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La circolare sulle uscite di emergenza nelle banche
Con la circolare del Ministero del lavoro n. 74/2000 del 30 ottobre 2000 PROT. 21822/co-3 sono stati chiariti alcuni problemi applicativi di sicurezza del lavoro in relazione ai due seguenti argomenti:
a) vaporizzatore elettrico (resistenza) in un serbatoio per GPL, normativa di riferimento;
b) requisiti delle porte di uscita di emergenza nelle dipendenze bancarie.
Di particolare rilievo pratico risulta la risposta sulla l'interpretazione dell'articolo 33 comma 1 sub 7 del decreto legislativo 626/94, che relativamente alle porte delle uscite di emergenza specifica "le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in casi specificatamente autorizzati dall'autorità competente".
L'interpretazione letterale di tale norma comporta dei problemi applicativi per quelle attività produttive (banche, uffici postali, ecc.) per le quali emerge la necessità di armonizzare le esigenze di tutela psicofisica dei lavoratori in caso di aggressioni criminose con quelle connesse alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori stessi in caso di emergenza (esodo dai luoghi di lavoro).
La soluzione riconosciuta valida dal Ministero del lavoro coincide con la posizione del Ministero dell'Interno - Direzione Generale della protezione Civile e dei servizi antincendi secondo il quale l'adozione di dispositivi elettromagnetici comandati a distanza, risulta in linea con i requisiti essenziali di sicurezza atti a garantire l 'esodo di persone.
Articolo a cura dell'avv. Rolando Dubini.
a) vaporizzatore elettrico (resistenza) in un serbatoio per GPL, normativa di riferimento;
b) requisiti delle porte di uscita di emergenza nelle dipendenze bancarie.
Di particolare rilievo pratico risulta la risposta sulla l'interpretazione dell'articolo 33 comma 1 sub 7 del decreto legislativo 626/94, che relativamente alle porte delle uscite di emergenza specifica "le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in casi specificatamente autorizzati dall'autorità competente".
L'interpretazione letterale di tale norma comporta dei problemi applicativi per quelle attività produttive (banche, uffici postali, ecc.) per le quali emerge la necessità di armonizzare le esigenze di tutela psicofisica dei lavoratori in caso di aggressioni criminose con quelle connesse alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori stessi in caso di emergenza (esodo dai luoghi di lavoro).
La soluzione riconosciuta valida dal Ministero del lavoro coincide con la posizione del Ministero dell'Interno - Direzione Generale della protezione Civile e dei servizi antincendi secondo il quale l'adozione di dispositivi elettromagnetici comandati a distanza, risulta in linea con i requisiti essenziali di sicurezza atti a garantire l 'esodo di persone.
Articolo a cura dell'avv. Rolando Dubini.
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