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Fino a quando si può autocertificare la valutazione dei rischi?

Fino a quando si può autocertificare la valutazione dei rischi?
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Valutazione dei rischi

18/01/2013

Incrociando leggi e date si rileva che il termine ultimo entro il quale le imprese che occupano fino a 10 lavoratori potranno autocertificare la valutazione dei rischi è il 4 maggio 2013 e non il 30 giugno 2013.

 
 
Aggiornamento del 01/02/2013
 
La Nota del 31 gennaio 2013 del Ministero del Lavoro riporta un chiarimento in merito alla proroga del termine per l’autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e s.m.i. E il chiarimento definisce come data ultima per l’autocertificazione il 31 maggio 2013.
 
La spiegazione di tale data è che con “fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale" (comma 5, art. 29, D.Lgs. 81/2008) non si deve intendere il calcolo di tre mesi esatti dall’entrata in vigore del decreto interministeriale relativo alle procedure standardizzate, che il Ministero indica entrare in vigore il 6 febbraio 2013. Si deve intendere invece proprio la fine del terzo mese.
 
Stante questo chiarimento e questa interpretazione la nota stabilisce definitivamente che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013.
 
 
Roma, 18 Gen – PuntoSicuro nei mesi scorsi ha sollevato perplessità sui tempi per l’applicazione delle procedure standardizzate per l’effettuazione della valutazione dei rischi e preannunciato una proroga relativa all’autocertificazione della valutazione dei rischi per le PMI.
 
Sulleconseguenze delle proroghe, specialmente quelle che costringono il lettore a incrociare più atti legislativi, c’è sempre tuttavia da mantenere una sana allerta.
 
La Legge di stabilità al comma 388 dell’articolo 1 indicava che è fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati in una tabella presente nella normativa.
Ed è nella tabella 2 (non la tabella 1, come si poteva arguire dall’attenta lettura di un’errata corrige) che si ritrova il riferimento all’articolo 29, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Fin qui sembra tutto chiaro. 
Sembra confermata definitivamente  la proroga al 30 giugno 2013 della possibilità - prevista dal comma 5 dell’articolo 29 del D.Lgs 81/2008 per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori - di autocertificare la valutazione dei rischi.


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Proviamo tuttavia a rileggere l’articolo 29 del Decreto legislativo 81/2008 come modificato prima dall’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 12 maggio 2012, n. 57, in vigore dal 14 maggio 2012 - coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2012, n. 101, in vigore dal 14 luglio 2012 – e poi dalla legge del 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.
 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
[…]
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g).
 
 
Con questa formulazione le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, tenendo conto delle eccezioni indicate all’art. 29, possono autocertificare la valutazione dei rischi fino al 30 giugno di quest’anno?
 
La risposta è no. Almeno se teniamo conto anche del capoverso che indica “fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f)”.
 
Facciamo brevemente due conti.
 
Il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012, di cui si dà notizia sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012, indica all’articolo 2:
 
Articolo 2
1. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermi restando i termini di cui al decreto legge 12 maggio 2012, n. 57.
(...)
 
Se tale decreto entrerà in vigore il 4 febbraio 2013 (il sessantesimo giorno dopo il 6 dicembre 2012), allora la scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale è la data del 4 maggio 2013.
 
Dunque per concludere questo intricato percorso di numeri e leggi – scusandoci con i lettori per le complicazioni verbali a cui le normative costringono noi giornalisti - il termine ultimo entro il quale le imprese che occupano fino a 10 lavoratori potranno autocertificare la valutazione dei rischi è da considerarsi il 4 maggio 2013 e non il 30 giugno 2013.
 
 
 
 
 
 
RTM

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Pubblica un commento

Rispondi Autore: maria tomasi - likes: 0
18/01/2013 (07:22:53)
A dire il vero un collega mi ha fatto notare che "la scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale" potrebbe essere l'ultimo giorno di maggio.

Diverso se avessero indicato "novanta giorni dalla data di entrata in vigore.."

Infine altre voci dicono che l'intenzione del legislatore era quello di prorogare effettivamente per sei mesi la validità dell'autocertificazione.

Dobbiamo prendere la scadenza del 4 maggio 2013 per certa?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
18/01/2013 (08:02:52)
Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n. 23968 del 15 giugno 2011 (u. p. 3 marzo 2011) - Pres. Ferrua – Est. Amoroso– P.M. Montagna - Ric. L.C.S.
L'AUTOCERTICAZIONE “non esonera... il datore di lavoro dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto meno analitico di cui al comma 1; documento che doveva comunque contenere la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro”. UN APPELLO: SE SIETE CONSULENTI ED RSPP ELABORATE SEMPRE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI, E LASCIATE NEL CESTINO DELL'IMMONDIZIA BUROCRATICA L'AUTOCERTICAZIONE, E PROPONETE A CHI DI DOVERE DI NON AFFIDATE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE A IMPRESE CHE NON HANNO ELABORATO IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI. QUESTA E' GESTIONE DEI RISCHI, L'AUTOCERTICAZIONE E' UN BRUTTO GIOCO DI PRESTIGIO ALL'ITALIANA PER ELUDERE GLI OBBLIGHI DI PREVENZIONE.
Rispondi Autore: Filippo B. - likes: 0
18/01/2013 (09:18:40)
Scusatemi, ma allo stato attuale posso io già proporre l'applicazione delle procedure standardizzate alle aziende che rientrano nella piena applicabilità delle medesime? Si è vero sono state prorogate a Maggio, ma a mio avviso non ha senso fino ad allora procedere con Autocertificazioni etc..quindi io mi chiedo...posso iniziare fin da ora ad applicare questo metodo nelle realtà che lo consento??? Grazie
Rispondi Autore: Giuliano Degl'Innocenti - likes: 0
18/01/2013 (09:45:48)
Concordo in pieno con l'Avv. Dubini. L'Autocertificazione di solito nasconde la NON VALUTAZIONE DEI RISCHI.
Rispondi Autore: mapi - likes: 0
18/01/2013 (10:23:02)
Sì, ma per PMI che lavorano nell'ambito edile? Alcune delle quali sono imprese familiari composte da due persone: il datore di lavoro e il collaboratore familiare? L'art. 96 co.1 let. g) del Dl.s 81/2008 prevede che le imprese edili in effetti devono sempre redigere il POS (anche quelle familiari benchè l'art.21 indica che non sono obbligate a redigere il documento di valutazione dei rischi), POS che è a tutti gli effetti un documento di valutazione dei rischi ma relativo al singolo cantiere. Tuttavia, spesso capita che le imprese edili non abbiano neanche un ufficio, o se ce l'hanno è alla meglio o a casa e non ci lavorano dipendenti e la sede di tali imprese è spesso magari casa loro. Quindi, in questi casi credo si possa ritenere superfluo redigere il documento di valutazione dei rischi se non si ha una sede e se non vi sono dipendenti. A volte la sede la si ha e magari vi è anche una segretaria che vi lavora part-time, in questo caso comunque, dove già troverei più sensato redigere comunque tale documento essa non è sottoposta a rischi particolari e anche l'esposizione a videoterminali è limitata a meno di 20 ore settimanali, Facendo l'ipotesi che ci sono uno o due operai e che hanno accesso al magazzino, per rifornirsi di materiali e attrezzature (ammesso che l'impresa ne abbia uno), sicuramente lì occorre valutare quei rischi, ma essi non sono poi diversi dai rischi che si hanno nell'approvigionamento di quei materiali in cantiere o dall'uso o la movimentazione di quelle attrezzature in cantiere, quindi non si poterebbe dire che tali PMI quei rischi non li abbino valutati e penso che in quel caso la mera autocertificazione sia sufficiente. Voi che dite? Anche perché, spesso i consulenti redigono pacchi di fogli per imprese che sono micron e che, come ho detto, comunque redigono obbligatoriamente sempre il POS. Il punto creo che sia quello di valutare il rischio, non quello di far guadagnare i consulenti alle spalle di imprese che stanno con l’acqua alla gola in un settore che è praticamente fermo come l’edilizia. Anche perché, è vero che alcuni rischi come ad esempio il rischio rumore non possono essere certificati, occorre misurare se si superano gli 80 dB, ma è vero anche che esistono le banche dati che ti dicono quanti dB produce il tuo macchinario e se sai che superi i vari livelli, inferiore, superiore di azione e limite di emissione prendi le adeguate precauzioni. L’importante è che i lavoratori usino i DPI e spesso loro non lo fanno, che è più importante questo o che ci sino pacchi di fogli con le misurazioni per far guadagnare i consulenti? Discorso diverso è per imprese più grandi e strutturate.
Rispondi Autore: attiliomacchi - likes: 0
18/01/2013 (11:15:18)
Ciò che conta è che la vergogna dell'Autocertificazione muoia per nulla addolorato per chi la faceva...compilando una sola pagina (all'inizio non erano i tecnici a farla e a proporla ma ben altra categoria di prfessionisti!!!). Mai proposto l'autocertificazione a nessuno. Non mi mancherà e non parteciperò al cordoglio.
Rispondi Autore: attiliomacchi - likes: 0
18/01/2013 (11:25:50)
Per Mapi. Il problema è stato sollevato in diverse circostanze. Visto che il titolo IV, titolo speciale, prevede il POS (che costituisce la valutazione del rischio per il singolo cantiere) anche per le imprese famigliari che scrivessero nel titolo I che per quanto riguarda le imprese edili il DVR deve essere sempre elaborato. Come consideri un POS in cui non è presente il RSPP, l'addetto al PS e all'AI, la valutazione del rumore, ecc?...Resto in ogni caso contrario all'assenza di valutazione per le imprese familiari, basti pensare ad un'azienda plastica o di falegameria o altro ancora in cui lavorano lavoratori-parenti che pur sempre lavoratori sono. Gli unici che non dovrebbero fare la valutazione dei rischi sono i lavoratori autonomi, per la CCIAA imprese individuali senza lavoratori, ma solo perchè sono imprenditori e non lavoratori...poi gli infortuni restano a carico del sistema sanitario e questo non va bene. Nicchie di esenzione non accettabili. Le banche dati per il rumore non sono accettabili lo sono solo per le vibrazioni. Avrei da dire anche su questo e su quanto ormai prevede la direttiva macchine ed il REACH, inaccettabile scaricare al datore di lavoro-acquirente ulteriori valutazioni su ciò che compra a parte l'uso multiplo di più attrezzature o sostanze chimiche, quindi la contestualizzazione all'interno dei suoi luoghi di lavoro e della sua organizzazione. Le normative prevedono che la valutazione del rischio sia svolta dal produttore. Chi la fa? Non sarebbe ora di intervenire seriamente alla fonte della produzione del pericolo per arginare il seguente rischio?
Rispondi Autore: mapi - likes: 0
18/01/2013 (14:19:45)
Per Atiliomacchi.
Purtroppo anche i POS oggi non li fanno solo i tecnici ma ben altri professionisti e poi per farteli correggere aspetti una vita che finisce prima il lavoro che stanno eseguendo in cantiere del POS corretto e noi coordinatori dobbiamo sopperire e spesso gratis
Rispondi Autore: attiliomacchi - likes: 0
18/01/2013 (14:54:48)
Come concordo Mapi...soprattutto sul gratis finale. Mi chiedo perchè dare un apporto ai datori di lavoro delle imprese quando ci "paga" il committente? Un committente con la vista lunga segue le indicazione anche del coordinatore e magari anche se non lo incarica come RdL chiede un parere di come deve essere fatta una valutazione dell'ITP...quando si sparge la voce che un impresa è stata esclusa dall'appalto per motivi di "sicurezza" ho l'impressione che le cose possano cambiare. Un saluto
Rispondi Autore: Michele Murro - likes: 0
18/01/2013 (23:09:21)
A me sembra una "babele". Spero, comunque, che si tratti dell'ultima proroga.
Rispondi Autore: Lino Emilio Ceruti - likes: 0
19/01/2013 (09:52:54)
Scrive l'avv. Dubini:

UN APPELLO: SE SIETE CONSULENTI ED RSPP ELABORATE SEMPRE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI, E LASCIATE NEL CESTINO DELL'IMMONDIZIA BUROCRATICA L'AUTOCERTICAZIONE, E PROPONETE A CHI DI DOVERE DI NON AFFIDATE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE A IMPRESE CHE NON HANNO ELABORATO IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI. QUESTA E' GESTIONE DEI RISCHI, L'AUTOCERTICAZIONE E' UN BRUTTO GIOCO DI PRESTIGIO ALL'ITALIANA PER ELUDERE GLI OBBLIGHI DI PREVENZIONE.

parole SANTE e da attuare.
Rispondi Autore: Prof. Rocco Vitale - likes: 0
19/01/2013 (19:01:52)
Senza giri di parole concordo con l'avv. Dubini. La sicurezza si fa con gli atti seri ed i comportamenti e non certo con l'autocertificazione cartacea (o stampata con un programmino dal computer). Lasciamo perdere date e scadenze di adempimenti burocratico amministrativi volute dalle lobby sempre presenti nel proporre meno ore, meno formazione, meno documenti, meno adempimenti) e, molto semplicemente, fate fare la Valutazione dei Rischi sempre.
Non avrete problemi di scadenza ma di come fare un buon Documento per la Valutazione di tutti i Rischi.
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
19/01/2013 (20:54:38)
Tra l'altro aggiungo che la formazione di lavoratori, preposti e dirigenti deve essere obbligatoriamente costruita a partire da una completa e adeguata valutazione dei rischi, al fine di trasferire ai lavoratori,e alle altre figure aziendali, conoscenze e modalità proceduralizzate di prevenzione e protezione, e l'accordo stato regioni sulla formazione del dicembre 2011 è fin troppo esplicito. Come si fa a erogare una formazione coerente con l'obbligo previsto dall'accordo 2011, in più punti, e ribadito nell'accordo intepretativo del 25 luglio 2012, per cui "Rimane comunque salvo l'obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi. " Senza documento di valutazione dei rischi, la formazione è automaticamente non conforme ai reuisiti di legge, non sufficiente e adeguata, come prevede l'articolo 37 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008.
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
20/01/2013 (12:56:51)
Preciso che l'obbligo della valutazione dei rischi esiste non solo quando vi sono lavoratori dipendenti, tanto è vero che il D.Lgs. n. 81/2008 non usa mai la parola dipendente, bensì un concetto molto più ampio, che include pur ei familiari: Articolo 2 - Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo
fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al
lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la
sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549(N), e
seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui
all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali
promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il
partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in
genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai
periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468(N), e successive modificazioni;
Rispondi Autore: linoemilio - likes: 0
23/01/2013 (17:09:55)
Riconfermo quanto affermato nel mio precedente intervento:
"PAROLE SANTE e da attuare"...

Ciò detto, però, non condivido l'affermazione che la formazione di cui all'art. 37 c. 1, sia automaticamente non conforme ai requisiti di legge se non perviene attraverso il "documento" di valutazione dei rischi.

la normativa pretende che la formazione debba essere fatta; con >10 lavoratori, obbligatoriamente, attraverso un documento scritto... con
Rispondi Autore: Lino Emilio Ceruti - likes: 0
23/01/2013 (17:18:05)
Riconfermo quanto affermato nel mio precedente intervento: "PAROLE SANTE e da attuare"... Ciò detto, però, non condivido l'affermazione che la formazione di cui all'art. 37 c. 1, sia automaticamente non conforme ai requisiti di legge se non perviene attraverso il "documento" di valutazione dei rischi. la normativa pretende che la formazione debba essere fatta; con >10 lavoratori, obbligatoriamente, attraverso un documento scritto... con <10 lavoratori, attraverso la possibilità dell'l'autocertificazione. Utilizzare l'autocertificazione, non significa non fare (o non aver fatto) la valutazione dei rischi e non averla, poi, trasmessa ai lavoratori (qualunque mansione abbiano nell'organigramma aziendale). L'unica (onestamente incomprensibile) differenza far le due situazioni risulta proprio questa: in ambito <10 lavoratori, la Legge non impone di dimostrarla per scritto. Ovvio che in caso di reato proprio o d'evento, questa dimostrazione "dovrà essere messa sul piatto". ... e quì, solitamente, casca l' asino perchè il fogliettino dell'autocertificazione, nella stragrande maggioranza dei casi, è il frutto della sola sottoscrizione formale spesso redatta da chi risulta deputato a seguire gli interessi del proprio cliente dal solo lato fiscale. Appare evidente che l'utilizzo di questo modo di applicare la valutazione dei rischi potrebbe portare ad importanti e gravi conseguenze per i lavoratori se, il DdL si limitasse a sottoscrivere un foglio all'oscuro (volutamente o no) di quel che rappresenta per la sicurezza sul lavoro. La valutazione dei suoi rischi aziendali con le relative e conseguenti procedure per eliminarli o ridurli, devono essere sempre nella disponibilità del DdL (nella sua testa) in modo da poterli trasmettere, in qualsiasi momento, a tutte le mansioni presenti nella sua azienda per la dovuta formazione. Un'autocertificazione prevista dalla Legge, a parere, non può (automaticamente) non essere considerata conforme ad essa anche in considerazione dell'attuazione dell'Accordo Stato Regioni. A differenza dell'autodichiarazione, il sottoscrivere un'autocertificazione contenente dichiarazioni non veritiere porta il DdL dritto dritto di fronte a possibili conseguenze penali. Non intendo difendere questa posizione perchè anche la mia esperienza insegna che tale prassi viene utilizzata solamente per offrire una parvenza di osservanza all'81. Questa differenza di obblighi, scritta dai soliti burocratosauri seduti irremovibilmente dietro le scrivanie dei Ministeri (e non solo) è decisamente incomprensibile. E, questo non sta bene. Il DVR è uno strumento (non un fastidioso e costoso documento) in mano al DdL per gestire al meglio la propria azienda indipendentemente dal numero di lavoratori presenti. Concludo con qualche domanda riferita a DVR "scritti": Qualcuno ha visto ancora DVR redatti concretamente nell'interesse del DdL e a favore della sicurezza dei suoi dipendenti? Qualcuno ha visto ancora DVR FACILMENTE COMPRENSIBILI per coloro che lo devono studiare ed applicare? Qualcuno... e mi fermo quì. Personalmente, vedo troppe "oscenità" generate da data-base contenuti in sedicenti software con lo slogan "il nostro pinco-pallo genera in automatico...) Ecco l'obbiettivo... schiacciare il ditino sulla tastiera per poter redigere automaticamente un documento valido per la sicurezza sul lavoro con il risultato che, solitamente, rappresenta un autogol per il DdL. Quanti consulenti "costringono" il DdL ad essere presente ogni volta che necessita avere a disposizione dati che il consulente non può avere? Quanti consulenti "pretendono" di avere la collaborazione del RSPP (anche se solitamente risulta sempre il DdL) nella redazione del DVR? Quanti consulenti "sfruttano" la presenza del RLS per "carpire" interessanti dati anche da questa figura? Quanti consulenti "pretendono" che il Medico Competente sia disponibile durante la redazione del DVR? Quanti consulenti sono realmente preparati e in grado di trattare l'argomento Stress da Lavoro-Correlato? Quanti consulenti "pretendono" che una volta ultimato il DVR, il DdL debba essere presente per un'esame congiunto e complessivo finale? Cìè qualcuno che prendendo in mano un DVR aziendale lo ha trovato con (anche solo) un'orecchietta su di un foglio?... stropicciato... con evidenti segni di utilizzo? E, allora, da un punto di vista pratico, alla fine dove sta la differenza fra la formalità dell'autocertificazione e la redazione del DVR redatto con il data-base del software, non letto e lasciato nel cassetto? Sembra vi sia contraddizione nei miei interventi. No. Nell'applicazione del DRV scritto a favore della sicurezza ci credo e continuo a credere che rappresenti il documento fondamentale per un DdL e la sua azienda. Mi scontro, però, con una realtà ben diversa. E, nuovamente colgo l'occasione per ripetere fino alla nausea che l'impossibilità di applicare la sicurezza sul lavoro è dovuta a carenze sistemiche che, fin'ora, nessuno ha dimostrato interesse a modificare e dietro le quali danno l'impressione di nascondersi tutte quelle figure che fanno parte del processo costruttivo dell'opera al fine di non assumersi responsabilità. Ho scritto "tutte le figure"... partendo dal progetto fino alla sentenza di Cassazione. Spero che Qualcuno s'offenda perchè le cose cambino
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
23/01/2013 (17:44:42)
Una valutazione dei rischi non accurata, incompleta, insufficiente o comunque non adeguata da sempre luogo ad una insufficiente formazione dei lavoratori.
Una sentenza esemplare della Corte di Cassazione chiarisce in modo inequivocabile la portata dell'obbligo del datore di lavoro di effettuare una idonea (completa) valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e dell'obbligo al precedente strettamente connesso e conseguente di fornire una sufficiente e adeguata formazione ai lavoratori dipendenti pervenendo alla conclusione che una valutazione dei rischi non accurata o comunque non adeguata ed una insufficiente formazione dei lavoratori corrispondono, ai fini dell'applicazione della sanzione penale, ad una mancata valutazione dei rischi e ad una mancata formazione dei lavoratori.
La fattispecie riguarda un datore di lavoro rinviato a giudizio e condannato dal giudice del Tribunale di B. per i reati di cui
- all’articolo 4, comma 2, del D. Lgs. n. 626/1994 [ora articolo 28 D.Lgs. n. 81/2008] per avere omesso, quale titolare di un laboratorio di confezioni, di effettuare una idonea valutazione dei rischi reali e specifici presenti nell'ambiente di lavoro e legati alle particolari situazioni lavorative, per aver omesso di adottare una collaborazione fattiva con il medico competente ed il responsabile dei lavoratori per la sicurezza per la redazione del documento di valutazione dei rischi, per la mancanza di misure di prevenzione da adottare e di un programma per realizzare le stesse, ed
- all'articolo 22, comma 1, dello stesso D. Lgs. n. 626/1994 [ora articolo 37 D.Lgs. n. 81/2008] per non avere progettato ed attuato una adeguata attività formativa per tutti i lavoratori, contenente gli obiettivi specifici, la definizione di moduli didattici e gli strumenti per la verifica di apprendimento.
L’imputata, nel fare ricorso alla Corte di Cassazione, poneva in evidenza che, così come era emerso dalle dichiarazioni rilasciate in giudizio dal teste dell’accusa, era stato riscontrato solo il mancato aggiornamento annuale del documento di valutazione dei rischi e non anche l’assenza del documento stesso come contestato nel capo di imputazione, che invece dagli atti risultava essere stato redatto fin dal 1996 e che inoltre in merito alla attività di formazione dei dipendenti questa era stata pur attuata ma ritenuta “insufficiente”.
La Sezione III penale della Corte di Cassazione ha però rigettato il ricorso osservando che con il capo di imputazione relativo alla valutazione dei rischi “è stato contestato all'imputata di ‘non avere effettuato una idonea valutazione dei rischi presenti nell'ambiente lavorativo’, il che comprendeva non solo l'ipotesi in cui il documento di valutazione non fosse stato redatto, ma anche quelle in cui non fosse stato aggiornato o non fosse comunque adeguato”. “Il giudice del merito, poi, - prosegue la Corte di Cassazione - “ha ritenuto sussistente il reato di cui al capo a) appunto perché il documento di valutazione dei rischi (pur essendo stato redatto) non era sufficiente ed adeguato, in quanto non individuava gli specifici pericoli cui i lavoratori erano sottoposti in relazione alle diverse mansioni svolte e non specificava quali misure di prevenzione dovevano essere adottate”.
Analogamente, per quanto riguarda la imputazione relativa alla formazione dei dipendenti, la Sezione III ha ritenuto sussistere il reato contestato “perché è stata accertata una insufficiente attività formativa, per la mancanza di una attività di istruzione e informazione inerente ai rischi cui i lavoratori erano esposti, circostanza questa del resto nemmeno contestata nella sua oggettività” ed ha concluso che “era stato contestata non solo la mancanza di attuazione e progettazione di attività formativa, ma anche di non aver assicurato ‘adeguata attività formativa’, il che comprendeva pure le ipotesi di attività formativa insufficiente ed inadeguata” [CORTE DI CASSAZIONE - Sezione III Penale - Sentenza n. 4063 del 28 gennaio 2008 (u. p. 4 ottobre 2007) - Pres. De Maio – Est. Franco – P. M. (Conf.) Tindari Baglione – Ric. F. G. – sicurezza sul lavoro, prevenzione infortuni, inadeguata valutazione dei rischi, insufficiente formazione dei lavoratori, corrispondenza ai fini sanzionatori].
Rispondi Autore: Lino Emilio Ceruti - likes: 0
23/01/2013 (18:35:06)
Non ho alcun motivo per mettere in discussione la sentenza.
Fare DVR non appropriati non è accettabile... sfondiamo porte aperte.

I DVR come i PSC devo essere documenti "specifici" non fotocopiabili o riproducibili.

Se qualcuno non osserva questo, in caso di reato d'evento accende candele a Sant'Antonio e si tiene sul groppone le sentenze che gli arrivano.

I giudici intervengono (ma non possono fare altro) solo quando i buoi sono usciti dalla stalla... solo dopo che il lavoratore è morto o si è fatto male di brutto.

COSI' NON VA BENE.

La sicurezza non la si raggiunge in questo modo.

La sicurezza è PREVENZIONE... reale. concreta, fattibile.

Va bene insistere nel dire che i DVR devono essere adeguati ma se siamo tutti a conoscenza (e tutti lo sanno) che questi documenti vengono redatti con la fotocopiatrice o con i vari software che numerose softwarehous mettono in commercio significa che chi è deputato ad effettuare i controlli PREVENTIVI (non quando c'è già scappato il morto) NON LI FA oppure NON SA come farli.

M'importa una cippa se l'organico di questi Signori non è sufficiente... che dovendo ispezionare di tutto (dalla meccanica alla chimica... dall'agricoltura all'edilizia) non possono essere degli specialisti ma solo dei tuttologhi (e vivaddio non per colpa loro).

Sta di fatto che io li vedo impegnati per troppo tempo a fare statistiche, inviare statistiche, scrivere statistiche, confezionare statistiche per i vertici che alla fine dell'anno devono mostrare "la facciata" e sostenere che le morti bianche e gli infortuni sono diminuiti senza tener conto, a parere volutamente, dell'enorme quantità di ore lavorative non fatte.

Dimagrisco anch'io se in una settimana invece di mangiare 3 volte al giorno mi limito a mangiare solo al mattino.

Dalle mie parti (e non solo) si dice: vià 'l gàt àl bàla 'l ràt

Se a seguito della redazione di questi documenti da rifiutare e cestinare non sopraggiungono provvedimenti nei confronti degli estensori, non diminuirà mai il numero di imputati che finiranno di fronte al giudice per il 589 o 590.

Il pesce inizia a puzzare dalla testa ed è alla testa che bisogna focalizzare l'attenzione ma la può focalizzare solamente chi è preposto ai controlli (purchè sia almeno sufficientemente preparato e specializzato in questo).

Va bene affermare ciò che la Legge impone di fare... va bene attenzionare gli addetti sulle possibili conseguenze cui potrebbero andare incontro i malcapitati nel caso di reati d'evento... va bene tutto ma, non possiamo nasconderci dietro al fatto che tutto rimane inascoltato e di fronte a situazioni quali la facilità di divenire imprenditori, di acquisire attestati di coordinatori, di istituire Società di Servizi, di confezionare sicurezze burocratiche, di non avere certezze se non dopo le sentenza di Cassazione... il tutto privo di efficienti controlli preventivi...
le morti bianche continueranno inesorabilmente ad essere presenti nel mondo del lavoro.

Le vittime diminuiranno solamente quando, in tempo di crisi, diminuiranno le ore di lavoro.

Dopo la mancata prevenzione vi è solo lavoro per Avvocati, CTP e Giudici e, forse, a qualcuno non dispiace.

La mia non è rassegnazione (ci vuol altro) ma da vissuto montanaro amo dire apertamente ciò che penso della situazione.

Continuo, comunque, a lavorare con l'obbiettivo che mi sono prefissato e che concorda con molti di coloro che scrivono nello spazio che la Redazione consente di utilizzare
Rispondi Autore: Francesco Cuccuini - likes: 0
24/01/2013 (11:34:04)
Concordo con l'avv. Dubini.

Non mi interessa questa discussione se finalizzata a fare meno e/o fare poco.

Ovviamente nessuno ha tempo da perdere ma ingegnarmi per soddisfare la forma della norma a scapito della sostanza della norma... non mi interessa.
Soprattutto a questo gioco io non ci sto!

Scusate lo sfogo.
Cordiali saluti a tutti.

Francesco Cuccuini

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