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Sovraccarico biomeccanico: indicazioni per la sorveglianza sanitaria

Sovraccarico biomeccanico: indicazioni per la sorveglianza sanitaria

Le linee di indirizzo approvate dalla Regione Lombardia per la sorveglianza sanitaria dei soggetti esposti al rischio da sovraccarico biomeccanico. Movimentazione manuale dei carichi e dei pazienti, sovraccarico degli arti superiori e inferiori.

 

Milano, 4 Set – Dopo la diminuzione registrata nel 2017, nei primi quattro mesi del 2018 sono tornate ad aumentare le denunce di malattia professionale (MP) nel mondo del lavoro. E, come sempre in questi ultimi anni, le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, con particolare riferimento alle conseguenze del rischio di movimentazione manuale dei carichi e di sovraccarico biomeccanico, rappresentano le malattie professionali più diffuse.


Di fronte a questo incremento di malattie professionali è importante avere idonei indirizzi operativi e linee guide che possano guidare datori di lavoro, medici competenti e lavoratori per rendere più efficace la sorveglianza sanitaria nelle aziende. E per avere qualche specifico indirizzo operativo per le patologie muscoloscheletriche, possiamo fare riferimento ad un decreto approvato dalla Regione Lombardia, il Decreto regionale 21 dicembre 2017, n. 16750 recante “Indirizzi per la sorveglianza sanitaria dei soggetti esposti al rischio da sovraccarico biomeccanico”.

 

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Linee di indirizzo e criteri della sorveglianza sanitaria

Il documento allegato al decreto, dal titolo “Linee di indirizzo per la sorveglianza sanitaria dei soggetti esposti al rischio da sovraccarico biomeccanico”, vuole supportare, in particolare, l’attività del medico competente (MC) fornendo “indicazioni utili, in funzione dei rischi specifici e delle evidenze scientifiche”, e indicando “modelli per una corretta ed idonea sorveglianza sanitaria”. Senza dimenticare, tuttavia, che il programma di sorveglianza sanitaria proposto nel documento approvato dalla Regione Lombardia, non va comunque “applicato come protocollo rigido, ma adattato alle singole specifiche situazioni”.

 

Riguardo ai criteri della sorveglianza sanitaria, si segnala che “sono sostanzialmente due i criteri che, separatamente o in combinazione tra loro, orientano la sorveglianza sanitaria mirata (screening anamnestico/visita), in un particolare gruppo di soggetti:

  1. esistenza di un potenziale rischio lavorativo;
  2. prevalenza dei disturbi superiore a quella dei lavoratori non esposti”.

 

Ricordando poi che la sorveglianza sanitaria prevede la visita preventiva e la visita periodica, il documento riporta indicazioni e tabelle sulla tipologia e la periodicità degli accertamenti sanitari.

 

Indicazioni per la movimentazione manuale dei carichi

Partiamo dalle indicazioni di sorveglianza sanitaria per lavoratori esposti a movimentazione manuale dei carichi

Si fa riferimento al livello di rischio calcolato come da linee guida (LLGG) nazionali con costanti di peso differenziate per genere ed età e con riferimento all’indice di sollevamento (LI) e al Variable Lifting Index (VLI) utilizzato per la valutazione del rischio MMC. E nel documento si riportano sia la tipologia di accertamento che la periodicità suggerita.

 

Queste le indicazioni:

  • 1 < LI-VLI- CLI-SLI < 3,0 (livello di rischio): “visita completa comprensiva di somministrazione del questionario anamnestico. Ogni 3 anni. Il MC stabilirà come monitorare i soggetti patologici (periodicità e tipo di accertamento)”; 
  • LI-VLI- CLI-SLI >3 (livello di rischio): “visita completa di questionario anamnestico. Annuale/Biennale, in funzione del livello di rischio. Per soggetti con età ≥ a 45 anni annuale. Il MC stabilirà come monitorare i soggetti patologici (periodicità e tipo di accertamento)”.   

 

Veniamo alle indicazioni di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a sovraccarico biomeccanico da azioni di traino e spinta.  Anche in questo caso il livello di rischio è calcolato secondo le linee guida nazionali. 

Per azioni di traino-spinta e trasporto > 1 la tipologia di accertamento indicata è la “visita completa di questionario anamnestico. Annuale/Biennale, in funzione del livello di rischio. Per soggetti con età ≥ a 45 anni annuale. Il MC stabilirà come monitorare i soggetti patologici (periodicità e tipo di accertamento)”.

 

La movimentazione dei pazienti e il sovraccarico biomeccanico

Riguardo alle indicazioni di sorveglianza sanitaria per esposti a movimentazione dei pazienti, il livello di rischio è calcolato secondo linee guida regionali con riferimento all’indice MAPO (Movimentazione e Assistenza Pazienti Ospedalizzati), metodo di rilevazione del rischio da movimentazione manuale di pazienti.

 

Le indicazioni:

  • Indice MAPO compreso fra 1,51 – 5,0: “visita completa comprensiva di somministrazione del questionario anamnestico. Ogni 3 anni. Il MC stabilirà come monitorare i soggetti patologici (periodicità e tipo di accertamento)”; 
  • Indice MAPO > 5: “visita completa di questionario anamnestico Annuale/Biennale, in funzione del livello di rischio. Per soggetti con età ≥ a 45 anni annuale. Il MC stabilirà come monitorare i soggetti patologici (periodicità e tipo di accertamento)”. 

 

Queste, invece, le indicazioni di sorveglianza sanitaria per lavoratori esposti a sovraccarico biomeccanico arti superiori (SBAS).

Il livello di rischio, “calcolato come da LLGG Nazionali”, fa riferimento a indice OCRA e check-list OCRA. In particolare l’OCRA (Occupational Ripetitive Actions) Index rappresenta un indice di esposizione a movimenti ripetuti degli arti superiori derivato da principi fisiologici, biomeccanici ed epidemiologici.

 

Le indicazioni:

  • Esposizione borderline Indice ocra compreso fra 2,3 e 3,4 check list OCRA compreso fra 7,6 e 11,0: “effettuare uno screening anamnestico. Ogni 3 anni. Il MC stabilirà come monitorare i soggetti patologici (periodicità e tipo di accertamento)”; 
  • Esposizione presente valori di indice OCRA > a 3,4 e di check list OCRA > a 11: “visita completa comprensiva di somministrazione del questionario anamnestico. Annuale/Biennale, in funzione del livello di rischio. Per soggetti con età ≥ a 45 anni annuale. Il MC stabilirà come monitorare i soggetti patologici (periodicita e tipo di accertamento)”. 

 

Si segnala poi che per quanto riguarda gli arti inferiori e il distretto ginocchi, “in assenza di indicazioni derivanti da una valutazione del rischio, l’attivazione della sorveglianza sanitaria viene proposta sulla scorta dei dati presenti in letteratura ed in particolare la ‘Review of Occupational Knee Disorders’ pubblicata sulla rivista J Occup Rehabil del 2010”.

 

E riguardo, infine, alla sorveglianza sanitaria per lavoratori esposti a sovraccarico biomeccanico arti inferiori si esplicitano gli accertamenti, a partire dalla visita preventiva, con riferimento a: Posizione accovacciata > 1 ora/die oppure Posizione inginocchiata > 1 ora/die oppure Estensione arti inferiori da posizione inginocchiata/accovacciata > 30volte/die oppure Sollevamento di pesi > 10kg per almeno 1,5 ore/die oppure Salire-scendere scale > 15

rampe/die.

 

Le tipologie di accertamento:

  • 1° accertamento: “Visita medica preventiva per individuazione soggetti ipersuscettibili”;
  • Visite periodiche, “visita completa comprensiva di somministrazione del questionario anamnestico. Ogni 5 anni per soggetti di età < a 45 anni. Ogni 3 anni se età ≥ 45 anni. Il MC stabilirà come monitorare i soggetti patologici (periodicità e tipo di accertamento)”. 

 

In tutti i casi di sorveglianza sanitaria mostrati “se la prevalenza dei disturbi/patologie è superiore a 2 volte quella dei gruppi di riferimento si consiglia al MC una segnalazione al DDL per una eventuale revisione del DVR (secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali mediante interpello n°5 del 2014)”. 

 

Nel documento si segnala, in conclusione, che “i casi di patologie muscoloscheletriche correlabili al lavoro – rilevati indipendentemente dall’attivazione di sorveglianza sanitaria - se clinicamente confermati, attivano il programma di sorveglianza sanitaria sistemica e tutti gli obblighi connessi”. Ed è ovvio “che in contesti in cui operano pochi addetti, anche singoli casi devono indurre ad attivare una sorveglianza sanitaria mirata”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Regione Lombardia - Decreto n. 16750 del 21 dicembre 2017 - Indirizzi per la sorveglianza sanitaria dei soggetti esposti al rischio da sovraccarico biomeccanico

 

 

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Rispondi Autore: Andrea Decorato - likes: 1
04/09/2018 (11:37:13)
Buongiorno, in merito a quanto riportato, ricordo che il Medico Competente, secondo l'Art. 38, deve essere iscritto all'Albo dei Medici Competenti e partecipare ai corsi di aggiornamento previsti a suo carico e secondo l'Art. 29 collabora con il D.L. ai fini della Valutazione dei Rischi. Ricordo che basta che uno dei due Articoli venga omesso, che la Sorveglianza Sanitaria risulta nulla, anche se il lavoratore è idoneo a ricoprire tale incarico. Leggendo, non mi sembra che si parli di questo, ma sono un forte sostenitore della sicurezza e quindi è importantissima l'informazione, la formazione e l'addestramento. Le visite mediche sono di vitale importanza, ma ricordo, come scritto, che se non vengono rispettati gli Articoli, risultano nulle. Distinti saluti.

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