del Decreto legislativo 81/2008, documento di valutazione dell’esposizione professionale al microclima, la valutazione nelle attività outdoor, soggetti con suscettibilità individuale al rischio microclima, dispositivi di protezione, …).

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:

“Le indicazioni operative per la prevenzione del rischio da agenti fisici e il Portale Agenti Fisici”, a cura della Dott.ssa Iole Pinto (Responsabile scientifico Portale Agenti Fisici 2008/2021), intervento al webinar “Rischio microclima”.

 

Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, Inail, ISS, “Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da Agenti Fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08” – Titolo VIII Capo I, Radiazione Solare, Microclima, Rumore, Vibrazioni - Rev01 2021.

 


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