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Le imprese agricole e la semplificazione della sorveglianza sanitaria

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Agricoltura
Formazione specifica per gli operatori del settore agricolo (D. Lgs. n. 81, 9 aprile 2008, Art. 37 Accordo Stato-Regioni 21/12/2011)

 

Foggia, 27 Nov – Se il Decreto legislativo 81/2008 attribuisce al medico competente un ruolo innovativo e qualitativamente molto importante per la gestione della salute nei luoghi di lavoro, ad esempio con la partecipazione alla valutazione dei rischi, è specialmente con la sorveglianza sanitaria che il medico può contribuire ad un’effettiva prevenzione e riduzione di malattie professionali e infortuni.

Tuttavia ci sono alcuni comparti, come quello dell’agricoltura, in cui una buona parte della popolazione lavorativa risulta spesso esclusa dall’obbligo di sorveglianza sanitaria.

 

Proprio per tornare a parlare di sorveglianza sanitaria e agricoltura ci soffermiamo oggi su una relazione al convegno “La prevenzione e la salvaguardia di chi lavora e produce in agricoltura. I piani nazionale e regionali 2014 – 2018: attività e prospettive”, che si è tenuto a Foggia dal 28 al 29 aprile 2017 durante la 68^ Fiera Internazionale dell’Agricoltura e della Zootecnia.

 

In “La semplificazione della sorveglianza sanitaria per le imprese agricole – Il Piano della Prevenzione in agricoltura del Veneto”, a cura della Dr.ssa Manuela Peruzzi (Referente PRP Veneto 2014 – 2018 - SPISAL Aulss 9 scaligera – Verona) ci si sofferma in particolare su alcuni punti rilevanti del piano di prevenzione agricoltura del Veneto:

- la sorveglianza sanitaria;

- l’emergenza sicurezza trattori;

- l’intervento negli istituti agrari del veneto e alternanza scuola lavoro. 

 

L’intervento, che vi invitiamo a visionare integralmente, riporta innanzitutto alcuni dati sulle aziende agricole e sulla sorveglianza sanitaria in agricoltura, con particolare riferimento al Veneto e riporta indicazioni normative sulla semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria.

 

Si ricorda, ad esempio, che il D.Lgs 81/2008, art. 3 c. 13 riporta “la necessità di emanare disposizioni per semplificare l’attività di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria... per le imprese del settore agricolo che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le 50gg/anno”.

 

Ed infatti – continua il relatore – si è arrivati al Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 di semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria e di formazione per lavoratori stagionali.

Un decreto che “si applica ai lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda non più di 50gg./anno, limitatamente a lavorazioni generiche semplici non richiedenti specifici requisiti professionali”.

 

Inoltre la legge n° 98/2013 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, contiene l’articolo 35 che modifica il D.Lgs. 81/2008 e che fa riferimento ad un futuro decreto ancora atteso.

 

Art. 35. Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata

 

1. All’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

(…)

13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.».

 

Più nel dettaglio si indica che il decreto interministeriale del 27 marzo 2013 prevede:

1. “Un controllo sanitario mediante visita medica preventiva effettuata dal medico competente o dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL, per lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda non più di 50 giornate lavorative, addetti a lavorazioni generiche semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali. La visita ha validità biennale e per più aziende, non si prevede il sopralluogo del medico competente.

 2. La sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischi specifici (“art. 2 c1 In relazione alle lavorazioni di cui al comma 1 dell’art. 1, ad eccezione di quelle che comportano esposizione a rischi specifici…”.

 

La relazione si sofferma poi sulla relazione tra il Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 e l’art. 41 del D.Lgs 81/2008.

 

Infatti l’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 “definisce cosa è la sorveglianza sanitaria e quando è obbligatoria, rimandando la sanzione all’art. 18 comma 1 lett. a) o g) in quanto l’art. 41 non è sanzionato”. Ma è possibile tuttavia “fare riferimento all’art. 18 comma 1 lett. a) o g), in combinato disposto all’art. 41 e a sua volta al DM 2013, contestando il mancato controllo sanitario per lavorazioni generiche semplici… previsto solo dal DM e non previsto dal D. Lgs.81”? Inoltre si può “estendere l’applicazione di una norma a valenza penale ad una di carattere amministrativo se manca il riferimento diretto”? E neppure “è possibile per l’inosservanza al Decreto Ministeriale, fare riferimento all’art. 3 comma 13 del Decreto Lgs. 81/2008, in quanto non prevede sanzioni”.

Dunque, conclude il relatore, sono ancora molti i dubbi, ad esempio sulle sanzioni, e le difficoltà applicative

 

Ricordando poi che l’art. 41 ritiene la sorveglianza sanitaria “obbligatoria solo nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente”, vengono ricordati gli articoli del D.Lgs. 81/2008 che prevedono obbligo di sorveglianza sanitaria. Ne ricordiamo alcuni: Art. 168 - movimentazione manuale di carichi e sovraccarico biomeccanico, Art. 176 – videoterminali, Art. 196 - rumore superiore agli 85 db, Art. 204 - vibrazioni superiori al livello di azione 2,5m/s2 mano braccio e 0,5 m/s2 c. intero, Art. 229 - agenti chimici (impiego di prodotti chimici o esposizione a polveri, fumi, vapori), Art. 242 - agenti cancerogeni e mutageni, Art. 259 – amianto, Art. 279 - agenti biologici, …

 

La relazione si sofferma poi sul lavoro agricolo stagionale e la valutazione del rischio per la sorveglianza sanitaria, ad esempio con mansione prevalentemente relativa alla raccolta di frutta e verdura senza uso di macchine e attrezzature. E con rischi legati alla movimentazione delle cassette, carriole, … o a movimenti ripetuti, …. E un livello di esposizione variabile in relazione alle misure organizzative semplici e tempi di esposizione fluttuanti e diluiti nell’arco dell’annata agraria, inferiori ai tempi di esposizione di norma calcolati per anno e per otto ore giornaliere. Il relatore si chiede: “quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria”?

 

La relazione si sofferma poi sui rischi a cui sono esposti i lavoratori addetti alla raccolta, ad esempio “movimentazione dei carichi, movimenti ripetuti, microclima severo, radiazioni solari”. “Le misure di prevenzione possono ridurre il livello di rischio”? E il “livello di rischio raggiunto è sotto il livello di attenzione che mi esonera dall’obbligo di sorveglianza sanitaria”?

 

Concludiamo ricordando che l’articolo riporta ulteriori indicazioni sulla semplificazione degli adempimenti per la sorveglianza sanitaria e si sofferma anche sull’emergenza relativa alla sicurezza dei trattori e alle indicazioni relative alla formazione alla sicurezza obbligatoria nelle scuole, alla riforma scolastica e all’alternanza scuola lavoro.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

La semplificazione della sorveglianza sanitaria per le imprese agricole – Il Piano della Prevenzione in agricoltura del Veneto”, a cura della Dr.ssa Manuela Peruzzi (Referente PRP Veneto 2014 – 2018 - SPISAL Aulss 9 scaligera – Verona), intervento al convegno “La prevenzione e la salvaguardia di chi lavora e produce in agricoltura. I piani nazionale e regionali 2014 – 2018: attività e prospettive” (formato PDF, 4.79 MB).

 

 

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