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Come realizzare un efficace documento di valutazione dei rischi?

Come realizzare un efficace documento di valutazione dei rischi?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Valutazione dei rischi

11/07/2019

Un intervento si sofferma su alcuni indirizzi ancora utili per avere documenti di valutazione dei rischi in grado promuovere e orientare l’evoluzione del sistema prevenzionistico. Gli indirizzi della Regione Lombardia e i contenuti del DVR.

 

Milano, 11 Lug – Come indicato in un documento di indirizzi pubblicato nel 2004 dalla Regione Lombardia l’obiettivo di un buon documento di valutazione dei rischi (DVR) è quello di “promuovere e orientare l’evoluzione del sistema prevenzionistico” per pianificare, gestire e verificare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Il problema è che nella prassi purtroppo pochi DVR rispondono a questo obiettivo e “ormai si trovano sul web società che confezionano DVR senza fare sopralluoghi a prezzi stracciati”.

 

A ricordarlo e a fare alcune riflessioni sul documento di valutazione dei rischi, cercando di “condividere le criticità ma anche le opportunità che un DVR può e deve garantire” è l’incontro “Documenti di valutazione del rischio e prevenzione: criticità e opportunità” che, organizzato dalla Fondazione IRCCS Cà Granda, si è tenuto a Milano il 5 aprile 2019.  

 

Ci soffermiamo, in particolare, oggi su un intervento che presenta alcuni utili indirizzi per gli operatori e le aziende partendo da quanto riportato nel documento lombardo.

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:



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Gli indirizzi per la redazione del DVR

Nell’intervento “Indirizzi per la redazione del DVR”, a cura di Susanna Cantoni (Presidente CIIP), si ricordano la storia e i contenuti degli “ Indirizzi per la redazione del documento di valutazione del rischio (ex art. 4 d.lgs. 626/94)” della Regione Lombardia, approvati dal Comitato Tecnico Scientifico il 16 luglio 2004, per cui ben prima dell’attuale Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008).

 

 

Il documento, che tuttora fornisce utili indirizzi per la redazione del DVR, fu redatto proprio a seguito del “Monitoraggio e controllo dell’applicazione del D.Lgs 626/94” i cui risultati furono pubblicati nel dicembre 2003.

 

Gli obiettivi erano quelli di:

  • “orientare il sistema prevenzionistico alla predisposizione e utilizzo della VR come strumento di pianificazione, gestione, verifica della sicurezza nel lavoro
  • affrontare gli aspetti risultati più problematici del processo
  • orientare la funzione dei SPSAL verso la promozione di percorsi preventivi
  • qualificare gli operatori SPSAL nella capacità di analizzare e controllare i processi aziendali”.

 

Le funzioni e i contenuti del documento

Con riferimento al documento lombardo, la relazione ribadisce poi le funzioni del documento di valutazione dei rischi:

  • “strumento di pianificazione della prevenzione
  • mezzo per favorire l’interazione tra consulenti del DL e line aziendale
  • mezzo del DL per esplicitare le misure di prevenzione adottate”. 

 

Ricordiamo che nel documento lombardo sono riportati anche alcuni utili spunti derivati dai dati emersi dal monitoraggio e applicazione del D.Lgs. 626/94. Ad esempio si indica che il documento ‘non deve essere generico: deve indicare criteri e metodi adottati per l’analisi di ogni tipologia di rischio, contestualizzando tale analisi alle fasi di lavorazione, alle mansioni ed ai lavoratori esposti ai rischi; deve considerare i rischi specifici per le lavoratrici ed i lavoratori; deve contenere riferimenti alle specifiche valutazioni previste dalle norme (quali ad esempio lavoratrici gestanti, agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, rischio incendio), in rapporto anche ad eventuali disposizioni contenute nel piano sanitario redatto dal medico competente.

 

Nella relazione vengono ribaditi i contenuti del DVR

  1. Dati identificativi dell’azienda
  2. Descrizione dell’attività e schema del ciclo lavorativo
  3. Organigramma funzionale
  4. Figure del SPP
  5. Figure dell’emergenza, evacuazione, Primo soccorso
  6. Descrizione delle attività e modalità di gestione della sicurezza in azienda
  7. Elenco e descrizione delle attività appaltate
  8. Elenco e descrizione delle attività in qualità di appaltatore
  9. Soggetti coinvolti nella VR 

 

L’importanza della collaborazione degli attori della sicurezza

Si indica poi che il DVR è uno strumento di gestione della sicurezza dell’azienda, reparto, dipartimento, ecc. E che “dirigenti e preposti non devono delegare a SPP e MC la sicurezza dei lavoratori. Devono collaborare con entrambi.

 

Si ricorda poi che è di grande utilità il coinvolgimento dei lavoratori e RLS per:

  • Ricostruzione ciclo lavorativo
  • Individuazione misure di prevenzione adatte alle attività in essere o progettate
  • Procedure di lavoro comprensive della sicurezza
  • Scelta dei DPI in funzione delle attività da svolgere
  • Informazione e formazione dei lavoratori
  • Analisi delle cause degli infortuni e degli incidenti a fini preventivi

 

Per esercitare le funzioni di dirigente e di preposto ed assolvere i propri obblighi - continua la relatrice – “occorre sempre rifarsi alla valutazione dei rischi. Ogni dirigente, e ogni preposto, deve conoscere il documento di valutazione dei rischi alla formulazione del quale avrà contribuito per la parte di propria pertinenza”.

 

Sempre con riferimento agli indirizzi lombardi vengono poi riportate alcune indicazioni sul processo di valutazione dei rischi:

  1. “Individuazione centri/fonti di pericolo
  2. Criteri e metodi per la stima dell’esposizione in riferimento alle fonti di pericolo individuate
  3. Criteri utilizzati per la quantificazione del grado di rischio
  4. Misure di prevenzione e protezione programmate
  5. Tempi di attuazione relativi al punto 13
  6. Gestione e revisione del DVR” 

 

In definitiva la valutazione dei rischi e il relativo DVR “devono esplicitare le misure di prevenzione adottate e/o da adottare per poter gestire i rischi individuati”.

Bisogna individuare “chi fa che cosa, in quali modi e tempi” e le misure di prevenzione “devono essere contestualizzate”. 

Inoltre “non è sufficiente adottare le misure di prevenzione e protezione”: “è indispensabile assicurarsi che queste siano effettivamente rispettate”.

 

Infine la relazione si pone, in conclusione, alcune domande.

Se oggi, “a distanza di 25 anni dal D.Lgs.  626 e di 11 anni dal D.Lgs. 81, rifacessimo un monitoraggio sulla qualità dei DVR:

  • quanta rispondenza troveremmo rispetto ai requisiti allora definiti in modo condiviso tra Regione/Servizi PSAL e forze sociali?
  • è proprio vero che gli ostacoli consistono in un eccesso di adempimenti burocratici? Possiamo entrare nel merito per superarli”? 

E ancora:

  • “cosa migliorare nella capacità di analisi dei DVR da parte dei SPSAL?
  • la valutazione dei DVR è valorizzata nei report di attività dei SPSAL?
  • il tema è adeguatamente presente nella formazione dei nuovi operatori di prevenzione?
  • chi deve e come ostacolare il mercato della vendita di DVR”?      

 

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Indirizzi per la redazione del DVR”, a cura di Susanna Cantoni (Presidente CIIP), intervento all’incontro “Documenti di valutazione del rischio e prevenzione: criticità e opportunità” (formato PDF, 1.7 MB).

 

Scarica la normativa di riferimento:

Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità - D.G. Sanità – U.O. Prevenzione - Indirizzi per la redazione del documento di valutazione del rischio (ex art. 4 d.lgs. 626/94). Documento approvato dal Comitato Tecnico Scientifico del Progetto Obiettivo Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro nella riunione del 16 luglio 2004.

 

 

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Rispondi Autore: dott. Carlo PAMATO - likes: 0
11/07/2019 (19:08:39)
non mi pare che aggiunga qualcosa di nuovo MA PIUTTOSTO DOVE è FINITO IL DVR STANDARDIZZATO
( Ignorato da tutti perchè forse è meglio far pagare migliaia di eurini piuttosto che 150 nellla microindustria
e oltre (perchè la norma dice che è attuabile fino 5o dipendenti
O siamo tutti collusi ?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
20/07/2019 (15:05:54)
Tuttora un ottimo punto di riferimento

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