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Immobili all’asta e privacy

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Terziario e servizi

27/03/2003

E’ legittimo far pubblicare sui manifesti affissi per dare notizia della vendita all’asta di immobili il nome del debitore colpito dal provvedimento di esecuzione del giudice?

Il Garante per la tutela dei dati personali ha sottolineato la necessità di modifica della normativa relativa alle modalità di notificazione degli atti giudiziari, in particolare della pubblicazione delle esecuzioni immobiliari; nel frattempo, secondo il Garante, sarebbe opportuno che i tribunali adottassero misure che tutelino maggiormente la dignità dei debitori citati nelle ordinanze del tribunale.

Queste considerazioni sono emerse a margine della decisone con la quale l’Autorità Garante ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino che aveva contestato la diffusione dei suoi dati personali da parte di un tribunale. Nell’ordinanza affissa sui muri della città il tribunale aveva indicato, oltre alle caratteristiche dell’immobile da vendere all’incanto, anche le generalità dell’interessato in quanto proprietario dell’immobile.

Il Garante ha ritenuto legittimo il comportamento del tribunale, in quanto ai trattamenti di dati personali effettuati “per ragioni di giustizia, nell’ambito di uffici giudiziari” si applicano al momento solo alcune disposizioni della legge n.675/1996 sulla privacy , ma non quelle riguardanti l’esercizio del diritto di accesso (art.13) né quelle che consentono di presentare ricorso al Garante (art.29).

Tuttavia nella decisione sul ricorso, l’Autorità ha tenuto a richiamare quanto stabilito in un provvedimento dell’ottobre 1998 relativo alle modalità di notificazione degli atti giudiziari.

Come precisato nella newsletter dell’Autorità, pur essendo legittima, in base al codice di procedura civile, l’indicazione da parte delle cancellerie delle generalità del debitore nel dare notizia alla cittadinanza delle esecuzioni immobiliari, il Garante aveva invitato gli uffici giudiziari ad adottare modalità che consentano di tutelare la dignità delle persone debitori.
“La prassi già in atto in alcuni tribunali di omettere nelle ordinanze affisse o pubblicate, i nomi dei debitori sottoposti all’esecuzione, riservandosi di fornire le loro generalità solo a chi ne fa esplicita richiesta, è senz’altro più attenta e rispettosa della dignità delle persone coinvolte e può essere – ad avviso del Garante – un utile esempio da seguire.”
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