Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Informazioni di sicurezza obbligatorie sulle navi veloci
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26-03-02 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 febbraio 2002, che stabilisce le modalita' di diffusione ed il contenuto delle informazioni minime di sicurezza da fornire ai passeggeri delle unita' veloci in servizio di linea.
Le disposizioni del decreto si applicano a tutte le unità veloci soggette al decreto legislativo n. 28 del 2 febbraio 2001 e prevedono l'installazione di avvisi luminosi o di impianti video per la comunicazione delle misure di sicurezza a tutti i passeggeri seduti.
In base all'art. 3, inoltre, "Il comandante deve poter ordinare ai passeggeri, con gli impianti previsti ... di rimanere seduti ogni qualvolta lo riterra' opportuno per motivi di sicurezza".
Attraverso gli impianti previsti, sulle unita' veloci dotate di impianti per la trasmissione video, prima della partenza o immediatamente dopo e, se il viaggio dura piu' di un'ora, ad intervalli periodici, comunque non superiori a sessanta minuti, sarà, poi, proiettato un filmato contenente almeno le seguenti informazioni: "descrizione dei segnali di allarme; ubicazione dei punti di riunione, dei mezzi di sfuggita e dei mezzi collettivi di salvataggio".
In prossimità di ogni sedile e sulle paratie di tutti i locali, frequentati dai passeggeri, dovranno essere sistemati opuscoli e appositi cartelli contenenti le istruzioni d'emergenza.
Queste indicazioni dovranno contenere la descrizione del segnale d'allarme generale d'emergenza e lo schema generale dell'unita', sul quale siano chiaramente riportati i percorsi e le vie di uscita, specificando la localizzazione dei mezzi di salvataggio.
Le unità veloci dovranno disporre anche di un impianto di altoparlanti in grado di assicurare l'emissione di annunci con un'intensità di circa 20 db oltre il livello abituale di rumore, in modo che sia chiaramente udibile qualsiasi comunicazione.
Le disposizioni del decreto si applicano a tutte le unità veloci soggette al decreto legislativo n. 28 del 2 febbraio 2001 e prevedono l'installazione di avvisi luminosi o di impianti video per la comunicazione delle misure di sicurezza a tutti i passeggeri seduti.
In base all'art. 3, inoltre, "Il comandante deve poter ordinare ai passeggeri, con gli impianti previsti ... di rimanere seduti ogni qualvolta lo riterra' opportuno per motivi di sicurezza".
Attraverso gli impianti previsti, sulle unita' veloci dotate di impianti per la trasmissione video, prima della partenza o immediatamente dopo e, se il viaggio dura piu' di un'ora, ad intervalli periodici, comunque non superiori a sessanta minuti, sarà, poi, proiettato un filmato contenente almeno le seguenti informazioni: "descrizione dei segnali di allarme; ubicazione dei punti di riunione, dei mezzi di sfuggita e dei mezzi collettivi di salvataggio".
In prossimità di ogni sedile e sulle paratie di tutti i locali, frequentati dai passeggeri, dovranno essere sistemati opuscoli e appositi cartelli contenenti le istruzioni d'emergenza.
Queste indicazioni dovranno contenere la descrizione del segnale d'allarme generale d'emergenza e lo schema generale dell'unita', sul quale siano chiaramente riportati i percorsi e le vie di uscita, specificando la localizzazione dei mezzi di salvataggio.
Le unità veloci dovranno disporre anche di un impianto di altoparlanti in grado di assicurare l'emissione di annunci con un'intensità di circa 20 db oltre il livello abituale di rumore, in modo che sia chiaramente udibile qualsiasi comunicazione.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.