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Interpello: come garantire il primo soccorso sui treni?

Interpello: come garantire il primo soccorso sui treni?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Trasporti e magazzinaggio

11/04/2016

L'obbligo di portare il soccorso nel più breve tempo possibile in ambito ferroviario, può rimettere in discussione le scelte aziendali di organizzazione del lavoro? La risposta della Commissione Interpelli.

Roma, 11 Apr – A volte anche i decreti di attuazione del  decreto legislativo 81/2008 che dovrebbero non solo attuare, ma rendere più chiara ed efficace la normativa in materia di salute e sicurezza, sollevano, in chi deve applicarli o farli rispettare, dubbi e quesiti. Specialmente quando le indicazioni normative possono entrare in conflitto con modelli organizzativi, procedure operative e scelte aziendali di organizzazione del lavoro...
 
In questi casi cosa succede? Cosa prevale tra il modello organizzativo e l’obiettivo della normativa?
E cosa fare, ad esempio, se l’organizzazione lavorativa rischia di impattare negativamente sulla tempestività dell'intervento di primo soccorso in caso di malore del macchinista di un treno?

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I dubbi interpretativi riguardano in particolare il Decreto Interministeriale n. 19 del 24 gennaio 2011 concernente il Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario di quanto disposto dal Decreto Interministeriale n. 388 del 15 luglio 2003 che fissa le regole del pronto soccorso aziendale (caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, requisiti del personale addetto, formazione, ...).
 
Dubbi che sono stati raccolti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e inviati in forma di quesito alla Commissione Interpelli (art. 12 del D.Lgs. 81/2008) che ha risposto con l’Interpello n. 2/2016 del 21 marzo 2016 che ha per oggetto la “risposta in merito al primo soccorso in ambito ferroviario”.
 
Nell’istanza di interpello della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome si indica che il DM 19/2011 stabilisce che "ai sensi dell'articolo 2 del decreto n. 388 del 2003, il datore di lavoro che impiega proprio personale nelle attività lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 provvede a fornire ai lavoratori le dotazioni di cui all'articolo 5. I gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie, coordinandosi fra loro e con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono procedure operative per attuare uno specifico piano di intervento che preveda per ciascun punto della rete ferroviaria le modalità più efficaci  al fine di garantire un soccorso qualificato nei tempi più rapidi possibili anche per il trasporto degli infortunati”.
E la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome indica nell’istanza di interpello che "le modifiche recentemente intervenute nella organizzazione del lavoro in ambito ferroviario prevedono a bordo treno la presenza di un solo operatore in grado di condurre il treno (anche in condizioni di emergenza). A seguito di sollecitazioni pervenute da parte di Rappresentanti di lavoratori per la sicurezza e Organizzazioni sindacali, é stata manifestata la criticità secondo cui, l'assetto organizzativo assunto dagli enti gestori del trasporto ferroviario potrebbe incidere negativamente sulla tempestività dell'intervento di primo soccorso in caso di malore del macchinista”.
Arriviamo dunque al vero e proprio quesito: "l'obbligo di portare il soccorso qualificato nel più breve tempo possibile va inteso considerando come non in discussione il modello organizzativo scelto dall'azienda (es. agente unico) o può invece rimettere in discussione le scelte aziendali di organizzazione del lavoro se le stesse determinano, o possono comunque determinare, tempi di intervento molto più lunghi e certamente superiori a quelli previsti dal comunicato n. 87 della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al DPR 27/3/1992?".
 
Prima di dare una risposta, la Commissione Interpelli evidenzia alcuni aspetti:
 
a. “questa Commissione, a norma dell'art. 12, co 1, del d.lgs. n. 81/2008 può dare risposte esclusivamente a ‘quesiti di ordine generale, sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro’ e non può, al contrario, esprimersi sulle modalità specifiche e puntuali mediante le quali tale normativa viene applicata;
b. l'art. 15, co 1, lett. b), del d.lgs. n. 81/2008 prevede, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori anche ‘la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro’;
c. l'art. 18, co 1, lett. z), del d.lgs. n. 81/2008 tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente prevede anche quello di "aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione’;
d. l'art. 29, co 3, del d.lgs. n. 81/2008 sancisce che ‘la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità’;
e. nel caso di specie, relativo alle misure di primo soccorso da adottarsi a bordo treno, l'art. 45, co 3, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che ‘le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003 n. 388 e successive modificazioni’ devono essere definite ‘con appositi decreti ministeriali’, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
f. in attuazione di tale articolo è stato emanato il d.m. 24 gennaio 2011, n. 19 le cui finalità, esplicitate nell'art. 1 del medesimo decreto, sono quelle di definire ‘le modalità di applicazione del decreto n. 388 del 2003, da parte delle aziende o unità produttive che svolgono attività di trasporto ferroviario ovvero la cui attività è comunque svolta in ambito ferroviario’;
g. l'art. 4 del d.m. n. 19/2011, titolato ‘organizzazione di pronto soccorso’ impone ai ‘gestori delle infrastrutture’ e alle ‘imprese ferroviarie’, coordinandosi fra loro e con i servizi pubblici di pronto soccorso di predisporre ‘procedure operative per attuare uno specifico piano di intervento che preveda per ciascun punto della rete ferroviaria le modalità più efficaci al fine di garantire un soccorso qualificato nei tempi più rapidi possibili anche per il trasporto degli infortunati’;
h. il punto 13 del Comunicato n. 87 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, allegato al d.p.r. 27 marzo 1992, titolato ‘Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza' prevede che ‘il soccorso sanitario primario dovrà estrinsecarsi in un periodo di tempo non superiore agli 8 minuti per gli interventi in area urbana e di 20 minuti per le zone extra-urbane (salvo particolari situazioni di complessità orografica)’
 
Dopo aver premesso tutto ciò, anche in relazione ai limiti dei pareri/risposte che posso essere forniti, la Commissione Interpelli fornisce le seguenti indicazioni.
 
Ricordando che il modello organizzativo “è una scelta libera del datore di lavoro”, la Commissione indica che “l'obbligo di portare il soccorso qualificato nel più breve tempo possibile per ciascun punto della rete ferroviaria va inteso comprendendo anche possibili modifiche al modello organizzativo scelto dall'azienda se lo stesso determina, o può comunque determinare, tempi di intervento più lunghi o modalità meno efficaci per garantire il soccorso qualificato ai lavoratori interessati e il trasporto degli infortunati”.
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 
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Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0
11/04/2016 (07:58:27)
Non è il mio campo...Ho letto per curiosità. ...il parere dice : arrangiatevi? È così? Grazie
Rispondi Autore: Luchino l - likes: 0
11/04/2016 (09:07:05)
Questa si che si può dire essere una commissione autonoma, indipendente e che non sente influenza alcuna dalla politica. Alla fine della fiera... valutatevi la situazione e vedete un po di far andar bene le cose.
Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0
11/04/2016 (09:27:36)
un parere che va bene per tutti in tutte le situazioni. Brava la Commissione Interpelli ! Possiamo stampare il parere ed appenderlo anche per il futuro per tutti noi. E' un pò come dire: vestiti secondo il tempo e la temperatura che troverai...(ma perchè scrivono certe cose ?)
Rispondi Autore: Roberto Iovino - likes: 0
06/05/2016 (08:53:17)
ma poi siamo sicuri che anche cambiando l'organizzazione del lavoro per garantire tempi di intervento meno lunghi o modalità piu efficaci per garantire l'arrivo del soccorso qualificato quindi garantendo lungo l'intera infrastruttura punti e/o modalità di accesso questi arrivino nei tempi stabiliti dal Comunicato n. 87 della Presidenza del Consiglio dei Ministri , perche sia chiaro questi sono i tempi per l'intervento del 118.

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