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Sicurezza nelle attivita’ di facchinaggio

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Terziario e servizi

04/07/2007

Siglato a Modena un protocollo d’intesa per il miglioramento dei livelli di prevenzione e di sicurezza negli appalti di facchinaggio e servizi.

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Attuazione della cooperazione e del coordinamento previsti dall’art.7 del D.Lgs. 626/94 tra committente e appaltatore negli appalti di facchinaggio e servizi, garanzie su requisiti e standard di sicurezza delle imprese appaltatrici, maggiore chiarezza sugli aspetti economici e obblighi anche per il committente rispetto alla verifica dell’idoneità tecnica e professionale della ditta alla quale viene affidato il servizio. Sono queste alcune delle caratteristiche del protocollo di intesa, siglato nei giorni scorsi a Modena, tra la Provincia di Modena, la Direzione Provinciale del Lavoro di ll'Azienda USL di Modena, gli Istituti previdenziali, l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, la Camera di Commercio di Modena  e le associazioni datoriali e sindacali della provincia di Modena.

L’accordo è stato concluso a dieci anni dalla costituzione dell’Osservatorio provinciale sulle attività di facchinaggio, costituito presso la Direzione provinciale del lavoro, che ha analizzato i regolamenti interni di oltre cento cooperative e stilato le linee guida da seguire negli appalti di facchinaggio e movimentazione merci.

L’esigenza del protocollo di intesa nasce dalla sempre maggiore diffusione di questo di tipo di appalti di servizio alle imprese e dalla constatazione  dell’elevata frequenza e gravità degli infortuni nel settore facchinaggio e pulizie. Inoltre vuole essere un contributo per affrontare il problema dell’eccessiva facilità di aprire attività imprenditoriali senza possedere requisiti professionali e garanzie patrimoniali.

Il documento individua i requisiti obbligatori che devono possedere le imprese appaltatrici, definisce caratteristiche dei contratti e strumenti di verifica, ma introduce anche alcuni requisiti facoltativi qualificanti in grado di orientare le ditte committenti in scelte che tutelino maggiormente salute e sicurezza degli addetti: dalla certificazione del contratto di appalto all’utilizzo del tesserino di riconoscimento da parte dei lavoratori, dalla disponibilità delle attrezzature all’attestazione della riduzione del tasso infortunistico, fino all’adesione al protocollo sugli standard per la formazione dei lavoratori.

Tra i requisiti obbligatori che devono possedere le imprese appaltatrici il protocollo di intesa indica l’iscrizione alla Camera di commercio  e allo specifico Albo, il  documento sulla regolarità contributiva; ma per le imprese di facchinaggio tra i requisiti obbligatori vi è anche la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il giudizio di idoneità alla mansione specifica rilasciato dal medico per tutti i lavoratori soggetti all’obbligo di sorveglianza sanitaria, l’attestazione della formazione in materia di prevenzione e sicurezza.

Il protocollo di intesa indica anche quali devono essere le caratteristiche del contratto di appalto e impone al committente la verifica dell’idoneità professionale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici; definisce inoltre le modalità di informazione reciproca sui rischi e sulle misure di prevenzione; stabilisce i criteri di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione.

Per ora è stato reso disponibile on line il solo testo introduttivo del protocollo di intesa, privo dell’allegato.
 
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