Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Istituito il SINP ... ma dove sono i medici del lavoro e competenti?

Istituito il SINP ... ma dove sono i medici del lavoro e competenti?

Autore:

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

12/10/2016

In vigore da oggi il Decreto Ministero del lavoro del 25 maggio 2016 n. 183 riguardante l’istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). A cura di Ernesto Ramistella.

Istituito il SINP ... ma dove sono i medici del lavoro e competenti?

In vigore da oggi il Decreto Ministero del lavoro del 25 maggio 2016 n. 183 riguardante l’istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). A cura di Ernesto Ramistella.


Sulla G.U. del 26 settembre 2016 è stato pubblicato il decreto del Ministero del lavoro del 25 maggio 2016 n. 183, riguardante l’istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) e le regole per il suo funzionamento. Il decreto entrerà in vigore oggi 12 ottobre.

 

Il SINP, previsto nell’articolo 8 del D. Lgs. 81/2008, è un organo costituito dai Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Salute, dell’Interno, dalle Regioni e dall’INAIL. La sua gestione tecnico-informatica sarà resa operativa grazie all’infrastruttura informatica dell’INAIL e resa disponibile via web per ciascun Ente partecipante. L’Ente assicuratore è stato individuato anche come titolare del trattamento dei dati sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (delicata questione sulla quale erano state poste riserve, da parte dell’autorità garante della privacy, che avevano ritardato l’emanazione del decreto di istituzione). Il regolamento stabilisce le modalità di trattamento dei dati con grande attenzione a garantire correttezza e riservatezza dei flussi informativi.

 

 

Pubblicità
Kit di aggiornamento QCPR per Manichino Little Anne per formazione primo soccorso
Attrezzature e presidi - Kit di aggiornamento QCPR per Manichino Little Anne per formazione primo soccorso
Aggiornate il vostro Little Anne per aggiungere la funzione di feedback QCPR. Il kit può essere utilizzato con qualunque versione di Little Anne.

 

Il sistema informativo nasce con l’obiettivo di raccogliere sistematicamente tutti i dati relativi a infortuni e malattie professionali nel nostro Paese, allo scopo di  valutare l’efficacia e orientare le attività di vigilanza attraverso l’utilizzo integrato di tutte le informazioni disponibili nei database dei vari enti del settore.

 

I flussi informativi dovrebbero riguardare il panorama del sistema produttivo del nostro Paese e i relativi rischi occupazionali per la salute e sicurezza dei lavoratori; al tempo stesso si cercherà di monitorare e stabilire l’efficacia delle azioni istituzionali di prevenzione messe in atto nelle varie regioni.

 

Per quanto riguarda il coordinamento del sistema, viene istituito, un tavolo tecnico cui prendono parte funzionari ministeriali (Ministero del lavoro, della Salute, della Pubblica Amministrazione, dell’Interno, della Difesa, delle Finanze), rappresentanti dell’INAIL e delle Regioni.

 

Nell’Allegato E  sono indicati i “fruitori” del sistema e le prerogative di accesso e di analisi dei dati del quadro produttivo e dei rischi lavorativi, raccolti in buona parte grazie al contributo dei medici competenti mediante la compilazione dell’ Allegato 3B del D.Lgs 81/08. Tali informazioni potranno quindi essere elaborate a livello locale e nazionale con finalità di programmazione delle attività ispettive e di vigilanza e a scopi statistici, scientifici o conoscitivi.

In occasione dell’ultima Convention dei Medici Competenti, tenutasi quest’anno a Napoli nel mese di Aprile, uno dei punti del documento conclusivo riguardava proprio l’istituzione del SINP, rimandata ormai da troppo tempo (“Tempestiva istituzione del Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione (SINP) prevedendo la collaborazione paritaria delle Società scientifiche e dei professionisti del settore”), per cui non si può che salutare positivamente questo decreto applicativo.

 

Come siamo ormai abituati constatare, ancora una volta il sistema istituito appare autoreferenziale e tutto interno alla Pubblica Amministrazione, con scarsissime (quasi nulle) ricadute sull’attività professionale dei medici competenti, delle società scientifiche e dei tecnici del settore.

 

Un ampio spazio viene destinato ai rappresentanti degli organi di vigilanza in assenza di aperture agli operatori sanitari che svolgono la loro attività professionale quotidiana sul territorio e dalla possibile consultazione dei flussi informativi vengono escluse persino le parti sociali.  Impossibile non rimarcare la totale assenza nel SINP delle società scientifiche e delle associazioni professionali dei medici competenti, nonostante le ripetute affermazioni pubbliche di illustri rappresentanti sull'importanza del coinvolgimento dei medici del lavoro. Appare persino pleonastico ricordare la maniera coercitiva con cui i medici competenti devono fornire i dati dell’ Allegato 3B ma, oltre alla “collaborazione” imposta, si prospetta infine la loro eliminazione taglio dai soggetti fruitori e gestori del funzionamento e dei risultati del SINP.

 

Eppure nel SINP i medici competenti (meglio definiti come “medici occupazionali”) rappresentano una fonte di dati rilevante, rivestendo quindi una funzione fondamentale, per la capillarità della loro presenza sul territorio e per le informazioni che solo loro, pur non appartenendo alla Pubblica Amministrazione, possono fornire.

 

In definitiva, ferma restando la soddisfazione per l’implementazione di un sistema informativo abbastanza peculiare e dalle potenzialità formidabili (non risulta ci siano molti altri esempi nei paesi europei e dell’occidente industrializzato), si ritiene opportuno far presente che i flussi informativi del SINP dovrebbero essere resi fruibili anche da parte delle società scientifiche di Medicina del Lavoro e delle associazioni di medici competenti e che si rende necessario e indispensabile prevedere una partecipazione costante di una rappresentanza dei medici occupazionali al tavolo tecnico costituito per il funzionamento del sistema.

 

Ernesto Ramistella

Coordinatore Nazionale AproMel SIMLII

 

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Ministero della Salute, Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Decreto 25 maggio 2016, n. 183 - Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.




Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Rispondi Autore: Giorgio Tiberi immagine like - likes: 0
12/10/2016 (09:19:33)
Buongiorno dr. Ramistella, sono un ex-medico competente (cancellato dall'elenco nazionale di mia volontà per non essermi sottomesso alla "gabella" dei crediti formativi obbligatori in modalità uniche in tutto il mondo medico), ho iniziato l'attività in tempi non sospetti dove tutto quello che oggigiorno viene legislativamente richiesto (partecipazione del mc al DVR, sopralluoghi, ecc.) veniva già fatto normalmente (ante 277/91), facendo parte dell'IStituto di Medicina del Lavoro del CTO di Torino. Dopo è successo di tutto, soprattutto la nostra classe (i mc) non ha saputo reggere l'impatto con le nuove realtà, siamo stati surclassati di ogni altra figura professionale, non abbiamo mai dimostrato un minimo di coesione corporativa, fosse anche con uno sciopero dimostrativa, xchè ognuno curava il suo orticello o quello della struttura (Centri medici) di cui faceva parte, abbiamo lasciato agli ingegneri un campo vastissimo di applicazioni sulla prevenzione che ci riguardava, abbiamo permesso che ci venissero imposti, ed in quale modo, anacronistici obblighi ulteriori come l'allegato 3B o la spedizione di cartelle cliniche di lavoratori cessati a recapiti sulla cui conservazione tutti hanno sempre nutrito seri dubbi...ecc. ..ecc. ecc..Allora la domanda sorge spontanea : COSA ABBIAMO DA LAMENTARCI SE NESSUNO PIU' CI CONSIDERA O CI CHIAMA A FAR PARTE DI QUALSIASI ASSEMBLEA DECISIONALE? Grazie e cordiali saluti, Giorgio Tiberi
Rispondi Autore: Massimo Ughi immagine like - likes: 0
13/10/2016 (09:46:11)
Buongiorno,
se non sbaglio il SINP, tra le altre cose, dovrebbe permettere di adempierea quanto previsto dall'art. 18 comma 1 lettera r) relativamente alla comunicazione verso INAIL degli infortuni con assenza di almeno un giorno (sostanzialmente il vero superamento del registro infortuni dopo la "improvvisa" eliminazione senza sostituzione del registro stesso operata nel dicembre scorso. Quindi (mi) chiedo: vesto che la mncata comunicazione degli infortuni con assenza inferiore a un giorno (quindi anche quelli non necessitanti di denuncia) è sanzionabile e che ora il SINP è istituito, nella pratica come (e da quando) dobbiamo iniziare ad adempiere in tal senso?
Grazie in anticipo a chi mi aiuterà a trovare la risposta.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Lavoro notturno: comprendere meglio i rischi per adottare misure preventive

Settimana europea contro il cancro: i rischi nel settore socio-sanitario

Esposizione ad agenti sensibilizzanti cutanei: differenze di sesso e genere

Allergie e lavoro: esposizione a pollini nei lavoratori outdoor e indoor


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

30GIU

Addio all'Ing. Gerardo Porreca

27GIU

I nuovi incontri, tavoli e confronti sulla salute e sicurezza sul lavoro

25GIU

Ondate di calore: attivo il numero di pubblica utilità 1500

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
01/07/2025: International Telecommunications Union (ITU), World Bureau Alliance (WBA) - Greening Digital Companies 2025: Monitoring emissions and climate commitments
01/07/2025: Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125 - Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilita'. 
30/06/2025: Imparare dagli errori – Quando le temperature esterne si alzano – le schede di Infor.mo. 15686 e 16699
30/06/2025: EU-OSHA - Labour identification cards and their use for occupational safety and health - Tessera di identificazione dei lavoratori e loro utilizzo per la salute e la sicurezza sul lavoro
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


RISCHIO ELETTRICO

Lavoro su alberi con funi: i pericoli per gli operatori e la prevenzione


LUOGHI DI LAVORO

Prevenzione integrata: tutela dell’ambiente interno ed esterno all’impresa


MANUTENZIONI E VERIFICHE PERIODICHE

Sicurezza dei manutentori: quali sono le principali regole da seguire?


ATTREZZATURE E MACCHINE

Conference proceedings, sistemi innovativi e sicurezza macchine


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità