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Scade oggi il termine per la registrazione dei serbatoi interrati
Scade oggi, 13 febbraio, il termine per la registrazione dei serbatoi interrati installati alla data del 13 agosto 1999 secondo quanto previsto dal Decreto N. 246 del Ministero dell'Ambiente del 24 Maggio 1999.
Il Regolamento ''recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati'' prevede che siano registrati ''i serbatoi interrati, aventi capacità uguale o maggiore di un metro cubo'' contenenti sostanze e preparati liquidi appartenenti alle categorie indicati nell'articolo 2 del decreto.
Tra le sostanze sono contemplati, ad esempio, gli oli minerali e gli idrocarburi.
Sono esclusi dall'applicazione del decreto i serbatoi interrati utilizzati per l'alimentazione degli impianti di produzione di calore, se con volume totale non superiore a 15 metri cubi e quelli per lo stoccaggio di gas di petrolio liquefatto.
Per serbatoio interrato, secondo il decreto, si intende un ''contenitore di stoccaggio situato sotto il piano campagna di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna''.
La registrazione va effettuata presso le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) utilizzando il modulo riportato nell'allegato A del decreto.
Ricordiamo infine, che tra le disposizioni del decreto si possono trovare i ''requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali e ai fini della produzione industriale'', requisiti stabiliti dalla legge per la ''salvaguardia e prevenzione dell'inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee che potrebbe essere causato dal rilascio delle sostanze o preparati contenuti nei citati serbatoi''.
Il Regolamento ''recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati'' prevede che siano registrati ''i serbatoi interrati, aventi capacità uguale o maggiore di un metro cubo'' contenenti sostanze e preparati liquidi appartenenti alle categorie indicati nell'articolo 2 del decreto.
Tra le sostanze sono contemplati, ad esempio, gli oli minerali e gli idrocarburi.
Sono esclusi dall'applicazione del decreto i serbatoi interrati utilizzati per l'alimentazione degli impianti di produzione di calore, se con volume totale non superiore a 15 metri cubi e quelli per lo stoccaggio di gas di petrolio liquefatto.
Per serbatoio interrato, secondo il decreto, si intende un ''contenitore di stoccaggio situato sotto il piano campagna di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna''.
La registrazione va effettuata presso le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) utilizzando il modulo riportato nell'allegato A del decreto.
Ricordiamo infine, che tra le disposizioni del decreto si possono trovare i ''requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali e ai fini della produzione industriale'', requisiti stabiliti dalla legge per la ''salvaguardia e prevenzione dell'inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee che potrebbe essere causato dal rilascio delle sostanze o preparati contenuti nei citati serbatoi''.
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