Come affrontare il processo di valutazione dei rischi?
“Il problema della sicurezza nei luoghi di lavoro ha sicuramente origini remote ma, soprattutto negli ultimi tempi, è molto sentito. Oggi questa problematica è affrontata quasi quotidianamente dai vari mass media. Si sente dire, purtroppo, che “l’Italia muore sul lavoro”; spesso è la cronaca a parlarne come: gli operai bruciati alla Thyssen Krupp di Torino, quelli inghiottiti dall’argilla a Marghera, la tragica morte dei lavoratori della Truck Center di Molfetta nel marzo del 2008 in seguito ad esalazioni durante il lavaggio di cisterne; ma, al di là di questi esempi ricordati, sono in tanti quelli che perdono la vita nei cantieri, nei porti italiani. Nei primi sei mesi dell’anno 2021 l’Inail ha registrato 538 vittime, 3 al giorno, e poco conta che siano 32 in meno rispetto al 2020, anno anomalo condizionato dal Covid, in cui alla fine si sono contate 1.538 vittime”.
A dirlo è Antonio Zannini (QEHS-ISM, formatore e consulente) nella presentazione di una procedura dedicata alla valutazione dei rischi che ci è stata inviata per favorire nelle aziende un’adeguata cultura della sicurezza.
Nella presentazione del progetto si indica anche che “ogni incidente, non solo mortale, meriterebbe di essere raccontato, per capire cosa è andato storto, per impedire che accada di nuovo: nel 2020 sono stati 571.198, nei primi sei mesi di quest’anno 266.804. A volte provocano danni permanenti, esistenze che cambiano. Troppo spesso provocano vite che si interrompono. I dati Inail riguardanti gli infortuni sul lavoro e le morti bianche forniscono da soli una chiara idea della rilevanza del fenomeno e dell’importanza dei problemi relativi alla sicurezza del lavoro”. A questo proposito bisogna sviluppare nelle aziende “la coscienza che la sicurezza non è un costo ma un investimento” e necessitano progetti in grado di aiutare le piccole e medie aziende cercando di migliorare la cultura della sicurezza imprenditoriale.
Con la pubblicazione della presente procedura si vogliono fornire strumenti in grado di favorire, nella propria azienda e in maniera volontaria, situazioni di sicurezza accettabile a prescindere dalle risorse che si hanno a disposizione: “fondare la cogenza con la volontarietà e dare a tutti medesime opportunità…. E’ questa è la via”.
L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- Procedura valutazione dei rischi: scopo, normativa e responsabilità
- Procedura valutazione dei rischi: tempistica e fasi del processo
- Procedura valutazione dei rischi: rischi, procedura e controllo
Procedura valutazione dei rischi: scopo, normativa e responsabilità
Presentiamo la PROCEDURA P. 0714 “Criteri di valutazione dei rischi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei relativi ambienti”, una procedura/istruzione operativa che “deve essere trasmessa a tutto il personale operativo interessato, previa avvenuta formazione di cui è responsabile il Datore di Lavoro anche nel tramite di suoi incaricati”.
Scopo della procedura è di:
- “definire le modalità di analisi e di individuazione dei pericoli presenti, identificare e valutare i rischi connessi alle attività lavorative svolte e definire le misure di prevenzione e protezione da mettere in atto per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori.
- fornire un criterio uniforme, nell'ambito aziendale, per la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi lavorativi e per la redazione del documento che ne riporta gli esiti”.
Si rammenta poi che il Testo Unico Sicurezza e Lavoro ( Decreto Legislativo 81/2008), “cogenza normativa nazionale in materia, indica che:
- Il DL non può delegare le seguenti attività:
- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP)”.
- RSPP e MC (medici competenti) sono i principali collaboratori e consulenti del DL
- RLS, PRE (preposti), Lavoratori sono le principali figure di consultazione e/o cooperazione.
Riguardo ai compiti e responsabilità riprendiamo dalla procedura la seguente tabella:
Procedura valutazione dei rischi: tempistica e fasi del processo
Si indica dunque che gli elementi centrali degli adempimenti previsti “sono la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione per la cui realizzazione devono essere adottati tempi e metodi congrui con la valutazione effettuata”.
Il datore di lavoro (DL) “in collaborazione almeno con RSPP, MC e previa consultazione del RLS deve effettuare le Valutazioni dei Rischi in cogenza alle normazioni vigenti e comunque deve essere effettuata PRIMA di iniziare una qualsiasi attività”.
Inoltre il documento di valutazione “deve essere aggiornato (entro 30 giorni) ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo, in caso di evoluzione della tecnica, a seguito di infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria ne indica la necessità”.
Dal punto di vista metodologico – continua la procedura – “l’intero processo è pianificato in momenti distinti:
- Descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni
- Ricerca e individuazione dei rischi partendo dall’ individuazione dei pericoli presenti
- Valutazione di ogni rischio individuato e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e/o ove presenti
- Analisi conclusiva dei rischi valutati
- Controllo del rischio con l’adozione delle opportune misure di intervento e definizione del programma di miglioramento”.
Procedura valutazione dei rischi: rischi, procedura e controllo
La procedura fornisce poi informazioni sull’identificazione dei pericoli o fattori di rischio e ricorda che altri suggerimenti “possono essere ricavati a titolo non esaustivo dai libretti d’uso e manutenzione degli impianti / attrezzature e dalle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati”.
Inoltre il DL in collaborazione con RF (Responsabile di Funzione individuato) deve “a titolo non esaustivo:
- procedere all’identificazione delle sostanze, delle attrezzature e degli agenti fisici utilizzati nel lavoro che potrebbero costituire cause potenziali di danno
- procedere all’identificazione dei rischi connessi all’utilizzo dei vari strumenti di lavoro, tenendo conto anche del comportamento e della formazione del personale come fattori che possono contribuire a determinare il livello di rischio.
- identificare i fattori di rischio sulla base delle norme di legge e degli standard tecnici, dei dati desunti dall’esperienza e delle informazioni raccolte, e dei contributi apportati da quanti, a diverso titolo, hanno concorso alla valutazione”.
Si segnala poi che i rischi lavorativi identificati negli ambienti di lavoro, “devono essere classificati almeno in tre categorie:
- RISCHI PER LA SICUREZZA dovuti a strutture, macchine, impianti, sostanze pericolose
- RISCHI PER LA SALUTE dovuti ad agenti chimici, agenti fisici, agenti biologici
- RISCHI TRASVERSALI dovuti a organizzazione del lavoro, fattori ergonomici, condizioni di lavoro difficili
Con riferimento alla procedura, per la valutazione di ogni rischio individuato il DL in collaborazione con RSPP/RF deve:
- “utilizzare il mod. ‘Tabella valutazione rischi’
- indicare il Sito sottoposto a valutazione
- descrivere l’attività svolta, le mansioni ed i Lavoratori esposti
- descrivere i pericoli ed i rischi connessi e le mancanze rilevate”.
La valutazione del livello del rischio “deve essere dedotta considerando le probabilità di accadimento e la gravità dell’evento” seguendo i criteri indicati.
Si segnala, infine, che tutti Rischi individuati devono essere tenuti sotto controllo. Ogni RF, “nell’espletamento delle proprie attività e relativamente ai Rischi individuati, pertanto deve a titolo non esaustivo:
- dare corretta applicazione alle procedure predisposte
- assicurare il posizionamento e la leggibilità della cartellonistica
- assicurare il rispetto delle prescrizioni legali vigenti
- assicurare che i Lavoratori operino con la consapevolezza dei rischi e dei pericoli
- garantire che i controlli programmati vengano sempre correttamente effettuati
- riferire a RSPP/DL ogni problema rilevato e/o suggerito dalle Parti interessate
- individuare con RSPP/DL le risoluzioni più adeguate alla prevenzione dei rischi e alla protezione dei lavoratori nonché misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
- sviluppo delle procedure per l’attuazione delle misure ove necessarie”.
Riprendiamo dalla procedura una breve sintesi di processo:
Rimandiamo infine alla lettura e all’eventuale utilizzo della procedura ricordando che “le misure ritenute opportune per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dovranno essere espressamente indicate, con rilevanza dei dati relativi all’incaricato della realizzazione (che può essere lo stesso DL), delle misure di miglioramento e la tempistica di attuazione delle stesse”.
RTM
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Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 04/12/2021 (08:51:50) |
Un contributo molto interessante |