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Lo sapevi che – L’obbligo di sorveglianza sanitaria su alcol e stupefacenti

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

05/06/2009

L'obbligo assolutamente inderogabile per il datore di lavoro, e il medico competente, di effettuare la sorveglianza sanitaria su alcol e stupefacenti per le mansioni a rischio per i terzi estranei. A cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano.

Lo sapevi che – L’obbligo di sorveglianza sanitaria su alcol e stupefacenti

L'obbligo assolutamente inderogabile per il datore di lavoro, e il medico competente, di effettuare la sorveglianza sanitaria su alcol e stupefacenti per le mansioni a rischio per i terzi estranei. A cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano.

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Sull'obbligo assolutamente inderogabile per il datore di lavoro, e il medico competente, di effettuare la sorveglianza sanitaria su alcol e stupefacenti per le mansioni a rischio per i terzi estranei. A cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano.
 
 
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Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, c.d. “testo unico” di sicurezza del lavoro,  è inequivocabile:
“art. 25. Obblighi del medico competente 
  1. Il medico competente: (...)
    b)  programma  ed  effettua  la  sorveglianza  sanitaria  di  cui all'articolo 41  attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei  rischi  specifici  e  tenendo  in  considerazione  gli indirizzi scientifici piu' avanzati”.
Quindi anche in assenza di linee guida ufficiali, il medico competente procede alla sorveglianza sanitaria osservando gli indirizzi scientifici più avanzati.
 
Il successivo comma 4  dell'articolo 41 è chiarissimo nell'imporre questa sorveglianza sanitaria anche in relazione ad alcol e stupefacenti:
“art. 41. Sorveglianza sanitaria 
  1. La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente: 
    a) nei  casi  previsti  dalla  normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle   indicazioni   fornite  dalla  Commissione consultiva di cui all'articolo 6; 
    b) qualora  il  lavoratore  ne  faccia  richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. 
  2. La sorveglianza sanitaria comprende: 
    a) visita  medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; 
    b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori  ed  esprimere  il  giudizio  di  idoneità  alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla  relativa  normativa,  viene  stabilita, di norma, in una volta l'anno.  Tale  periodicità  può assumere cadenza diversa, stabilita dal  medico  competente  in  funzione  della valutazione del rischio. 
L'organo  di  vigilanza,  con  provvedimento  motivato, può disporre contenuti  e  periodicità  della  sorveglianza  sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; 
    c) visita   medica  su  richiesta  del  lavoratore,  qualora  sia ritenuta  dal  medico  competente correlata ai rischi professionali o alle  sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; 
    d) visita  medica  in  occasione  del  cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica; 
    e) visita  medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. 
  4.  Le  visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di  lavoro,  comprendono  gli  esami  clinici  e biologici e indagini diagnostiche   mirati   al  rischio  ritenuti  necessari  dal  medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite   di   cui  al  comma 2,  lettere a), b)  e d)  sono  altresì finalizzate   alla   verifica  di  assenza  di  condizioni  di  alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 
 
L'accertamento va attuato nel rigoroso rispetto  delle procedure diagnostiche e medico legali per l'accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti dettate dal Provvedimento 18 settembre 2008 recante  “Accordo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dell'Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CU), sul documento recante «Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi». (Rep. Atti n. 178/CSR)” (Gazzetta Ufficiale n. 236 del 8-10-2008). 
 
Il datore di lavoro deve preventivamente comunicare al medico competente l'esistenza delle mansioni a rischio e i nominativi dei lavoratori che svolgono dette mansioni ai sensi del provvedimento 30 ottobre 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2007 di  intesa della Conferenza Stato - Regioni, ai sensi  dell’art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003, con il quale sono stati individuati nell'allegato I una serie di mansioni lavorative  da parte dei lavoratori impegnati in attività di trasporto passeggeri e merci pericolose e in altre mansioni individuate nell'allegato I per i quali diviene obbligatoria la visita preventiva finalizzata all’accertamento di un eventuale uso di sostanze stupefacenti.
 
Il primo atto obbligatorio:
L'art.  4 (Accertamenti sanitari preventivi di screening) dell'intesa è al riguardo chiarissimo:
1. Il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore all'espletamento di mansioni comprese nell'elenco di cui all'Allegato I, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, provvede a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato.  
2. Il medico competente, all’atto dell’assunzione del personale adibito alle mansioni di cui all’allegato 1 e successivamente, con periodicità da rapportare alle condizioni personali del lavoratore in relazione alle mansioni svolte, provvede a verificare l’assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sottoponendolo a specifici tests di screening in grado di evidenziarne l’assunzione, secondo le modalità definite nell’ articolo 8. 
 
L'articolo 8 dell'Intesa citata prevede poi che le procedure diagnostiche e medico-legali definite infine il 18 settembre 2008 dal succitato Accordo lo Stato, le Regioni e le province autonome, ma anche per la fase antecedente il successivo art. 13 (Norme transitorie) era inequivocabile: “1. Fino all'approvazione dell'Accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 8, comma 2, si applicano le procedure e le modalità disciplinate nel decreto del Ministro della sanità 12 luglio 1990, n. 186, per accertare l’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope”.
 
La richiesta di sorveglianza sanitaria al medico competente viene effettuata dal datore di lavoro ai sensi del disposto combinato degli articoli  41 comma 4 D.Lgs. n. 81/2008 e 4 comma 1 dell'Intesa Stato Regioni del 30 ottobre 2007, nonché del provvedimento in materia di l'individuazione delle procedure diagnostiche e medico legali per l'accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti del 18 settembre 2008.
In tal modo il datore di lavoro il dirigente avrà correttamente adempiuto all'obbligo di cui all'18 del D.Lgs. n. 81/2008 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente), ai sensi del quale “il  datore  di  lavoro,  che  esercita  le  attività  di  cui all'articolo 3,  e  i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività  secondo  le  attribuzioni  e competenze ad essi conferite, devono:  g)  richiedere  al  medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto”; evitando la sanzione di cui all'art. 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) ai sensi del quale “4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: ..  a)  con  l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a 3.000   euro   per   la   violazione   degli   articoli 18,  comma 1, lettere (...) g)”,
 
Qualora il medico competente non procedesse con la sorveglianza sanitaria di legge (e lo stesso ragionamento fatto per gli stupefacenti vale anche per l'alcolismo, per il quale si veda l'intesa Stato Regioni 16 marzo 2006  in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125,da applicarsi analogicamente con modalità simili a quanto da farsi in materia di stupefacenti, con modalità di sorveglianza sanitaria da effettuarsi con atti medici fondati sugli indirizzi scientifici più avanzati, perché il medico competente, a pena di sanzione penale, deve in base all'articolo 25 comma 1 lettera b del d.lgs. n. 81/2008 effettuare la sorveglianza sanitaria innanzitutto in base agli indirizzi scientifici più avanzata, che deve obbligatoriamente conoscere) violerebbe l'art. 25 comma 1 lettera b) in relazione all'art. 41 comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008, incorrendo nella sanzione di cui all'art. 58 (Sanzioni per il medico competente): “1. Il medico competente è punito: (...) b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro  per  la  violazione  dell'articolo 25,  comma 1, lettere (...) e g);”.
 
 
Si vedano anche le normative regionali pubblicate finora sull'argomento:
 
Regione Emilia Romagna - Giunta Regionale - Delibera del 23 febbraio 2009- Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi ai sensi dell’Intesa Stato/Regioni (Provvedimento n. 99/CU del 30/10/2007) e dell’Accordo Stato/Regioni (rep. atti n. 178 del 18 settembre 2008). Ulteriori indicazioni regionali.
 
Regione Lombardia - Giunta Regionale - Direzione Generale Sanità - Protocollo H1.2009.0002333 del 22 gennaio 2009 - indicazioni operative in ordine all’applicazione delle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi.
 
Regione Toscana - Direzione Generale del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà- Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi ai sensi dell’Intesa Stato/Regioni (Provvedimento n. 99/CU del 30/10/2007) e dell’Accordo Stato/Regioni (rep. atti n. 178 del 18 settembre 2008).


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Rispondi Autore: MASSIMILIANO D'AGOSTINI immagine like - likes: 0
20/02/2015 (09:45:00)
Buongiorno, in riferimento all'articolo pongo la seguente domanda: Anche il Datore di lavoro che utilizza carrelli elevatori o piattaforme aeree è obbligato alla sorveglianza sanitaria atta a stabilire l'assenza di sostanze psicotrope o alcol?
Grazie
Rispondi Autore: Arosio Cristiano immagine like - likes: 0
09/10/2015 (11:17:20)
Buongiorno,
nel caso un datore di lavoro sia anche utilizzatore di attrezzature che comportino la ricerca di droghe (camionista , carrellista, ecc.) deve anch'egli fare la sorveglianza sanitaria come per i dipendenti? Idem dovrà fare per esempio per la guida del carrello elevatore il relativo corso?
Grazie

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