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Expo 2015: valutazione dei rischi e sicurezza negli ambienti confinati

Expo 2015: valutazione dei rischi e sicurezza negli ambienti confinati
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Spazi confinati

30/06/2015

Un quaderno tecnico fornisce informazioni per la sicurezza nelle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, con riferimento al DPR 177/2011. La classificazione degli spazi, la valutazione dei rischi e le procedure di lavoro.

 
Milano,  30 Giu – Ogni anno gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati provocano in Italia, malgrado l’entrata in vigore di normative come il  DPR 177/2011, numerosi infortuni gravi e mortali, spesso aggravati anche dalla mancanza di adeguate procedure per le emergenze.  
E questa tipologia di spazi a elevato rischio è presente anche nei variegati ambienti collegati ai cantieri e agli spazi espositivi dell’ Esposizione Universale 2015 di Milano. Spazi confinati che richiedono, in relazione agli elevati rischi sia per i lavoratori che per i soccorritori, precise procedure lavorative, idonee autorizzazioni e un’adeguata preparazione.

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Proprio per favorire la prevenzione di incidenti negli spazi confinati di Expo 2015, il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’ Azienda Sanitaria Locale di Milano ha elaborato il quaderno tecnico “Attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011). Riferimenti normativi e requisiti di sicurezza”, curato dal Gruppo di Lavoro sugli Ambienti Confinati, costituito da Medici e Tecnici della Prevenzione del Servizio PSAL. Un manuale rivolto principalmente a chi gestisce le attività negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, di cui al DPR 177/2011, e in cui sono riportati sia i riferimenti normativi specifici che i requisiti necessari per svolgere queste attività in condizioni di sicurezza.
 
Come abbiamo visto in passato, una carenza della normativa nazionale è stata la mancanza di una definizione e classificazione chiara degli ambienti confinati.
Nel documento dell’Asl di Milano si riportano precise indicazioni sulla classificazione degli ambienti confinati con riferimento alla classificazione proposta da OSHA che “definisce spazio confinato un luogo in cui sussistono le seguenti condizioni:
A. largo abbastanza da consentire ad un lavoratore di entrare interamente con il corpo ed eseguire il lavoro assegnato;
B. che crea limitazioni e/o impedimenti per l’ingresso o l’uscita (cioè non si riesce ad entrare o uscire senza piegarsi, senza ostacoli, senza salire o scendere, senza girarsi o contorcersi);
C. non è progettato per essere occupato continuativamente da un lavoratore”.
 
E se nello spazio così identificato si verifica una delle seguenti condizioni:
- rischio anche potenziale di atmosfera pericolosa
- rischio di seppellimento
- rischio di intrappolamento
- rischio grave di altro tipo
“è necessario richiedere obbligatoriamente un permesso per consentire l’accesso”. E per evitare di introdurre ulteriori definizioni – continua il quaderno tecnico – “si ritiene che lo stesso possa coincidere col permesso di lavoro”.
 
Nel documento, che vi invitiamo a visionare integralmente, è riportata una tabella di classificazione degli spazi confinati, divisi in tre classi a seconda delle caratteristiche (spazio confinato che presenta un alto e immediato rischio per la salute e la vita del lavoratore; spazio confinato non immediatamente pericoloso ma che può portare a situazioni di infortunio se non vengono adottate misure preventive; spazio confinato in cui il rischio è trascurabile e non è prevedibile un peggioramento), dell’ossigeno presente, dell’esplodibilità e della tossicità.  
 
Dopo essersi soffermato sui requisiti dell’idoneità tecnico professionale delle ditte in appalto e sui requisiti dei contratti di subappalto, il manuale offre utili informazioni sui requisiti di qualificazione per svolgere attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati con riferimento a quanto richiesto dalla normativa nazionale (D.lgs. 81/2008, DPR 177/2011 e D.Lgs. 276/2003):
- valutazione dei rischi: “documentazione che attesti l’integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi”;
- sorveglianza sanitaria: “documentazione che attesti l’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria (idoneità specifica alla mansione) anche per i lavoratori autonomi e le imprese familiari”;
- gestione delle emergenze: “documentazione sulle misure di gestione delle emergenze previste anche per lavoratori autonomi e imprese familiari”;
- requisito esperienziale: “documentazione che attesti che il personale presente (in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro) nonché il preposto abbia esperienza almeno triennale dimostrabile” relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
- informazione/formazione/addestramento: “documentazione attestante l’attività di informazione/formazione/addestramento di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati”;
- regolarità contrattuale: “i lavoratori sono assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto. In caso di appalto i relativi contratti sono stati preventivamente certificati”;
- regolarità contributiva: “disponibilità del Documento unico di regolarità contributiva”;
- costi delle misure di sicurezza: “indicazione nei contratti di appalto/sub-appalto dei costi delle misure adottate per eliminare/ridurre al minimo i rischi i materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
 
Veniamo ad una breve presentazione della valutazione del rischio correlata a questi ambienti a rischio.
 
Questi i requisiti della valutazione:
- “valutazione preventiva della possibilità di non accedere all’ambiente confinato per l’esecuzione del lavoro;
- valutazione dei rischi connessi all’accesso in ambiente confinato;
- predisposizione di una specifica procedura di lavoro a seguito della valutazione;
- se risulta che l’ambiente ha contenuto in precedenza fluidi/solidi pericolosi, disponibilità delle schede di sicurezza”.
E la valutazione deve riguardare “almeno i seguenti rischi:
A. chimico: riduzione della concentrazione di ossigeno; incendio dovuto a incremento del tenore di ossigeno/esplosione da dispersione di sostanze infiammabili e/o polveri combustibili; presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose/ polveri comprese quelle derivanti da esposizione all’amianto;
B. biologico: contaminazione con agenti biologici di varia natura a secondo delle caratteristiche dell’ambiente operativo (es. fogne);
C. fisico: ustioni/congelamento per presenza di parti ad elevata/bassa temperatura ingresso in macchine termiche (es. evaporatori, caldaie, scambiatori); rumore/vibrazioni/campi elettromagnetici (CEM);
D. elettrico: impianti/apparecchi non adeguati; danneggiamento/perdita dell’isolamento; rischio di elettrocuzione, specie per attività all’interno di luoghi conduttori ristretti;
E. investimento/schiacciamento: accesso da aree stradali; caduta di gravi; errori di manovra di attrezzature/veicoli;
F. caduta: impiego di attrezzature non adeguate; impiego di attrezzature in maniera errata (es. scale portatili troppo corte o non vincolate); mancato utilizzo dei DPI anticaduta;
G. annegamento/seppellimento: impiego di attrezzature di intercettazione del flusso non adeguate; tracimazioni/eventi meteorici improvvisi; operazioni su materiali solidi instabili;
H. altri rischi: interferenze con altre lavorazioni; temperature estreme; seppellimento da materiali instabili, caduta di oggetti dall’alto; superfici bagnate e scivolose; posture disagevoli; rischi di natura psicologica (es. claustrofobia)”.
 
E la procedura di lavoro correlata alla valutazione del rischio effettuata deve contenere almeno:
- “l’individuazione del tipo di lavoro (meccanico, elettrico, edile, ecc.), con caratterizzazione del luogo in cui viene effettuato l’intervento;
- l’individuazione delle persone, delle competenze e della specializzazione necessarie per eseguire il lavoro;
- la scomposizione dell’intervento in fasi e la descrizione delle stesse in ordine cronologico;
- i mezzi personali e collettivi di protezione, la cartellonistica da adottare contro i pericoli evidenziati e l’individuazione delle attrezzature, delle macchine e delle modalità di lavoro per svolgere in sicurezza ogni singola fase”.
 
Concludiamo con qualche informazione sulla predisposizione di uno specifico piano di emergenza, derivante dall’analisi dei rischi.
 
Il piano di emergenza dovrà contenere anche indicazioni relative a:
- “informazione, formazione ed addestramento del personale addetto all’emergenza;
- disponibilità delle attrezzature e dei DPI per le vie respiratorie per il soccorso e il salvataggio;
- definizione di uno specifico percorso per l’accesso dei mezzi di soccorso armonizzato con il piano di viabilità generale”.
E in particolare l’addestramento deve riguardare:
- “l’uso dei DPI di III categoria;
- l’uso degli strumenti di misura per rilevare il tenore di ossigeno, gas/vapori infiammabili e gas tossici;
- l’uso dei mezzi e attrezzature di soccorso e salvataggio”.
 
I temi affrontati dal quaderno tecnico:
 
Classificazione degli ambienti confinati
Idoneità Tecnico Professionale delle ditte in appalto
Requisiti di qualificazione
Contratti di subappalto tra impresa affidataria e impresa esecutrice o lavoratori autonomi
Valutazione del rischio
Piano di emergenza
Permesso di lavoro
DPI – strumentazioni – attrezzature
Aperture e percorsi per l’accesso
Lavori elettrici
Lavori di saldatura
Sorveglianza sanitaria
Formazione per operatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
 
 
Asl Milano, “ Attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011). Riferimenti normativi e requisiti di sicurezza”, quaderno tecnico per datori di lavoro Cantieri Expo Milano 2015 realizzato dal Gruppo di Lavoro Ambienti Confinati: Enrica Sgaramella, Rosanna Farioli, Giuliana Baldi, Nora Vitelli, Mauro Baldissin, Omero Cito, Ivano Boati, Dario Bruno, Saverio Pappagallo, Francesco Corti, Massimo Minnetti, Luca Ottina, Nicola Delussu, edizione febbraio 2015 (formato PDF, 1.08 MB).
 
 
Tiziano Menduto
 
 

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Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
01/07/2015 (08:58:19)
La definizione di "spazi confinati" che è stata inserita nel quaderno è quella che fornisce l'OSHA 1910.146 per il settore industriale.

In questa norma si legge anche che la stessa non si applica al settore delle costruzioni, dell'agricoltura e delle costruzioni navali.

L'OSHA ha una specifica norma che riguarda il settore delle Costruzioni dove la definizione di "spazio confinato" è diversa.

""Confined space" - Construction
Confined or enclosed space means any space having a limited means of egress, which is subject to the accumulation of toxic or flammable contaminants or has an oxygen deficient atmosphere.
Confined or enclosed spaces include, but are not limited to, storage tanks, process vessels, bins, boilers, ventilation or exhaust ducts, sewers, underground utility vaults, tunnels, pipelines, and open top spaces more than 4 feet in depth such as pits, tubs, vaults, and vessels."

Quindi, gli americani (perchè è dell'OSHA americano che stiamo parlando e non di quello europeo), vincolano alla presenza di gas tossici ed infiammabili o alla carenza di ossigeno, l'individuazione dello "spazio confinato" e non alle sole caratteristiche volumetriche.
E da qui tutte ciò che ne consegue, compreso il permesso di lavoro.

Diciamo, quindi, che quello che è stato scritto nel quaderno, limitandoci al settore delle costruzioni, non è quello che hanno scritto gli americani per il settore delle costruzioni.
E', invece, una classificazione di spazi confinati nelle costruzioni alla milanese.

La tabella di classificazione degli spazi confinati non è dell'OSHA ma del NIOSH che, a sua volta, fornisce una definizione di "spazio confinato" condizionata dalla presenza di gas tossici o esplosivi o carenza d'ossigeno.

Per il settore delle costruzioni, la definizione restrittiva fornita, è più cautelativa?
Di certo c'è il rischio che si faccia passare per "spazio confinato", visto che si parla anche di non precisati "rischi gravi di altro tipo", anche uno scavo di 400 mq eseguito con palancole fino alla quota di −5 metri dal piano campagna in assenza di gas pericolosi o di carenza d'ossigeno ....... (richiesta fatta ad un CSE per un cantiere in Brianza).

Di certo, in questo caso, è più complicato il recupero di un infortunato ..... risolvibile tranquillamente con l'adozione di specifiche procedure di gestione dell'emergenza.



Rispondi Autore: Luca L. - likes: 0
01/07/2015 (17:58:01)
Americani, italiani o europei sta di fatto che i lavori in spazi confinati , definiti come meglio si crede, sono spesso oggetto di assente progettazione in tema di sicurezza . Allargare la maglia per far rientrare ciò che potrebbe non essere spazio confinato ma solo spazio con gravi criticità in caso di recupero direi che è lodevole e da apprezzare. Personalmente come lavoratore profondo per "l'eccesso di tutele" che il liberi tutti.
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
01/07/2015 (20:06:04)
Sull'applicazione estensiva del DPR n° 177/2011 al settore edile se ne è già discusso in passato su Puntosicuro.

Comunque, va ricordato che il comma 2 dell'art. 1 del DPR n° 177/2011 ci dice che il regolamento si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo.
Quindi andando a vedere questi articoli e l'allegato, troviamo già cosa intenda il legislatore per spazi confinati e ambienti sospetti d'inquinamento.

Un'estensione di ciò che possa essere considerato "spazio confinato" lasciata all'interpretazione del singolo UPG che segue pedissequamente quanto indicato nel quaderno tecnico e che, ad esempio, considera "rischio grave di altro tipo" anche la caduta dentro il citato scavo palancolato nonché parapettato del mio post precedente, alimenta la confusione e non sposta di una virgola il livello di sicurezza reale.

La mia critica non è volta all'adozione di procedure che pianificano e organizzano il lavoro, tenendo conto delle possibili situazioni routinarie e non routinarie (situazioni straordinarie e d'emergenza) prevedendo anche il Permesso di lavoro (come quelle dell'art. 3 del DPR n° 177/2011), ma da tutto il resto che ciò si porta dietro con l'applicazione degli altri due articoli.

Procedure e permessi di lavoro si usano anche in altre situazioni quali ad esempio gli scavi in vicinanza di condutture elettriche o del gas, per lavori in quota particolarmente complessi, per interventi con rischio di rilascio d'energia, ecc..

Nel caso dello scavo palancolato con accesso al fondo tramite scala a castello, era stato previsto per l'emergenza un apposito sistema per il recupero di eventuali infortunati con barella e verricello.
Qui aveva senso contestare parte di quanto indicato all'art. 2 del DPR n° 177/2011?
PSC e POS esistenti avevano preso in considerazione quanto sopra a proposito di procedure di accesso a fondo scavo, esecuzione dei lavori ed interventi in caso d'emergenza.

Adesso ci manca pure che qualcuna se ne esca contestando la mancata applicazione del DPR n° 177/2011 alle gallerie stradali e ferroviarie in costruzione ..... dimenticandosi che esiste quello che si chiama "principio di specialità" (art. 15 cp e art. 298 del D. Lgs. n° 81/2008) che nel caso specifico si chiama DPR n° 320/1956 (Prevenzione infortuni lavori in sotterraneo) che nessuno ha abrogato.

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