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Le sostanze pericolose e il monitoraggio biologico nei luoghi di lavoro

Le sostanze pericolose e il monitoraggio biologico nei luoghi di lavoro
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

30/04/2025

Una guida dell’Agenzia europea EU-OSHA si sofferma sul monitoraggio biologico per la valutazione dell'esposizione a sostanze pericolose sul luogo di lavoro. Come impostare un programma di biomonitoraggio.

Le sostanze pericolose e il monitoraggio biologico nei luoghi di lavoro

Una guida dell’Agenzia europea EU-OSHA si sofferma sul monitoraggio biologico per la valutazione dell'esposizione a sostanze pericolose sul luogo di lavoro. Come impostare un programma di biomonitoraggio.


Bilbao, 30 Apr – Le sostanze pericolose - qualsiasi liquido, gas o solido che mette a repentaglio la salute o la sicurezza dei lavoratori - sono presenti, come ricordato in uno spazio web dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ( EU-OSHA), in quasi tutti gli ambienti di lavoro. E solo in Europa, milioni di lavoratori entrano quotidianamente in contatto con agenti chimici o biologici che possono rivelarsi dannosi.

 

Partendo dalla constatazione che il biomonitoraggio occupazionale sia un importante strumento per la valutazione dell’esposizione alle sostanze chimiche sul luogo di lavoro, l’Agenzia europea ha commissionato e pubblicato la guida, in inglese, dal titolo “Biological monitoring at work: guidance for OSH experts and workplaces” (Monitoraggio biologico sul luogo di lavoro: orientamenti per gli esperti in materia di SSL e i luoghi di lavoro).

 

 

Il documento, curato da Elke Schneider (EU-OSHA), offre ai professionisti SSL e ai dirigenti/datori di lavoro informazioni su come istituire e gestire un programma di biomonitoraggio e utilizzare i risultati per migliorare la prevenzione.

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:

  • Le sostanze pericolose e l’impostazione un programma di biomonitoraggio
  • Le sostanze pericolose e lo scopo del biomonitoraggio
  • L’indice del documento EU-OSHA


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Le sostanze pericolose e l’impostazione un programma di biomonitoraggio

Il documento europeo si sofferma su come impostare un programma di biomonitoraggio.

 

Si indica che nella creazione di un programma di questo tipo possono essere coinvolti diversi attori. Ad esempio il datore di lavoro, il medico del lavoro o il servizio di medicina del lavoro, i professionisti della SSL, i lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori, i laboratori che effettuano le analisi, …. E ciascuno ha ruoli e responsabilità diversi e un diverso accesso ai dati generati dal monitoraggio biologico.

 

Affinché le sfide del monitoraggio biologico siano comprese da tutte le persone interessate alla sua attuazione, si raccomanda che l'équipe di medicina del lavoro o il medico del lavoro forniscano informazioni chiare e adeguate a tutti i partner coinvolti.

 

Si ricorda poi che la legislazione o le norme nazionali possono stabilire i requisiti per l'esecuzione del biomonitoraggio e per le persone che lo definiscono, lo gestiscono o lo attuano, nonché per i laboratori che effettuano le analisi. Si raccomanda pertanto di verificare la legislazione nazionale per gli eventuali biomonitoraggi che risultassero obbligatori e per requisiti richiesti degli esperti coinvolti.

 

Ai datori di lavoro si segnala che per ogni lavoratore sottoposto al programma di biomonitoraggio è bene fornire al medico del lavoro o ad altro esperto SSL che intraprende o supervisiona la sorveglianza sanitaria, la valutazione dell'esposizione e il biomonitoraggio (come stabilito dai requisiti e dalle prassi nazionali), le seguenti informazioni:

  • Nome, data di nascita, sesso alla nascita e indirizzo di residenza attuale del lavoratore.
  • Un elenco delle sostanze chimiche pericolose a cui il lavoratore è o sarà potenzialmente esposto e le date dell'ultimo utilizzo o della possibile esposizione a tali sostanze.
  • Un elenco delle sostanze chimiche utilizzate in precedenza.
  • Il lavoro che il lavoratore sta svolgendo o svolgerà e ciò che ha fatto scattare l'obbligo di sorveglianza sanitaria o di biomonitoraggio. 
  • Se il lavoratore ha iniziato il lavoro, da quanto tempo lo svolge.
  • Le schede di sicurezza delle sostanze chimiche o qualsiasi altra documentazione utile.
  • I rapporti di valutazione del rischio sul luogo di lavoro e i risultati di qualsiasi monitoraggio dell'aria effettuato sul luogo di lavoro.

 

Queste informazioni sono fondamentali per consentire al professionista di comprendere tutte le situazioni in cui potrebbe verificarsi un'esposizione sul luogo di lavoro.

 

Le sostanze pericolose e lo scopo del biomonitoraggio

Riguardo allo scopo del biomonitoraggio – tenendo conto, comunque, di quanto indicato dalla normativa nazionale riguardo agli obblighi in materia – si indica che la questione fondamentale da considerare è se il biomonitoraggio avrà un valore pratico nella valutazione dei rischi da sostanze chimiche e/o nel controllo dell'esposizione a tali sostanze.

 

In particolare, l'uso del biomonitoraggio per la valutazione dell'esposizione deve essere preso in considerazione quando si applicano tutti i seguenti criteri:

  • fornisce informazioni aggiuntive rispetto a quelle già disponibili attraverso il rispetto delle normative e il monitoraggio dell'aria;
  • fornirà informazioni utili sulla valutazione dell'esposizione che saranno di aiuto nella valutazione delle misure di prevenzione;
  • esiste una strategia di campionamento e una tecnica analitica appropriata, che preferibilmente preveda un campionamento non invasivo (ad esempio nelle urine o nel respiro piuttosto che nel sangue, se ciò comporta un'efficacia comparabile);
  • vi siano criteri chiari per l'interpretazione dei risultati.

 

L’indice del documento EU-OSHA

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento “Biological monitoring at work: guidance for OSH experts and workplaces” e ne riportiamo l’indice:

 

Introduction

 

Definitions

Health surveillance

Biological monitoring/biomonitoring

Biological limit value

Biological guidance value

 

Background

Relation to air monitoring

Criteria for the application of biomonitoring

Conclusions drawn from biological monitoring

Ethical issues

Consent

Requirements on those who carry out health surveillance and biological monitoring

 

How to set up a biomonitoring programme

Information for employers who want to set up a biomonitoring programme

Defining the purpose of biomonitoring

Consultation on the programme with workers or their representatives

Discussing and agreeing on the programme with the individual workers concerned

 

Managing a workplace biomonitoring programme

Who should be subjected to biomonitoring?

Selection of biomonitoring methods

Choice of test parameter

Sampling

Quality assurance

 

What elements must be taken into consideration to interpret the results of occupational biomonitoring?

Biomonitoring for prevention

Action in case of a health problem or exceedance of a BLV

Health surveillance and biomonitoring after the end of exposure

 

Record-keeping

Individual records

Collective results

 

Information about biomonitoring results to the concerned parties

Worker information

Information to the employer

 

Costs

 

Information for workers

When do I need health surveillance including biomonitoring?

Who carries out biomonitoring and monitors my health?

Who pays for biomonitoring or health surveillance?

What is a biomonitoring report and what is in it?

Do I have to undergo health surveillance and biomonitoring?

 

References

 

ANNEX 1

Choice of test parameter

 

 

RTM

 

 

Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, “Biological monitoring at work: guidance for OSH experts and workplaces”, documento in lingua inglese, a cura di Elke Schneider (EU-OSHA), edizione 2025.

 



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