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Prevenzione e gestione delle allergie da lavoro

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

25/02/2010

Allergie connesse al lavoro nell’artigianato e nella piccola impresa: il ruolo del medico competente e la sorveglianza sanitaria.

Prevenzione e gestione delle allergie da lavoro

Allergie connesse al lavoro nell’artigianato e nella piccola impresa: il ruolo del medico competente e la sorveglianza sanitaria.

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Come già ricordato, in un precedente articolo di PuntoSicuro, in questi ultimi decenni si è assistito ad un grande aumento dei soggetti affetti da patologie allergiche: diventa dunque più che mai necessario valutare e trattare questa problematica anche in ambito lavorativo.

Lo fa, ad esempio, Angelo Mario Cirla in un articolo comparso nel numero di Luglio/Settembre 2009 del Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia e intitolato “Il lavoratore allergico e la sua gestione nell’artigianato e nella piccola impresa”.


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Nell’introduzione l’autore ricorda che oggi “almeno il 30% della popolazione lavorativa deve essere considerata ‘non normale’ dal punto di vista immunoallergico, sia per situazioni varie già acquisite durante la crescita naturale che per precedenti esposizioni lavorative”.
In questa parte di popolazione si trovano “gli allergici respiratori a pollini/polveri dell’ambiente di vita esterno (outdoor) o abitativo (indoor), gli allergici ad alimenti, farmaci, veleni di insetti, gli allergici a sostanze di contatto”.
Ma se nei complessi produttivi industriali “gli ambienti di lavoro sono ben definiti e frequentati per un terzo della giornata, nella piccola impresa e soprattutto nelle attività artigianali” la distinzione fra i vari tipi di esposizione ambientale “è spesso difficile, con la conseguenza che l’esposizione agli stimoli allergenici generali o particolari si compenetra e si prolunga, aggravando il rischio e complicando sintomi e diagnosi”.

Le malattie allergiche, le allergopatie da gestire in relazione al lavoro “non sono molte e possono essere diagnosticate e classificate con sufficiente precisione”. 
A questo proposito l’autore ricorda che le manifestazioni allergiche connesse al lavoro “presentano caratteristiche che ne facilitano la gestione da parte di un medico del lavoro”, ad esempio sono:
- singole: “coinvolgono generalmente gli individui in modo separato e distinto”;
- facilmente constatabili: ogni episodio “può essere interpretato, collegato, registrato, quando non direttamente osservato”;
- accertabili e controllabili: da tempo “esistono documenti di indirizzo e linee guida che pongono il medico competente in grado di aggiornarsi e collegarsi a strutture specialistiche”;
- sufficientemente prevenibili: “valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria dovrebbero assicurare i presupposti per non essere sorpresi dalle manifestazioni di ipersensibilità durante il lavoro”.   

L’autore vuole dunque offrire indicazioni operative pratiche riguardo a quattro principali problematiche da affrontare e chiarire:
- “non è più accettabile l’esclusione ‘preventiva’ del soggetto allergico che si candida ad una attività considerata a rischio;
- va costruito un sistema mirato di prevenzione per ogni settore o impresa;
- è necessario inquadrare e classificare le singole persone per valutare l’idoneità individuale;
- va previsto un percorso di riabilitazione e ricollocamento per gli allergici”.

Per raggiungere tali scopi vengono indicate ad esempio le ragioni “per le quali la decisione del medico d’azienda di non ammettere fin dall’inizio un lavoratore ad attività considerate a rischio per un allergico non sono più attuali”.
Innanzitutto, come già detto, si è verificato un aumento del numero di soggetti allergici nella popolazione generale e gli “individui che si propongono per una attività di lavoro anche artigianale sono portatori di ipersensibilità specifiche varie nella proporzione almeno di ¼”.
E dunque al di là del “diritto di ciascuno di intraprendere un lavoro secondo le rispettive capacità”, “sono le condizioni socio-economiche attuali e la stessa numerosità degli allergici a rendere improponibile l’esclusione in prima istanza dei lavoratori allergici”.

Ma cosa si può fare?
L’autore ricorda che il primo vero intervento si può effettuare “durante la formazione professionale, specialmente nell’artigianato, informando sui rischi e orientando scelte e stili di vita” e, inoltre, “le allergie ambientali manifeste possono essere precocemente dominate con vaccini specifici, con effetti preventivi anche a distanza di tempo, secondo l’indirizzo proposto anche dalla OMS” (Organizzazione mondiale della Sanità).
Tuttavia questi interventi pre-impiego non sono spesso presenti ed è quindi “al Medico Competente, quando sia coinvolto, che viene addossato il compito di rimediare ad una prevenzione carente delle allergopatie, realizzando un intervento di seconda istanza che richiede responsabilità aggiuntiva”. 

In questo senso la prevenzione in azienda deve sviluppare “percorsi paralleli” per non escludere l’allergico noto e per salvaguardare il non allergico a rischio.
Viene ricordato a questo proposito che la normativa sulla sicurezza sul lavoro, e dunque il Decreto legislativo 81/2008, “obbliga a valutare i rischi ed il rischio allergico è ricompreso nei rischi da agenti chimici”.
Nel documento – che vi invitiamo a visionare anche  per la presenza di diverse tabelle esplicative – viene indicata una “classificazione qualitativa in quattro graduazioni del rischio di sensibilizzazione professionale” (rischio assente, rischio limitato, rischio intermedio, rischio elevato), l’unica “validata in documenti di valutazione dei rischi nelle lavorazioni del legno, della verniciatura, della gomma, della plastica, del cuoio”.
 
Inoltre, continua il documento, “i fattori personali sono di fondamentale rilievo nel pronosticare le probabilità dell’insorgere o dell’aggravarsi di una allergopatia durante il lavoro”.
Nel documento è proposto in particolare uno schema di classificazione individuale dei soggetti da esporre a rischio allergologico. Gli elementi di partenza per il medico sono “l’anamnesi, la registrazione dei sintomi soggettivi, l’attenzione particolare alle vie respiratorie e all’apparato cutaneo, la documentazione di diagnosi precedenti; tutti aspetti ricompresi nel modello ufficiale di cartella sanitaria” del D.Lgs. 81/2008.

Per un allergico “deve sempre essere prevista una sorveglianza sanitaria mirata, che comporta periodicamente la verifica delle condizioni di salute del lavoratore e del livello di rischio al posto di lavoro”.
Alcune indicazioni riportate dall’autore:
- se vi è uno “stato di sensibilizzazione senza sintomi attivi”: “prescrivere dispositivi di protezione individuale, attuare sorveglianza sanitaria individuale (ogni sei mesi) e mantenere il lavoratore nell’attività a rischio controllato”;
- “se vi è una allergopatia poco invalidante, come nel caso di diagnosi di congiuntivite, rinite, dermatite non estesa: insistere su dispositivi di protezione individuale, attuare sorveglianza medica (ogni tre-sei mesi), consentire il lavoro a rischio solo se necessario, migliorare l’ambiente, associare un piano di trattamento terapeutico allergologico, effettuare le notifiche di legge per malattia di origine lavorativa;
- se vi è allergopatia progressivamente invalidante, come nel caso di diagnosi di rinite-sinusite, orticaria recidivante, dermatite estesa, asma intermittente o persistente: allontanare dai compiti e dal rischio, predisporre un piano terapeutico, indirizzare un programma di riabilitazione, effettuare le notifiche di legge”.

L’autore conclude ricordando comunque che il lavoratore allergico “non va abbandonato a sé stesso”, che riguardo ai trattamenti farmacologici “è oggi disponibile una serie di farmaci efficaci e le relative linee guida di impiego per la rinite, l’asma, l’orticaria e la dermatite da contatto o atopica”.

In una tabella del documento vengono individuati i “presupposti razionali delle opzioni di trattamento medico, che il Medico Competente può suggerire e indirizzare a seconda delle esigenze del recupero lavorativo”, indicando, tuttavia, che “l’esecuzione pratica deve essere affidata a specialisti allergologi”.

Insomma le allergopatie stanno diventando un problema crescente nel destino lavorativo delle persone e devono essere affrontate “razionalmente anche nel mondo del lavoro”: solo così sarà possibile “gestirle come un dato di fatto, anziché una sfortunata evenienza imprevista”.


 
“Il lavoratore allergico e la sua gestione nell’artigianato e nella piccola impresa” a cura di A.M. Cirla - già direttore medico Unità Operativa Ospedaliera di Medicina del Lavoro (UOOML), A.O.  “Istituti Ospitalieri di Cremona”, Cremona Divisione Malattie Allergiche CIMAL (DIMAC), Centro Italiano Medicina Ambiente Lavoro, Cremona-Milano, in Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, Volume XXXI n°3, luglio-settembre 2009 (formato PDF, 288 kB).
 



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