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Covid-19: alcune riflessioni sul Protocollo del 14 marzo 2020

Covid-19: alcune riflessioni sul Protocollo del 14 marzo 2020

Autore: Nikolin Kodheli

Categoria: Valutazione dei rischi

23/04/2020

In previsione della riapertura delle attività lavorative ad oggi sospese, alcuni punti del protocollo andrebbero chiariti meglio in modo da evitare mancanze che potrebbero influire negativamente sulla tutela della salute dei lavoratori. Di N. Kodheli.

E’ ormai noto a tutti che il principale riferimento per la tutela della salute dei lavoratori (negli ambienti di lavoro non sanitari) sia il protocollo del 14 marzo 2020 “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” (d’ora in poi, per brevità, definito "Protocollo") [1].

La sottoscrizione di questo documento è stata sicuramente un’iniziativa lodevole, finalizzata a chiarire per i datori di lavoro le misure di prevenzione e protezione da attuare.

 

Tuttavia, considerando anche le prossime riaperture di attività lavorative ad oggi sospese, ci sono alcuni punti che andrebbero chiariti o approfonditi meglio in modo da evitare mancanze ed incertezze che possono influire negativamente sulla tutela della salute dei lavoratori.

In particolare, in questo articolo ci si sofferma sui seguenti punti:

  • dispositivi di protezione individuale ( DPI);
  • trasferte;
  • situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti.

 

Vengono inoltre fatte alcune considerazioni aggiuntive su eventuali punti di miglioramento ai fini di un maggiore livello di sicurezza per i lavoratori.

 

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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA PROTEZIONE DA COVID-19

Al punto 6 del Protocollo (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE), si legge che “qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.”.

Leggendo questa affermazione sorgono alcune domande…

 

Questo significa che in questi casi bisogna indossare tutti i DPI citati? E quali caratteristiche devono avere questi DPI (ad es. mascherine FFP2 o FFP3 ecc.)? Inoltre, che cosa significa ecc… (che il datore di lavoro deve valutare lui stesso quali DPI adottare?)?

Siccome il fattore di rischio è lo stesso per tutti (ossia distanza interpersonale minore di un metro), sarebbe opportuno definire con precisione nel Protocollo la lista completa (e la tipologia) dei DPI da adottare.

 

TRASFERTE CONSENTITE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA DA CORONAVIRUS

Al punto 8 del Protocollo (ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI), il documento riporta la seguente affermazione “sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate”.

 

Questo significa che se un’azienda (la cui attività è ritenuta essenziale e quindi legalmente operativa) necessita di trasferte per svolgere la propria funzione non può comunque operare?

Considerando che ci sono molte attività essenziali che stanno operando sin dall’inizio dell’emergenza e che queste prevedono assistenza a clienti che comporta inevitabili trasferte nazionali e internazionali (ad esempio interventi tecnici su macchinari del settore alimentare), ritengo che sia opportuno chiarire meglio il punto nel Protocollo e le modalità operative da seguire ai fini della gestione del rischio.

 

SITUAZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITÀ E PATOLOGIE ATTUALI O PREGRESSE DEI DIPENDENTI, DI CUI TENER CONTO DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA DA CORONAVIRUS

Al punto 12 del Protocollo (SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS), viene specificato che “Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie”.

 

Ma quali sono esattamente le situazioni di particolare fragilità e le patologie interessate, e soprattutto come bisogna provvedere alla loro tutela?

Sarebbe sicuramente opportuno identificare nel Protocollo stesso queste categorie di lavoratori a maggior rischio specificando in dettaglio sia le situazioni di fragilità (ad es. fascia di età dei lavoratori anziani, lavoratrici in stato di gravidanza etc.) che le patologie interessate.

 

Allo stesso modo sarebbe auspicabile definire come bisogna provvedere alla tutela di ognuna di queste categorie in modo da uniformare la gestione del rischio evitando responsabilità e facoltà dei vari datori di lavoro e medici competenti.

Inoltre, sarebbe essenziale definire anche l’eventuale ruolo del medico di medicina generale del lavoratore all’interno del processo di gestione del rischio.

 

ALTRE CONSIDERAZIONI

Considerando la necessità di una ripresa in totale sicurezza sia per la tutela della salute dei lavoratori che della popolazione generale (rischio di nuovi focolai), è sicuramente cruciale agire sempre a favore di sicurezza ed in tal senso vengono suggeriti di seguito due possibili punti di miglioramento da integrare nel Protocollo:

  • In aggiunta al punto 6 del Protocollo (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE), sarebbe opportuno fare riferimento al principio cardinale di priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale [2] (ad esempio schermi protettivi per i lavoratori a contatto con il pubblico).
  • Facendo riferimento alla linea guida dell’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro [3], sarebbe opportuno adottare a favore di sicurezza un distanziamento interpersonale minimo di 2 m (ricorrendo all’uso dei DPI di cui al punto 6 qualora questo non sia possibile).

 

Nikolin Kodheli

Ingegnere, H&S Officer

 



[1] DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020, Art. 2, Comma 10

[2] D. Lgs. 81/08, Art. 15, Comma 1, Lettera i)




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Rispondi Autore: avv. Dubini Rolando - likes: 0
23/04/2020 (08:46:04)
La Valutazione del rischio da contagio COVID-19 nei luoghi di lavoro secondo l'INAIL
Documento tecnico INAIL, Aprile 2020 -
Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione


Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:
- Esposizione : la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- Prossimità : le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- Aggregazione : la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).
Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive
adottate.
organizzazione del lavoro che nell’insieme possono contribuire alla caratterizzazione del rischio.
Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:
- Esposizione : la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- Prossimità : le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- Aggregazione : la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).
Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive
adottate.
In una analisi di prioritizzazione della modulazione delle misure contenitive, va tenuto conto anche dell’impatto che la riattivazione di uno o più settori comporta nell’aumento di occasioni di aggregazioni sociali per la popolazione. È evidente, infatti, che nell’ambito della tipologia di lavoro che prevede contatti con soggetti “terzi”, ve ne sono alcuni che determinano necessariamente la riattivazione di mobilità di popolazione e in alcuni casi grandi aggregazioni.
Al fine di sintetizzare in maniera integrata gli ambiti di rischio suddetti, è stata messa a punto una metodologia basata sul modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all’impatto sull’aggregazione sociale.
Metodologia di valutazione integrata
Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale:
- esposizione
- 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
- 1 = probabilità medio-bassa;
- 2 = probabilità media;
- 3 = probabilità medio-alta;
- 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).
- prossimità
- 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
- 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
- 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
- 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non
predominante del tempo (es. catena di montaggio);
- 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).
Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:
- aggregazione
- 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
- 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
- 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
- 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).
Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo all’interno della matrice seguente.

Continua nel Testo integrale del Documento Tecnico Inail 21.4.2020
Rispondi Autore: Federico Vegetti - likes: 0
23/04/2020 (08:57:08)
Io farei un chiarimento anche sulla differenza tra pulizia sanificazione
Rispondi Autore: Andrea Pellegrini - likes: 0
23/04/2020 (09:41:58)
Alcuni chiarimenti si possono trovare nel nuovo protocollo integrativo della Provincia di Bergamo
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
23/04/2020 (11:04:59)
Qualcuno può spiegare a Dubini che questo documento è destinato come suggerimento alla Task Force e non alle aziende.

Sarà la Task Force a dire cosa e come fare con i contenuti che saranno formalizzati in un DPCM o in un DL da convertire successivamente.
Rispondi Autore: Feralpi - likes: 0
23/04/2020 (11:51:51)
L'ottimo avv. Dubini sfoggia come sempre fantastiche doti di Ctrl C Ctrl V
Rispondi Autore: Arturo Micelotta - likes: 0
23/04/2020 (14:22:43)
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses


Should I wear a mask to protect myself?

Only wear a mask if you are ill with COVID-19 symptoms (especially coughing) or looking after someone who may have COVID-19. Disposable face mask can only be used once. If you are not ill or looking after someone who is ill then you are wasting a mask. There is a world-wide shortage of masks, so WHO urges people to use masks wisely.

WHO advises rational use of medical masks to avoid unnecessary wastage of precious resources and mis-use of masks (see Advice on the use of masks).

The most effective ways to protect yourself and others against COVID-19 are to frequently clean your hands, cover your cough with the bend of elbow or tissue and maintain a distance of at least 1 meter (3 feet) from people who are coughing or sneezing. See basic protective measures against the new coronavirus for more information.
Rispondi Autore: Nikolin Kodheli - likes: 0
23/04/2020 (15:07:42)
Grazie per la segnalazione della distanza di 1 m che conoscevamo tutti. Del resto lo stabilire la distanza di un metro nei vari DPCM, se non fosse affermato dall'OMS, non sarebbe stato possibile.

Come puoi vedere qui sotto ci sono però molte autorità sanitarie e di salute e sicurezza sul lavoro che affermano che la distanza debba essere di 2 m.

ECDC
https://www.ecdc.europa.eu/en/case-definition-and-european-surveillance-human-infection-novel-coronavirus-2019-ncov
Close contact of a probable or confirmed case is defined as:
...
- A person having had face-to-face contact with a COVID-19 case within 2 metres and > 15 minutes;
A person who was in a closed environment (e.g. classroom, meeting room, hospital waiting room, etc.) with a COVID-19 case for 15 minutes or more and at a distance of less than 2 metres;
...

OSHA-EU
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace#See
From what we know about other coronaviruses, spread of COVID-19 is most likely to happen when there is close contact (2 metres or less) with an infected person.

CDC
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
The virus is thought to spread mainly from person-to-person.
Between people who are in close contact with one another (within about 6 feet).

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
OSHA-USA
The virus is thought to spread mainly from personto-person, including:
- Between people who are in close contact with one another (within about 6 feet).

Ma senza dover fare dei copia e incolla vorrei solo dire che per la sicurezza ci vuole un pò di buon senso...

Per concludere vorrei sottolineare che al lavoro si trascorrono 8 ore al giorno quindi un tempo di 15 minuti di contatto entro 2 m è molto probabile che si verifichi.

Infine sfido chiunque a dirmi che si sente sicuro a 1 m da uno che starnutisce o tossisce (come suggerito da OMS).
Rispondi Autore: Arturo Micelotta - likes: 0
23/04/2020 (15:49:56)
A me sembra che l'indicazione dell'OMS sia di buon senso, consiglia di utilizzare le maschere solo se si è malati con sintomi di COVID-19;
se non si è sicuri continuiamo a tenere tutto chiuso a 600 € al mese per tutti, fino a quando ci saranno, rimane inutile e dannoso proporre misure di sicurezza per ridurre un rischio che non è riducibile.

La probabilità di avere un contatto di 15 minuti entro 2 metri potrà essere probabile, ma quella di avere un contatto con un infetto COVID-19 asintomatico dovrebbe dipendere dalla situazione evolutiva dell'epidemia; attualmente probabilità molto bassa in Sicilia e Molise, bassa in Piemonte; Alta qualche settimana fa in Lombardia
Rispondi Autore: Nikolin Kodheli - likes: 0
23/04/2020 (16:02:53)
Che l'affermazione dell'OMS sia di buon senso ho dei seri dubbi (1 m da uno che starnutisce o tossisce!).
Ricordiamoci inoltre che l'OMS invitava a non chiudere le frontiere con la Cina...
Concordo perfettamente con lei sul fatto che il rischio sia funzione del numero di contagiati totali/numero di abitanti.
Rispondi Autore: Arturo Micelotta - likes: 0
24/04/2020 (10:39:03)
A me sembra che per OSHA se non "necessitano il contatto con persone note o sospette di essere infette da SARS-CoV-2",
(Medici, farmacisti, Persone con sintomi influenzali);
né "frequenti contatti ravvicinati (cioè, entro 1,8 metri) con il pubblico."
Non venga consigliato l'utilizzo di alcun DPI nè misure tecniche;
Per contatto con il pubblico non si intendono i colleghi di lavoro.
Ai colleghi di lavoro non sospetti di CoV-2 potrei anche stringere la mano per meno di 10 minuti e poi andarmi a lavare le mani
Rispondi Autore: Arturo Micelotta - likes: 0
24/04/2020 (10:51:00)
Non penso che l'OMS sia un'organizzazione che voglia diffondere l'epidemia; mi sembra che a chi presenta sintomi continui (starnutire e tossire) consigli di chiamare il medico per farsi visitare;
di mantenere la distanza di almeno un metro dalle persone (più restrittivo del non avvicinarsi a meno di 2 metri per più di 15 minuti) e se occasionalmente capita di starnutire o tossire di farlo nel gomito.
Tutte cose di buon senso ed attuabili con le dovute flessibilità.
Non è possibile obbligare alcune categorie di lavoratori all'uso delle mascherine e dei guanti (spesso veicoli di infezioni) piuttosto non li si manda a lavorare.

Rispondi Autore: Nikolin Kodheli - likes: 0
24/04/2020 (10:53:17)
OSHA nel rischio basso include anche "altri colleghi".
"Rischio di esposizione basso
I lavori a rischio di esposizione basso sono quelli che non necessitano il contatto con persone note o sospette di essere infette da SARS-CoV-2, né frequenti contatti ravvicinati con (cioè, entro 6 piedi) il pubblico. I lavoratori di questa categoria hanno un contatto professionale minimo con il pubblico e altri colleghi."

Per contatti frequenti, facendo riferimento a ECDC, possiamo definire 15 minuti. Stando a favore di sicurezza bisognerebbe avere i DPI se si lavora per più di 15 minuti a meno di 2 m da altri colleghi.

La mano non la può stringere in quanto non in linea con l'attuale legislazione italiana!

Grazie e buona giornata.
Rispondi Autore: Arturo Micelotta - likes: 0
24/04/2020 (11:20:29)
Concordo che la legge italiana abbia recepito le direttive dell'OMS differneti dall'OSHA per cui non stringere la mano;
Sono piuttosto sicuro che la definizione di lavoratore a contatto con il pubblico sia lavoratore appartenente a categorie di lavoratori a contatto con il pubblico; Dovrebbero essere quei lavoratori che vengono a contatto con numerose tipologie di persone sconosciute; recption, anagrafe, uffici aperti al pubblico.

Grazie anche a Lei, buona giornata
Rispondi Autore: Nikolin Kodheli - likes: 0
01/05/2020 (15:03:10)
Buongiorno Avv. Dubini,
le rispondo dicendole che questa circolare specifica quello che sostiene Lei. Grazie.

29/04/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 14915
Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività
“Nello specifico, il medico competente è chiamato a supportare il datore di lavoro nella valutazione del rischio e ad operare la sorveglianza sanitaria in un contesto peculiare quale quello del rientro al lavoro in periodo pandemico. L’art. 28 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. fornisce una chiara definizione della valutazione dei rischi, che deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. L’atto finale della valutazione del rischio è il DVR (Documento di Valutazione del Rischio), obbligo in capo al datore di lavoro. Sarà necessario adottare una serie di azioni che andranno ad integrare il DVR, atte a prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia.”

Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
03/05/2020 (14:28:32)
@Kodheli: in generale i laboratori esposti a covid non sono esposti a " rischi particolari ".
Sono esposti a rischi "particolari" aziende ospedaliere, RSA, laboratori, aziende di rifiuto etc.I lavoratori " normali" (di una metalmeccanica, di un chimico etc) sono esposti allo stesso rischio di una persona che va a bere " un ombre ". E per loro si applica il DPCM (che é molto migliorabile) e si danno mascherine anche se non sono DPI ( cosa allucinante dal punto di vista di 81/08).
Il protocollo di Aprile chiama il medico anche ad intervenire in contesti dove non é presente per la questione sorveglianza sanitaria. Se la val. Dei rischi da covid fosse obbligatoria, nel DPCM avrebbero scritto " ogni azienda valuta il rischio ed applica misure".

Dubini, come sempre, é stato smentito, ma questa non é buna novità.
Rispondi Autore: Nikolin Kodheli - likes: 0
03/05/2020 (17:00:30)
Concordo perfettamente con Lei che il rischio negli ambienti non sanitari sia paragonabile a quello della popolazione generale e che bisogna attenersi al Protocollo.
Tuttavia, mi sembrava di aver capito che questa circolare chiedesse a tutti l'obbligo formale del DVR.
Siamo d'accordo che non porti nessun beneficio e che si tratta di una formalità burocratica, ma mi sembrava che il messaggio della circolare fosse quello.
Grazie.

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