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Una nuova denuncia contro l’abolizione del registro infortuni

Una nuova denuncia contro l’abolizione del registro infortuni
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

17/06/2016

È stata presentata alla Commissione una denuncia relativa all’abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni come prevista dal D.Lgs. 151/2015. I possibili punti di violazione con il diritto europeo e la mancanza del SINP.

Una nuova denuncia contro l’abolizione del registro infortuni

È stata presentata alla Commissione una denuncia relativa all’abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni come prevista dal D.Lgs. 151/2015. I possibili punti di violazione con il diritto europeo e la mancanza del SINP.

 
Roma, 17 Giu – “L’abolizione del registro infortuni non è una mera trasformazione e semplificazione, pur auspicabile, dell’obbligo di documentazione del datore di lavoro; essa consiste invece in una vera e propria cancellazione, non sostituita (...) da alcuna misura equipollente”.
 
Ad affermarlo è una recente denuncia della Confederazione Generale Italiana del Lavoro ( CGIL) alla Commissione Europea sull' abolizione del registro infortuni prevista da uno dei decreti attuativi delle deleghe del “Jobs Act” ( legge 10 dicembre 2014, n. 183). Una denuncia  ricevuta dalla Commissione Europea e protocollata con numero CHAP(2016)01863.

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Sulle vicende dell’abolizione del registro infortuni – operata dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” – è già intervenuto più volte il nostro giornale. Sia per raccontare come si sia arrivati a questa imprevista abolizione (per lo meno in mancanza dell’istituzione del SINP, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione di infortuni e malattie professionali), sia per presentare una analoga denuncia fatta già nel 2015 alla Commissione Europea dall’RLS toscano Marco Bazzoni.
 
Prima di riprendere il testo della denuncia della Cgil presentiamo per chiarezza quanto riportato dal D.Lgs. 151/2015 all’articolo 20 e 21:
 
Art. 21 - Semplificazioni in materia di  adempimenti  formali  concernenti  gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
(...)
4. A decorrere dal  novantesimo  giorno  successivo  alla  data  di entrata in vigore del  presente  decreto,  e'  abolito  l'obbligo  di tenuta del registro infortuni.
(...)
Art. 20 - Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
(...)
h) all'articolo 53, comma 6, le parole «al registro infortuni ed» sono soppresse;
(...)
 
Con il D.Lgs. 151/2015 si arriva dunque alla soppressione del riferimento al registro infortuni nell’articolo 53 del D.Lgs. 81/2008 e - in coordinamento con quanto previsto all'articolo 21, comma 4 – all’abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni dal 23 dicembre 2015.
 
La denuncia sindacale indica tuttavia che questa abolizione sarebbe in contrasto “con quanto stabilito dall’art. 9, par. 1, lett. c) della direttiva n. 89/391/Cee, in base al quale il datore di lavoro deve ‘tenere un elenco degli infortuni sul lavoro che abbiano comportato per il lavoratore un'incapacità di lavorare superiore a tre giorni di lavoro’ e conseguentemente con le disposizioni di cui all’art. 10, par. 3, lett. b) della medesima direttiva, in base al quale ‘i lavoratori che hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori o i rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori’ devono avere accesso “all'elenco e alle relazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere c) e d)”.
Inoltre – continua la denuncia - l’abolizione del registro infortuni comprometterebbe seriamente “le fondamentali funzioni di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui all’art. 12 della medesima direttiva, posto che la consultazione preventiva deve vertere anche sulle ‘informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e all'articolo 10’”.
 
La denuncia precisa poi che l’ abolizione del registro infortuni – introdotto dal DPR n. 547/1955 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”  - era “già stata prevista dal d.lgs. n. 81/2008 (art. 53, comma 6). La cancellazione del registro sarebbe derivata dall’abrogazione della norma che lo istituiva di cui al d.lgs. n. 626/1994. Il legislatore ha ritenuto che tale obbligo avrebbe ben potuto essere sostituito da quello introdotto dall’art. 18, comma 1, lett. r) del d.lgs. n. 81/2008 stesso, in base al quale il datore di lavoro ha l’obbligo di ‘comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento’, precisando altresì che ‘l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124’.
Il problema, al di là di altri dubbi di conformità con la normativa europea sollevati dalla denuncia, è legato al fatto che successivamente “non si ebbe alcuna concreta innovazione, perché la nuova disciplina di cui al d.lgs. n. 81/2008 non entrò mai in vigore”.
In particolare il comma 1-bis del medesimo art. 18 del d.lgs. n. 81/2008 “stabiliva che le disposizioni relative alla tenuta del registro infortuni sarebbero rimaste in vigore fino all’emanazione del decreto istitutivo del Sinp” e per i sei mesi successivi. E “non essendo mai stato istituito il Sinp, l’obbligo di tenuta del registro infortuni è sostanzialmente rimasto in vigore sino alla nuova previsione della sua abolizione di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 151/2015”.
 
E - continua il documento della CGIL - la comunicazione all’ente previdenziale dell’infortunio, “che costituisce l’unico obbligo che resta in vigore a carico del datore di lavoro, non può considerarsi equipollente alla tenuta del registro. Essa, infatti, presenta alcuni rilevanti limiti. Anzitutto, e per quanto dettagliata sia la comunicazione, non è affatto garantito che il soggetto che poi vi accede riesca ad avere contezza del dato storico ovvero a ricostruire le dinamiche aziendali con una visione d’insieme degli infortuni che si sono verificati in un’azienda nel corso del tempo, delle loro dinamiche e modalità, elemento questo indispensabile per le funzioni preventive, poiché solo dall’analisi complessiva degli eventi è possibile verificare se un determinato infortunio sia frutto di dinamiche del tutto casuali, di cause di forza maggiore o di una carenza di prevenzione. Invero la disponibilità di tali dati e le modalità con cui vi si accede sembrano del tutto rimesse alla prassi amministrativa. Le modalità di registrazione dei dati, la loro conservazione, il tempo di conservazione e le condizioni per l’accesso dipenderanno insomma dal come verrà istituito e regolamentato il Sinp, tuttora in attesa di realizzazione”. 
 
Secondo la denuncia un altro punto di violazione della Direttiva riguarda la conservazione nel tempo dei dati, in quanto la disposizione di legge, “abolendo l’obbligo di tenuta del registro infortuni, con effetto dal 23 Dicembre 2015, incide non solo sugli eventi infortunistici successivi a tale data, ma potenzialmente anche su quelli precedenti ; quindi, abolendo l’obbligo di tenuta del registro, non si impone affatto la conservazione dello stesso, anche con riferimento a quelli antecedenti all’entrata in vigore delle nuove disposizioni”.
 
Si ricorda che l’INAIL, con circolare n. 92 del 23 dicembre 2015, ha “tentato di sopperire al vuoto normativo mediante il rilascio del c.d. ‘Cruscotto infortuni’. La finalità dell’istituzione del Cruscotto è quella di fornire i dati agli organi preposti all’attività di vigilanza; ed infatti l’accesso è consentito soltanto agli ispettori delle aziende sanitarie locali, dell’INAIL e dell’Ispettorato del lavoro (Direzioni territoriali del lavoro), mediante l’inserimento di credenziali. L’accesso ai dati del singolo infortunio inoltre sarà consentito solo mediante il possesso del codice fiscale del soggetto infortunato. Agli utenti esterni (all’amministrazione) è permesso l’accesso solo ad informazioni di carattere generale, mediante numero verde gratuito”. Tuttavia se con la circolare l’INAIL si è espresso “nel senso della conservazione del registro contenente i dati fino al dicembre 2015”, la CGIL ritiene che la circolare comunque si tratta di “una disposizione che non garantisce un’adeguata tutela degli interessi protetti: trattandosi di disposizioni soggette alle regole e ai principi generali che informano il diritto penale e amministrativo, prevarrebbe sempre l’interpretazione più favorevole al reo, sicché il datore di lavoro potrebbe sempre opporsi alla sanzione che gli venisse eventualmente comminata per la mancata tenuta del registro contenente i dati fino al 2015”. La circolare n. 92/2015, dunque, non è in grado di garantire che “l’obbligo prescritto dalla direttiva europea sia corredato da sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive”.
 
Infine secondo la denuncia alla Commissione Europea l’abolizione del registro infortuni limiterebbe “gravemente il diritto del lavoratore a condizioni di lavoro giuste ed eque di cui all’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”. E sarebbero violati anche l’art. 35 della Carta relativo alla protezione della salute, nella misura in cui l’abolizione del registro infortuni non consente l’accesso dei cittadini Ue a misure di prevenzione adeguate, e l’art. 27 relativo al diritto all’informazione e consultazione dei lavoratori nell’ambito dell’impresa”.
 
Alleghiamo, in conclusione, i documenti relativi alla denuncia e rimandiamo a futuri articoli l’approfondimento sui suoi futuri sviluppi.
 
 
 “ Violazione da parte dell’art. 22 del D.Lgs. n. 151/2015 della direttiva n. 89/391/CE”, punto 6/7/8/9 della denuncia della Cgil alla Commissione Europea (formato PDF, 93 kB).
 
Commissione Europea, DG Occupazione, affari sociali e inclusione. “ Prima risposta della Commissione Europea del 6 giugno 2016 alla denuncia della Cgil” (formato PDF, 1.44 MB).
 
Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00164)
 
 
Tiziano Menduto
 
 
 
Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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Rispondi Autore: lui che sa immagine like - likes: 0
17/06/2016 (11:48:22)
Non ci sono cose più urgenti da fare?
Ha senso effettuare queste elucubrazioni mentali ?
Non so.
Rispondi Autore: maurizio cappai rspp immagine like - likes: 0
17/06/2016 (12:39:41)
Egregio collega "Lui che sa"
ci sono situazioni nella vita individuale e in quella sociale nelle quali la Forma coincide con la Sostanza e.... sì, ci sono SEMPRE cose più urgenti da fare, soprattutto se quel che conta è fare, fare, fare (Decreto del Fare, per es.) piuttosto che ragionare prima di fare.
In altri interventi ho apprezzato in silenzio la tua concretezza, questa volta non sono d'accordo. Un cordiale saluto

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