Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Obblighi di sicurezza dell’operatore sanitario che accede alle abitazioni

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Terziario e servizi

21/12/2009

Quali obblighi e responsabilità hanno gli operatori socio-sanitari o sanitari che accedono, per le loro attività, alle abitazioni e riscontrano problemi di sicurezza? Esistono obblighi di segnalazione all’autorità giudiziaria?

google_ad_client


Il Ministero della salute ha recentemente segnalato e pubblicato sul proprio sito un documento di Fulvio Rocco, Magistrato del T.A.R. per il Veneto ed esperto di diritto pubblico e di diritto sanitario, dal titolo: “La responsabilità dell’operatore che accede alle abitazioni e rileva problematiche inerenti alla sicurezza”.


---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----



Il documento è stato redatto per risolvere i dubbi riguardo agli obblighi di legge e alle responsabilità di tutti quegli operatori socio-sanitari che per professione hanno accesso alle abitazioni dei loro utenti e si trovano a riscontrare eventuali problematiche relative alla sicurezza.
Per rispondere a questi dubbi il documento fa una lunga dissertazione sulle normative. Dai contenuti della legge del 5 marzo 1990 n. 46 sulla sicurezza degli impianti, all’emanazione del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 per il riordino della sicurezza impianti: “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”. Provvedimento, quest’ultimo, che viene ad abrogare quasi interamente la legge 46/90 sulla sicurezza degli impianti, il  DPR del 6 dicembre 1991, n. 447 e alcuni articoli del DPR n. 380/2001.
Nel documento si fa riferimento anche alla circolare applicativa del 26 marzo 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Rinviando il lettore, per un approfondimento in merito alle normative, alla lettura integrale del documento, riportiamo le conclusioni a cui il magistrato perviene: “a conclusione di tutto, va evidenziato che non sussiste per l’operatore socio-sanitario o sanitario che accede ad abitazioni per motivi inerenti al proprio ufficio alcun obbligo di segnalare le eventuali deficienze degli impianti ivi presenti all’autorità giudiziaria, non costituendo le relative fattispecie illeciti penali, ma meri illeciti amministrativi”.
Inoltre non sussiste “in capo allo stesso operatore un obbligo di informativa alla Camera di Commercio, esclusivamente competente a promuovere il procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 15 del decreto, nell’ipotesi in cui egli constati la mancata messa a norma da parte del proprietario, del conduttore o dell’usuario dell’alloggio, posto che il medesimo art. 15 invero presuppone l’obbligo di sanzionare le infrazioni “comunque accertate, anche attraverso verifica”, ma soltanto se le stesse sono “a carico delle imprese installatrici” e considerando, quindi, l’ipotesi in cui altri soggetti accertatori (membri dei corpi di polizia, funzionari degli uffici tecnici comunali, vigili del fuoco, ecc.) abbiano avuto accesso all’alloggio per le proprie finalità di istituto e abbiano ivi accertato le infrazioni, nel corso dei lavori”.
Tuttavia l’operatore sanitario o socio-sanitario “potrà, viceversa, rendersi parte diligente informando il proprietario o il conduttore dell’alloggio dei propri obblighi e dei propri diritti inerenti l’applicazione del D.M. 37 del 2000, e sensibilizzando comunque il destinatario del proprio intervento non soltanto sull’intrinseca importanza del ‘bene sicurezza’ (fruibile sia dal singolo, sia dalla collettività) ma anche sulle consistenti sanzioni che potrebbero essere applicate a carico dei contravventori”.

Sommario del documento:
1. Una premessa lunga ma necessaria: i contenuti fondamentali della L. 5 marzo 1990 n. 46 e delle sue disposizioni applicative.
2. Segue: la “ricodificazione” del “sistema” della L. 46 del 1990 nelle disposizioni contenute nell’art. 107 e ss. del T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
3. La previsione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, del D.L. 203 del 2005 convertito con modificazioni in L. 248 del 2005 e il superamento del “sistema” della L. 46 del 1990.
4. L’emanazione del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e della circolare applicativa dd. 26 marzo 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico. I problemi aperti.
5. Le conclusioni in ordine alla responsabilità dell’operatore che accede alle abitazioni e rileva problematiche inerenti alla sicurezza.


La responsabilità dell’operatore che accede alle abitazioni e rileva problematiche inerenti alla sicurezza”, a cura di Fulvio Rocco, Magistrato del T.A.R. per il Veneto ed esperto di diritto pubblico e di diritto sanitario (formato PDF, 174 kB).
 



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!