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Ambienti confinati: le istruzioni per la fase preparatoria dei lavori
Bologna, 26 Feb – Il D.Lgs. 81/2008 all’art. 15, comma 1, lett. c, impone l’eliminazione dei rischi in base al progresso tecnico e per i lavori negli ambienti confinati c’è in realtà un solo modo per eliminare il rischio alla fonte: eseguire i lavori rimanendo all’esterno.
Questo è l’approccio di fondo delle “Istruzioni operative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro per i lavori in ambienti confinati”, realizzate dal gruppo di lavoro denominato “ Ambienti Confinati”, insediato dal Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs 81/2008 della Regione Emilia Romagna, con la collaborazione, nella fase di seconda revisione, dell’ing. Adriano Paolo Bacchetta.
Nelle premesse si sottolinea come il progresso tecnico, anche in questo campo, sta evolvendo e “per i lavori in ambienti confinati, considerando gli elevati rischi per la sicurezza e salute in gioco, la valutazione delle modalità di lavoro scelte rispetto alle tecnologie disponibili diventa il punto centrale, al quale gli organi di vigilanza presteranno particolare attenzione. In altri termini è il datore di lavoro che deve dimostrare che per l’esecuzione dei lavori non vi è alternativa all’accesso”.
Come detto nell’introduzione, è il citato art. 15 che detta l’orientamento generale: eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, loro riduzione al minimo in base al progresso tecnico.
Tuttavia “la mera applicazione del progresso tecnico è una condizione necessaria, ma non sufficiente. Gli interventi negli ambienti confinati richiedono, oltre all’applicazione della migliore tecnologia, anche una gestione della prevenzione nella quale la conoscenza dei rischi, la formazione e l’addestramento, integrati in una organica progettazione, sono fondamentali”.
Il documento dopo aver affrontato la definizione di ambiente confinato, i problemi di questi ambienti e l’analisi dei rischi, si sofferma ampiamente sulle varie fasi di lavoro.
La sequenza operativa può essere così suddivisa:
1. Individuazione del Responsabile degli interventi
2. Attività conoscitive
3. Valutazione dei rischi e Redazione procedure di lavoro e salvataggio
4. Predisposizione del Permesso di ingresso e delle attrezzature
5. Riunione iniziale (Briefing) e informazione/formazione specifiche
6. Controlli iniziali (attrezzature, luoghi, ecc.)
7. Segregazione dell’area di lavoro
8. Isolamento da fonti pericolose di energia e materia
9. Predisposizioni per l’ingresso/uscita
10. Ventilazione/Bonifica
11. Analisi atmosfera interna
12. Compilazione dell’autorizzazione di accesso
13. Attività all’interno dell’ambiente confinato
14. Messa in sicurezza del sito
15. Riunione finale (Debriefing)
In questo articolo ci soffermiamo sulla Sezione 1, la fase preparatoria dei lavori, comprendente i punti 1, 2, 3 e 4 della sequenza.
Riguardo alla individuazione del Responsabile degli interventi il documento ricorda che il datore di lavoro del personale che opererà nell’ambiente confinato “deve individuare un responsabile degli interventi (che può essere lo stesso datore di lavoro) che autorizzerà per iscritto, su apposito modulo di autorizzazione/permesso di ingresso” (ne è presente un esempio in allegato al documento), le operazioni da svolgere, “nonché l’ingresso degli operatori dopo verifica dell’attuazione delle procedure di bonifica stabilite”. In caso di appalto il datore di lavoro committente deve designare un proprio rappresentante competente che vigili sui lavori e si coordini con il responsabile di cui sopra”.
Veniamo alla misure minime di prevenzione correlate alle attività conoscitive:
- “deve essere effettuata la ricerca di tutta la documentazione relativa al luogo confinato comprensiva di disegni, specifiche tecniche, ecc. Questa attività fondamentale ricade sul datore di lavoro committente o suoi delegati;
- deve essere effettuata la misura strumentale del tenore di ossigeno e della concentrazione di eventuali gas o sostanze pericolose normalmente presenti nell’ambiente confinato. Si dovrà inoltre valutare l’eventuale rischio connesso alla presenza, anche solo occasionale o accidentale, di ulteriori gas o sostanze pericolose;
- è importante effettuare un sopralluogo conoscitivo dell’intorno del luogo confinato, ponendo attenzione sia alla corrispondenza tra la documentazione in possesso e lo stato reale del sito che alle caratteristiche del luogo confinato (aperture, accessi, ecc) anche ricercando eventuali rischi interferenti (sfiati, ecc.). Qualora sia tecnicamente possibile, è sempre raccomandabile effettuare una video ispezione dall’esterno del locale confinato; l’eventuale registrazione può essere un’utile informazione da fornire preventivamente agli operatori”. Il documento segnala poi l’importanza di un verbale scritto dei sopralluoghi in caso di appalto e/o in situazioni complesse.
Queste le istruzioni operative per la valutazione dei rischi e redazione procedure di lavoro e salvataggio:
- “sulla base dei documenti a disposizione, degli elementi raccolti durante i sopralluoghi e delle esperienze maturate, deve essere effettuata o aggiornata la Valutazione dei rischi, considerando l’eventuale opportunità di suddividere l’intervento in più fasi. Grande enfasi si deve porre nella progettazione delle operazioni di salvataggio;
- sulla base della valutazione dei rischi, vanno redatte o aggiornate le procedure di lavoro e di salvataggio specifiche per l’ intervento” (un allegato al documento è relativo ai criteri per la stesura di una Procedura). Si ricorda che copia delle procedure “deve essere consegnata ed illustrata ad ogni lavoratore durante una specifica iniziativa di formazione/ addestramento. Questa attività risulta a carico del datore di lavoro dell’impresa che esegue i lavori;
- le procedure di emergenza devono stabilire, in relazione al livello di rischio e alle possibili cause dell’emergenza, le modalità di effettuazione degli interventi di soccorso. In particolare deve essere stabilito se è sufficiente la tecnica di ‘Non ingresso di salvataggio’ o se è necessario adottare il sistema di ‘Entrata di salvataggio’”. Il documento riporta cosa è da definire in entrambi i casi;
- “all’esterno di ogni luogo confinato deve essere sempre presente almeno una persona con funzione di sorveglianza/allertamento, che può coincidere con lo stesso responsabile degli interventi, che non deve mai entrare nel luogo confinato in quanto deve sorvegliare personalmente e con continuità l’attività in corso. L’eventuale squadra designata per operazioni di salvataggio deve essere disponibile nei pressi del luogo confinato per poter intervenire immediatamente in caso di necessità;
- il numero di addetti all’emergenza/salvataggio deve essere proporzionato al numero di lavoratori operanti all’interno del luogo confinato e alla complessità delle operazioni di soccorso. Va inoltre considerata la possibile esigenza di provvedere, anche contemporaneamente, sia all’attività di salvataggio (essenzialmente recupero), sia all’attività di primo soccorso sanitario (da svolgersi all’interno o all’esterno a seconda delle situazioni), sia al supporto operativo ai soccorritori”. Nel documento sono riportate diverse tabelle per indirizzare nella definizione del numero dei soccorritori di emergenza/salvataggio;
- “la squadra di salvataggio dovrà disporre delle competenze idonee ai tipi di emergenza previsti. Ciò significa che oltre alle competenze sanitarie, può essere necessaria la presenza di personale in grado di effettuare interventi tecnici come: misurazioni in continuo dell’atmosfera, apertura rapida di varchi in pareti metalliche, ecc”.
Concludiamo affrontando il tema della predisposizione del permesso di ingresso e delle attrezzature:
- “il datore di lavoro della ditta esecutrice o un suo delegato predispone l’autorizzazione/ permesso all’ingresso indicando le operazioni da effettuare prima dell’ingresso;
- deve essere predisposta la necessaria attrezzatura per effettuare la lavorazione e il salvataggio, ponendo particolare attenzione agli accessori: scelta utensili elettrici e/o ad aria compressa, eventuali raccordi o adattatori delle tubazioni dell’aria, para spigoli per la fune di recupero, apparecchi illuminanti elettrici o pneumatici, apparecchi di comunicazione, ecc. Tra le attrezzature da considerare con particolare attenzione, è da comprendere anche l’eventuale gruppo elettrogeno e/o altri sistemi per garantire, se necessaria, la continuità dell’alimentazione elettrica (per la ventilazione, l’illuminazione, le comunicazioni, i monitoraggi, ecc.). In caso di rischio incendio/esplosione, tutte le apparecchiature, i DPI e gli indumenti devono essere conformi alle direttive ATEX, con caratteristiche idonee alle sostanze pericolose presenti”. L’elenco dell’attrezzatura sarà riportato nella procedura di lavoro e/o nella procedura di emergenza e nell’autorizzazione/permesso all’ingresso “andranno indicati i DPI, l’attrezzatura di salvataggio e la strumentazione per il monitoraggio”;
- “dovrà essere sempre eseguita la verifica delle attrezzature, effettuando le eventuali operazioni necessarie a renderle idonee all’impiego (manutenzioni, esclusioni, riparazioni, ripristini, ricariche, ecc.)”.
Regione Emilia Romagna, “ Istruzioni operative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro per i lavori in ambienti confinati”, documento realizzato dal gruppo di lavoro denominato “Ambienti Confinati”, insediato dal Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs 81/2008 della Regione Emilia Romagna. Gli autori delle indicazioni operative sono Villiam Alberghini, Lorena Bedogni, Patrizia Ferdenzi, Luca Cavallone, Giuseppe Fioriti, Paolo Ghini, Celsino Govoni, Giampiero Lucchi, Massimo Magnani, Stefano Moretti, Luigi Trimarchi, Gianfranco Tripi – Revisione a cura di Stefano Moretti, Massimo Magnani, Patrizia Ferdenzi e Paolo Ghini (formato PDF, 1.42 MB).
Tiziano Menduto
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