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Marche: come prevenire la diffusione di COVID-19 nei luoghi di lavoro?

Marche: come prevenire la diffusione di COVID-19 nei luoghi di lavoro?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

10/03/2020

La Regione Marche ha pubblicato una nota informativa per le aziende del territorio marchigiano per prevenire la diffusione di COVID-19 nei luoghi di lavoro. Lo smart working e l’approccio differenziato al rischio da nuovo coronavirus.

Marche: come prevenire la diffusione di COVID-19 nei luoghi di lavoro?

La Regione Marche ha pubblicato una nota informativa per le aziende del territorio marchigiano per prevenire la diffusione di COVID-19 nei luoghi di lavoro. Lo smart working e l’approccio differenziato al rischio da nuovo coronavirus.

ULTIMI AGGIORNAMENTI:
Pubblicato il Decreto 9 marzo 2020 che estende a tutta l’Italia le limitazioni per le aree più colpite

Ancona, 10 Mar – In considerazione dell’attuale emergenza in corso correlata all’evento epidemico del nuovo coronavirus i decreti, le ordinanze e le direttive disponibili promuovono misure di contenimento e di prevenzione e protezione generali, ma alcuni enti regionali e aziende sanitarie cominciano finalmente a fornire, come ha fatto anche la Regione Veneto, alcune informazioni specifiche per affrontare le tematiche relative alla tutela dei lavoratori nelle aziende in relazione al COVID-19.

 

In particolare la Regione Marche ha pubblicato una “Nota informativa per le aziende del territorio marchigiano, nel periodo di epidemia da nuovo coronavirus” in cui ricorda come siano pervenute ai Servizi PSAL dell’ASUR Marche ed alla PF Prevenzione e promozione della salute dell’Agenzia Regionale Sanitaria, “numerose richieste di chiarimenti circa il ruolo delle aziende nell’ambito dell’emergenza in corso e sull’impatto in termini di tutela della salute dei lavoratori”.

E a “chiarimento delle misure da adottare nelle aziende dei vari settori lavorativi”, è stato elaborato il documento “Prevenire la diffusione di COVID-19 nei luoghi di lavoro”, allegato alla nota informativa, che “fornisce alcune indicazioni elementari per datori di lavoro, addetti del Servizio di Prevenzione Protezione (SPP e RSPP), medici competenti, Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (RLS), per la gestione dell’attuale emergenza sanitaria nelle rispettive aziende” con quattro livelli di informazioni:

  1. Alcune raccomandazioni generali per prevenire la diffusione di COVID-19 sul posto di lavoro
  2. Rischi, potenziali o in atto, da COVID-19 negli ambienti di lavoro nell’attuale situazione epidemica
  3. Informazioni generali su COVID-19
  4. Informazioni specifiche sui casi di COVID-19.

Il documento “non ha la pretesa di sostituirsi ai documenti o alle indicazioni già elaborate e messe a disposizione dalle Istituzioni attraverso gli atti Regionali e Nazionali ma si pone l’obiettivo di offrire un contributo semplice per sottolineare come, le realtà produttive del territorio, possono farsi parte attiva nella diffusione capillare e nella sensibilizzazione circa le ‘buone pratiche comportamentali’ da tenere nella lotta alla espansione dell’epidemia”.

 

L’articolo affronta i seguenti argomenti:

  • Le misure generali per la limitazione della diffusione del virus
  • La valutazione dei rischi da COVID-19 negli ambienti di lavoro
  • L’approccio differenziato al rischio da nuovo coronavirus


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Il rischio biologico
Videocorsi in USB - Il rischio biologico
Formazione sui rischi specifici dei lavoratori che operano con agenti biologici del Gruppo 3 (Art. 37 D.Lgs. 81/08)

 

Le misure generali per la limitazione della diffusione del virus

Ci soffermiamo brevemente sul primo punto trattato dal documento e relativo alle raccomandazioni generali.

 

In questa parte si accenna, ad esempio, ad alcune misure che si possono adottare, per limitare la diffusione del virus nei luoghi di lavoro.

 

A questo proposito si ricorda che analogamente a quanto disposto per le Pubbliche Amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del Decreto-Legge n. 6/2020 (Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2020 del 25/2/20), è utile se possibile:

  • “preferire modalità di smart work - lavoro flessibile - lavoro agile per lo svolgimento della propria attività lavorativa, privilegiando tra i destinatori di tale svolgimento i lavoratori portatori di patologie (soggetti più fragili in merito allo sviluppo di eventuali complicanze di COVID19, specialmente patologie respiratorie e cardiache), lavoratori pendolari che usano servizi di trasposto pubblici ed i lavoratori sui quali grava la cura dei figli (anche in relazione ad eventuali ordinanza di chiusura delle scuole d’infanzia e dei servizi di asilo nido);
  • rinviare a data da destinarsi le trasferte di lavoro nelle ‘aree rosse’ Italiane e altre aree in cui è attualmente attivo il focolaio epidemico;
  • limitare le occasioni di incontri congressuali/riunioni a favore di modalità telematiche o di video conferenza;
  • in caso di viaggi improrogabili, consultare il sito del Ministero della Salute per le raccomandazioni per i viaggiatori e il sito dell’OMS per i consigli aggiornati per il traffico internazionale in relazione allo scoppio del nuovo coronavirus 2019-nCoV”.

 

Il documento si sofferma anche su altri temi:

  • promuovere il regolare e accurato lavaggio delle mani da parte di dipendenti ma anche appaltatori, clienti, visitatori
  • promuovere una buona ‘igiene respiratoria’ sul posto di lavoro
  • assicurare una buona pulizia e igiene dei posti di lavoro
  • utilizzo in azienda di sale mense e/o sale adibite a pause/relax
  • obblighi del lavoratore
  • avaggio delle mani

 

La valutazione dei rischi da COVID-19 negli ambienti di lavoro

Il documento fornisce anche una risposta alla presente domanda: “il COVID-19, qualora vi sia esposizione potenziale o attuale in ambiente di lavoro, rientra tra gli agenti di rischio oggetto di valutazione ai sensi del D. Lgs 81/08”?

 

Si indica che il nuovo Coronavirus responsabile del COVID-19 “rientra nella classe dei Coronaviridae elencata tra gli agenti biologici dell’Allegato XLVI del D. Lgs 81/08, con attuale classificazione in gruppo 2. Di ciò il Datore di Lavoro deve tener conto nella Valutazione dei Rischi di cui all’art 271 del D. Lgs 81/08, in analogia ad altri rischi biologici ‘sociali’ che sono invece espressamente previsti nell’allegato XLVI della norma (ad esempio i virus influenzali A, B e C) i quali, in circostanze particolari, possono interessare con un impatto significativo qualunque ambiente di lavoro. Le misure di prevenzione e protezione andranno, di volta in volta del caso, individuate nel rispetto del principio generale di proporzionalità tra entità del rischio e livello delle azioni da porre in essere, sempre in relazione all’evoluzione dell’epidemia e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Autorità competenti”.

 

In riferimento all’attuale situazione di emergenza per il contrasto alla diffusione del COVID-19, “si rimarca che le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con le recenti norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale (decreti, ordinanze circolari ecc.) sono valide al fine di controllare la potenzialità di trasmissione dell’agente ed il rischio di contagio, tanto negli ambienti di vita quanto in quelli di lavoro. Ciascun datore di lavoro con la collaborazione ed il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, dovrà verificare le modalità di adozione di tali indicazioni negli ambienti di lavoro della propria azienda”.

 

Riguardo al tema della valutazione dei rischi è tuttavia rilevante “distinguere le realtà aziendali in cui si ha un uso deliberato di agenti biologici (ad esempio laboratori di ricerca microbiologica) o in cui si ha una possibilità di esposizione, connaturata alla tipologia dell’attività svolta (strutture sanitarie) da tutte le altre attività nelle quali un’esposizione a COVID-19, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell’attività svolta bensì discende esclusivamente dalle peculiari condizioni di contesto epidemiologico”.

 

L’approccio differenziato al rischio da nuovo coronavirus

Il documento distingue dunque due diverse macro-situazioni con approccio differenziato al “rischio da nuovo Coronavirus”.

 

Nel primo caso si parla di “aziende nelle quali esiste a priori un rischio biologico di tipo professionale, per uso deliberato di agenti biologici e/o un rischio biologico di tipo professionale connaturato alla tipologia dell’attività svolta”.

Si ricorda che:

  • “Per le strutture sanitarie e veterinarie trova applicazione specifica l’art. 274 del D. Lgs 81/08
  • Per i laboratori e gli stabulari trova applicazione specifica l’art. 275 del D. Lgs 81/08
  • Per i processi industriali comportanti l’uso di agenti biologici dei gruppi 2,3 e4 trova applicazione specifica l’art. 276 del D. Lgs 81/08”.

 

Il Datore di Lavoro delle aziende relative a questo primo caso “verifica se le misure di prevenzione e protezione, già previste nel Documento di Valutazione dei Rischi e conseguentemente adottate nella realtà operativa, sono adeguate a controllare il rischio biologico per i lavoratori nel contesto epidemiologico attuale, con specifico riferimento al COVID-19”.

Questi i due possibili esiti:

  1. “le misure di prevenzione e protezione già adottate, sono adeguate ai fini del controllo dell’esposizione a COVID- 19 e della sua trasmissione: è sufficiente mantenere un atteggiamento prudente di costante monitoraggio dell’andamento epidemiologico e, se del caso, di un conseguente aggiornamento della valutazione alla luce delle disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale;
  2. le misure di prevenzione e protezione già adottate potrebbero non essere adeguate ai fini del controllo dell’esposizione a COVID-19 e della sua trasmissione: il datore di lavoro, con la collaborazione ed il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, aggiorna la valutazione dei profili di rischio per i lavoratori anche solo potenzialmente interessati, individua ed attua ulteriori misure di prevenzione/protezione e provvede al costante monitoraggio delle disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale in conseguenza dell’andamento epidemiologico”.

 

Il secondo caso riguarda le aziende nelle quali “l’esposizione a COVID-19, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell’attività svolta e presenta gli stessi determinanti di rischio presenti nella popolazione generale”. E questo caso “rappresenta la situazione della stragrande maggioranza dei comparti lavorativi (ad eccezione delle attività menzionate al punto precedente) ovvero casi in cui i determinanti del rischio da COVID-19 sono, per i lavoratori, sovrapponibili a quelli della popolazione generale: il rischio biologico da COVID-19 è quindi riconducibile al concetto di rischio generico e vanno semplicemente applicate e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale, valide per le collettività umane ai fini di contenere la diffusione del virus”.

 

Si segnala poi che:

  • “qualora il rischio generico sia aggravato dalla collocazione geografica del luogo di lavoro in una ‘zona rossa’ ovvero in una ‘zona gialla’ (individuate con specifici atti regionali/nazionali secondo le definizioni del DL n. 6 del 23.02.2020) le criticità correlate al COVID-19 vanno affrontate con approcci ed azioni di livello superiore, secondo le indicazioni di volta in volta emesse dalle Autorità competenti.
  • qualora il rischio generico sia aggravato dalla presenza, entro una data popolazione lavorativa, di casi sospetti, casi probabili, casi accertati o contatti stretti così come definite dagli atti nazionali/regionali del caso (vedi sezione D Informazioni specifiche sui casi di COVID-19), vanno applicate le misure di prevenzione e protezione previste per ciascuno di tali quattro scenari (Allegato 1 alla Circolare del Ministero della Salute emessa in prima versione il 22.01.2020, ultimo aggiornamento del 27.02.2020)”.

È evidente che considerata l’evoluzione della diffusione del contagio, e della normativa di prevenzione, attualmente sia necessario rileggere queste indicazioni con riferimento al recente Decreto del Presidente del Consiglio dell’9 marzo 2020, emanato successivamente alla stesura del documento marchigiano. Decreto che non fa più riferimento a cosiddette zone gialle, rosse o arancioni, ma che estende all’intero territorio italiano le precauzioni e le limitazioni già individuate per le zone più a rischio.

 

Il documento della Regione Marche sottolinea poi “l’importanza del ruolo attivo del Medico Competente a supporto del Datore di Lavoro e dell’organizzazione aziendale nel suo complesso”. E si fa presente che nell’attuale situazione epidemica, “ai fini di contrasto della diffusione del COVID-19, una misura importante è senz’altro rappresentata dal controllo degli accessi agli ambienti di lavoro:

  • “dei soggetti esterni all’organizzazione aziendale (clienti, fornitori di beni e servizi, utenti, visitatori etc.)
  • dei soggetti interni all’azienda che rientrano al lavoro dopo un’assenza per qualunque motivo”.

In occasione del controllo degli accessi, il Datore di Lavoro può legittimamente esigere che vengano fornite informazioni utili alla valutazione e al controllo del rischio di trasmissione e diffusione di COVID-19”.

 

Il documento riporta poi specifiche indicazioni sulla “gestione dell’accesso agli ambienti di lavoro da parte di soggetti esterni all’azienda e soggetti interni all’azienda che rientrano al lavoro dopo un’assenza”.

 

Riportiamo, infine, un utile “schema di gestione dei contatti dei casi”:

 

 

Segnaliamo, in conclusione, che il documento fornisce ulteriori indicazioni e risposte a molte altre domande in materia di contenimento, gestione e prevenzione del virus SARS-CoV-2.

 

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Regione Marche, “ Nota informativa per le aziende del territorio marchigiano, nel periodo di epidemia da nuovo coronavirus”, alla Nota è allegato il documento “Prevenire la diffusione di COVID-19 nei luoghi di lavoro” (formato PDF, 545 kB).

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020)

 

 

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2

 

 



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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Rispondi Autore: Dani Mass immagine like - likes: 0
10/03/2020 (05:46:35)
Buongiorno dott.Menduto, sono un suo assiduo lettore apprezzo molto i suoi articoli; mi permetto di segnalare una falla nello schema ovvero che, al momento, chi è asintomatico non potrà mai sapere se ha il COVID poiché non sono più disponibili tamponi
Rispondi Autore: Marco Grossi immagine like - likes: 0
14/03/2020 (08:00:37)
Lo schema invece mi sembra corretto in quanto si considera il "test di laboratorio" solo in seguito alla comparsa di febbre sintomi respiratori.

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