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Per una revisione normativa del ruolo del medico occupazionale

Per una revisione normativa del ruolo del medico occupazionale

Autore:

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

27/04/2016

Nel lavoro del medico competente non può sussistere qualità senza responsabilità, né responsabilità senza autonomia, né autonomia senza risorse. Dieci punti per una futura revisione normativa del ruolo del medico occupazionale.

Per una revisione normativa del ruolo del medico occupazionale

Nel lavoro del medico competente non può sussistere qualità senza responsabilità, né responsabilità senza autonomia, né autonomia senza risorse. Dieci punti per una futura revisione normativa del ruolo del medico occupazionale.

 
Napoli, 27 Apr – Gli articoli di PuntoSicuro si sono spesso soffermati sul ruolo e la funzione, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, del  medico competente. Un ruolo non semplice che si basa “sull’inscindibilità fra valutazione del rischio,  sorveglianza sanitaria e  giudizio d’idoneità mirato alla mansione specifica”. Per offrire interessanti spunti per la revisione della normativa per la “definizione del ruolo scientifico, giuridico ed etico dell’auspicato Medico Occupazionale”, riceviamo e volentieri pubblichiamo un contributo di Ernesto Ramistella che riporta le indicazioni e conclusioni della III Convention Nazionale dei Medici Competenti. 

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Si è conclusa sabato 9 aprile, presso il prestigioso centro congressi dell'Università "Federico II" di Napoli, la terza edizione della Convention Nazionale dei Medici Competenti, tradizionale appuntamento che chiama a raccolta questi professionisti sanitari da tutto il Paese per discutere delle problematiche più attuali della loro attività professionale.
 
Quest'anno il tema scelto è stato: “Il medico della prevenzione occupazionale: strategie per il futuro".
 
L'evento, a cura di AProMel (la sezione tematica della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale dedicata all'attività professionale dei medici del lavoro-medici competenti), è stato organizzato in collaborazione con la società regionale SIMLII Campania e con l'associazione locale di medici competenti As.Me.Co.
 
Come negli scorsi anni la manifestazione - che ha coinvolto oltre 150 partecipanti provenienti da tutta Italia - ha ottenuto il patrocinio della FNOMCeO e dell'Università di Napoli.
La Convention non rappresenta un normale evento congressuale ed è questo uno dei motivi dell'alto gradimento di cui gode: la sua formula originale prevede di suddividere i partecipanti in vari gruppi di lavoro su argomenti specifici, nell'ambito dei quali si possono condividere esperienze concrete, esprimere liberamente le proprie opinioni, avanzare idee e proposte operative etc. I coordinatori dei vari gruppi di lavoro, gli altri intervenuti e gli stessi moderatori che si sono avvicendati, i partecipanti alla tavola rotonda conclusiva nonché tutti i presenti all'evento hanno contribuito a sviluppare un dibattito vivace e intenso, di elevato contenuto scientifico e professionale, come testimoniato dalla costante attenzione e partecipazione in tutti i momenti delle assise.
 
A conclusione dell'evento è stato elaborato un documento finale, condiviso con il pubblico presente e già pubblicato sul sito ufficiale della SIMLII nel settore dedicato alla sezione tematica AProMel, che si riporta di seguito:
 
“La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è un diritto imprescindibile sancito dalla Costituzione e normato a livello comunitario e nazionale. Nell'ambito della Prevenzione Occupazionale, il Legislatore ha inteso attribuire alla figura del Medico Competente un ruolo centrale basato sull’inscindibilità fra valutazione del rischio, sorveglianza sanitaria e giudizio d’idoneità mirato alla mansione specifica. Tale ruolo va comunque sempre meglio puntualizzato e qualificato, rinforzando il circuito virtuoso di qualità, responsabilità e autonomia professionali poiché non può sussistere qualità senza responsabilità, né responsabilità senza autonomia, né autonomia senza risorse.
 
In nessuna nazione europea, tuttavia, la legislazione è così complessa e farraginosa come lo è nel nostro Paese, ridondante di adempimenti esclusivamente formali dai quali conseguono spesso sprechi di tempo e di risorse, preziose nell’attuale difficile contesto socio-economico. Il risultato finale comporta l'incentivazione della cosiddetta medicina difensiva e, in ultima istanza, determina la minore efficacia ed efficienza delle azioni di prevenzione e tutela nel loro complesso.
 
Si ritiene ineludibile, quindi, il tema della radicale semplificazione dell’impianto legislativo attuale, in particolare definendo meglio le fondamentali prerogative professionali e tecnico-scientifiche del medico competente, eliminando gli aspetti puramente formali e burocratici. È giunto il momento di precisare la nuova figura professionale del Medico Occupazionale, caratterizzandone definitivamente il ruolo pubblicistico.
 
In quest'ambito la terza edizione della Convention Nazionale dei Medici Competenti intende segnalare alla comunità scientifico-professionale e a quella civile nel suo complesso i seguenti dieci punti che rivestono particolare importanza nella revisione della normativa per la definizione del ruolo scientifico, giuridico ed etico dell’auspicato Medico Occupazionale:
 
1. Conferma dell'importanza dell'obbligo, da parte dei datori di lavoro, di assicurare il diritto alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori attraverso una appropriata sorveglianza sanitaria
 
2. Autonomia, indipendenza e rispetto della dignità professionale del Medico Occupazionale, ridefinendo il suo rapporto con il datore di lavoro (agenzia nazionale, enti bilaterali, etc.)
 
3. Definizione del ruolo pubblicistico del Medico Occupazionale e del suo rapporto con il SSN
 
4. Implementazione costante dell'attività di promozione della salute dei lavoratori svolta dal Medico Occupazionale
 
5. Certificazione di qualità del Medico Occupazionale secondo standard delineati dalle Società Scientifiche
 
6. Tempestiva istituzione del Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione (SINP), prevedendo la collaborazione paritaria delle Società scientifiche e dei professionisti del settore
 
7. Semplificazione e chiarezza della legislazione, da adeguare al contesto italiano costituito in grande maggioranza da piccole e medie imprese
 
8. Partecipazione diretta delle Società Scientifiche e dei professionisti del settore nella definizione della normativa di dettaglio
 
9. Adeguamento della normativa sulla base delle più aggiornate e complete conoscenze scientifiche (Evidence Based Occupational Health)
 
10. Riduzione drastica degli obblighi documentali di tipo formale, equità delle sanzioni, chiarezza delle fattispecie penali”.
 
 
Ernesto Ramistella
Coordinatore di AProMel
 
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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Rispondi Autore: Giorgio Fiorentini immagine like - likes: 0
27/04/2016 (15:50:25)
Da questo interessante articolo emerge, ancora una volta, l'importanza del ruolo del MC e della sua autonomia. Forse si poteva evidenziare anche l'importanza dell'individuazione obbligatoria del MC "coordinatore" (come riportato in Punto Sicuro del 17.2.2012).
Purtroppo, ancora oggi, molte grandi Aziende, anche pubbliche (vedi ASL di Lecce)non rispettano l'art.30 del D.Lgs. 81/2008)con tutte le problematiche che ciò comporta.
Rispondi Autore: Alberto Albertini immagine like - likes: 0
28/04/2016 (05:16:53)
Non dimentichiamo il ruolo del Medico Occupazionale nella formazione, spesso considerata appannaggio esclusivo del RSPP
Rispondi Autore: CARLO PAMATO immagine like - likes: 0
29/04/2016 (18:26:43)
Il ruolo del MC occupazionale deve essere indipendente (SENZA ALCUN RAPPORTO DI DIPENDENZA) specifico e diretto fra azienda e medico e il rspp si deve rapportare al MC che deve essere il coordinatore del servizio aziendale.
la forma di rapporto può essere privata o di natura pubblica o convnzionale

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