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Le stive delle navi possono configurarsi come ambienti confinati?

Le stive delle navi possono configurarsi come ambienti confinati?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Trasporti e magazzinaggio

13/11/2018

Un manuale Inail per la valutazione del rischio chimico correlato alle merci sbarcate in ambito portuale si sofferma sulla normativa per comprendere se esistano condizioni in cui le stive possono configurarsi come ambienti confinati.

 

Bologna, 13 Nov – Sono tanti i fattori che rendono il porto un ambito particolarmente complesso e delicato in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, a partire dalla “varietà e la mutevolezza degli attori sul campo” e dalla varietà relativa anche alle navi, “concepite come un ‘cantiere’ a ogni loro arrivo, che vanno allestite migliaia di volte in un anno, per poche ore o al massimo pochi giorni”.

Inoltre bisogna tenere in considerazione:

  • “la copresenza a bordo, sottobordo, in banchina, nei piazzali di molteplici soggetti: equipaggi, dipendenti delle imprese portuali, dipendenti del fornitore del lavoro portuale e somministrati, autotrasportatori, imprese di manutenzione, dipendenti delle agenzie marittime ecc”;
  • “la complessità e la pericolosità delle diverse operazioni lavorative svolte, a causa anche della frequente contemporanea presenza di lavoratori di varie ditte nello stesso ambiente o in ambienti interconnessi”;
  • “la vicinanza con diverse aree urbane, i potenziali riflessi sull’ambiente e sui cittadini”.

 

A raccontarlo, con l’obiettivo di migliorare la tutela della salute e sicurezza in questi ambiti lavorativi, è un documento dell’Inail sul rischio chimico in ambito portuale derivante dalle merci appena sbarcate dalle stive delle navi.



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Il manuale Inail e la normativa sugli ambienti confinati

Nel “ Manuale per la valutazione del rischio chimico correlato alle merci sbarcate in ambito portuale” - realizzato dalla Direzione Regionale per l’Emilia Romagna dell’ Inail e a cura di Laura Argenti, Anna Barbieri, Francesca Graziosi, Gianpiero Mancini, Roberta Migani, Sandra Olanda, Paola Ravviso, Laura Sabatini, Elena Severi e Francesco Saverio Violante – si segnala che “in particolari circostanze, legate alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o a influenze provenienti dall’ambiente circostante, le stive, al momento dello sbarco, possano configurarsi come ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, e quindi foriere di un rischio chimico tanto più pericoloso in quanto spesso misconosciuto”.

 

E spesso “l’analisi delle cause e delle dinamiche degli incidenti legati agli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento ha evidenziato la scarsa consapevolezza del rischio da parte delle persone coinvolte, associata generalmente all’insufficiente conoscenza dei fenomeni e delle possibili misure di protezione, nonché all’incapacità di mettere in atto appropriate procedure di intervento in caso di emergenza”.

 

E se il ripetersi di infortuni in questa tipologia di ambiente ha portato il legislatore a emanare specifici interventi normativi - come il Decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14 settembre 2011Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81’ – non sempre si ha la consapevolezza che “tale ambito potrebbe riguardare anche le stive delle navi”.

 

Le stive sono ambienti confinati?

Se nel documento si è scelto di considerare i rischi che i lavoratori corrono durante le loro operazioni nelle stive, ambienti potenzialmente chiusi e angusti, è lecito chiedersi se questi possono essere considerati ambienti confinati.

 

A questo proposito si segnala che il DPR 177/2011 si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento con riferimento agli articoli 66 e 121 del D.Lgs. 81/2008 e negli ambienti confinati di cui all’allegato IV dello stesso decreto. E si ricorda che con l’ Interpello 10/2015 del 2 novembre 2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che il DPR 177/2011 “non si applica all’ambito delle lavorazioni disciplinate dal d.lgs. 272/1999” ‘Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485’.

 

Nell’interpello viene specificato che – come ricordato anche da PuntoSicuro – ‘nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 272/1999, l’articolo 1, lettera 3), prevede l’obbligo di adottare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio - tra cui i rischi di inquinamento dell’aria in locali a bordo delle navi, specificamente richiamati negli articoli 12, 13, 17, 25, 36, 46, 48 e 49 del medesimo decreto’.

E comunque – come segnalato nel documento Inail “Uso eccezionale di attrezzature di sollevamento materiali, modalità operative per l’accesso degli operatori alla stiva delle navi” – pur mancando una definizione legislativa di ambiente confinato, «sia la realtà dei moltissimi luoghi di lavoro sia l’obbligo normativo previsto dall’articolo 2087 del codice civile impongono di muoversi con estrema cautela nel non considerare “ambienti sospetti d’inquinamento o confinati” gli altri, al di fuori della lista apparentemente circoscritta indicata dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i.».

 

Si sottolinea poi che lo stesso d.lgs. 272/1999 prevede anche “una serie di rimandi puntuali sulle lavorazioni svolte in locali chiusi o che presentano rischi di inquinamento”.

Il manuale Inail ne cita alcuni:

  • art. 12: locali chiusi a bordo delle navi;
  • art. 13: lavoro in stiva;
  • art. 25: precauzioni per i lavoratori per le operazioni relative a merci alla rinfusa solide e merci pericolose;
  • art. 36: livello di inquinamento e rumorosità sulle navi traghetto e sulle navi a carico orizzontale;
  • art. 48: lavori in locali chiusi e angusti;
  • art. 49: lavori entro cisterne, casse, depositi di combustibile, doppi fondi e simili.

 

Le definizioni di ambiente confinato

Il manuale riporta poi, sempre per comprendere se le stive si spossano considerare o meno ambienti confinati, alcune definizioni di ambiente confinato presenti nella letteratura specializzata:

  • spazio circoscritto, “caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale importante, in presenza di agenti chimici pericolosi (ad esempio gas, vapori, polveri)”;
  • spazio circoscritto, “caratterizzato da accessi e uscite difficoltosi o limitati, da una ventilazione naturale sfavorevole, nel quale, in presenza di agenti pericolosi (ad es. gas, vapori, polveri, atmosfere esplosive, agenti biologici, rischio elettrico ecc.) o in carenza di ossigeno o per difficoltà di evacuazione o di comunicazione con l’esterno, può verificarsi un infortunio grave o mortale”;
  • area di lavoro, “generalmente non destinata allo stazionamento fisso di lavoratori (spesso adibita all’immagazzinamento o al trasporto di prodotti), con aperture per l’entrata e l’uscita di difficile utilizzo, in cui esistono condizioni di ventilazione sfavorevoli”;
  • qualsiasi ambiente limitato, “in cui il pericolo di morte o di infortunio grave è molto elevato, a causa della presenza di sostanze o condizioni pericolose (ad es. mancanza di ossigeno)”;
  • luogo/ambiente totalmente o parzialmente chiuso, “che non è stato progettato e costruito per essere occupato in permanenza da persone, né destinato a esserlo, ma che all’occasione può essere occupato temporaneamente per l’esecuzione di interventi lavorativi come l’ispezione, la manutenzione o la riparazione, la pulizia, l’installazione di dispositivi tecnologici”.

Tutte definizioni - nel manuale, che vi invitiamo a leggere integralmente, sono riportate anche le varie fonti - che mettono in evidenza “alcune caratteristiche peculiari di questi luoghi, quali la ristrettezza dello spazio, la difficoltà di entrata/uscita, la possibilità di avere infortuni gravi o addirittura mortali a causa della sussistenza di condizioni molto rischiose (tipicamente la presenza di agenti chimici pericolosi e/o la scarsità di ossigeno), la scarsa ventilazione, e il fatto che tali ambienti non siano destinati allo stazionamento fisso dei lavoratori”.

Ma anche con queste puntualizzazioni e “in mancanza di parametri maggiormente precisi, ad esempio sulle dimensioni dello spazio confinato e delle sue aperture, sul fatto se possa essere aperto da un lato oppure no”, rimangono molti dubbi interpretativi. Se alcuni ambienti sono facilmente identificabili come confinati (ad esempio perché citati negli articoli di legge già citati, per le limitazioni legate alle aperture di accesso e alla ventilazione, per la presenza di agenti chimici pericolosi, …), vi sono “anche altri ambienti, che a un primo esame potrebbero non apparire confinati”, e possono invece “configurarsi come tali e rivelarsi altrettanto insidiosi. È il caso ad esempio di camere con aperture in alto, depuratori, camere non ventilate o scarsamente ventilate ecc”.

 

Veniamo a quanto conclude il manuale Inail sulle stive delle imbarcazioni e i container che esse trasportano: sono configurabili come ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento?

 

Si indica che “la risposta non è sempre univoca”.

Si tratta di luoghi che “possono avere alcune o tutte le caratteristiche riportate nelle definizioni citate, tuttavia sono caratterizzate da una notevole variabilità di forme, dimensioni, condizioni lavorative, per cui dare una risposta univoca non è facile”. E probabilmente “esistono condizioni in cui le stive possono configurarsi come ambienti confinati, in dipendenza delle forme, dimensioni e fasi lavorative svolte (ad esempio nei periodi in cui sono chiuse e riempite con il carico), e altre in cui tale correlazione potrebbe essere meno evidente (ad esempio nei periodi in cui sono aperte, completamente svuotate dai loro carichi e sottoposte ad adeguata ventilazione)”. Ambienti che possono esporre, nelle attività di sbarco, i lavoratori portuali a rischi “anche molto insidiosi che vi si nascondono”, e che potrebbero anche “essere stati generati e amplificati durante la navigazione”.

 

Non possiamo dunque nascondere – conclude il manuale - che le stive, “per le motivazioni già riportate, possono costituire ambienti ‘a sospetto di inquinamento’, ricompresi nella stessa normativa di riferimento degli ambienti confinati”. E, comunque, “i pericoli che questi siti possono racchiudere, gli infortuni che vi si possono verificare, e che vi si sono in effetti verificati, confermano che sono luoghi assolutamente degni di attenzione per le attività svolte dai lavoratori che vi operano, a prescindere dal fatto se siano configurabili o meno come ambienti ‘confinati’ in senso stretto”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Direzione Regionale per l’Emilia Romagna, “ Manuale per la valutazione del rischio chimico correlato alle merci sbarcate in ambito portuale” realizzato da Laura Argenti e Paola Ravviso (Inail, Direzione regionale per l’Emilia Romagna), Anna Barbieri, Francesca Graziosi, Laura Sabatini, Elena Severi e Francesco Saverio Violante (Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Università di Bologna), Gianpiero Mancini e Sandra Olanda (Ausl Spsal di Ravenna), Roberta Migani (Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, ex Autorità Portuale di Ravenna), con il coordinamento scientifico di Laura Argenti, Collana Salute e Sicurezza, edizione 2018 (formato PDF, 2.22 MB).

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ La valutazione del rischio chimico in relazione alle merci sbarcate in ambito portuale”.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 10/2015 con risposta del 2 novembre 2015 ad un quesito della Confindustria – Prot. 37/0018526 /MA007.A001.1471 - art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta relativa all’applicazione del DPR 177/2011 - ambienti sospetti di inquinamento o confinati – al d.lgs. n. 272/1999.

 

Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 - Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



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