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Il medico competente e le strutture private convenzionate

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

06/04/2012

Un intervento affronta le implicazioni professionali, organizzative, giuridiche e medico legali dell’attività del medico competente nell’ambito di strutture private convenzionate con il datore di lavoro.

Il medico competente e le strutture private convenzionate

Un intervento affronta le implicazioni professionali, organizzative, giuridiche e medico legali dell’attività del medico competente nell’ambito di strutture private convenzionate con il datore di lavoro.

Roma, 6 Apr – PuntoSicuro si è già soffermato nei mesi scorsi sul alcuni interventi – pubblicati nel numero di ottobre/dicembre 2010 del Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia - inseriti nella sezione dedicata al “nuovo ruolo del medico competente, fra strumenti di tutela e opportunità di crescita”.
Ruolo che, come abbiamo più volte sottolineato sul nostro giornale, il Decreto legislativo 81/2008 ha ulteriormente qualificato e sottolineato con la partecipazione attiva al processo di valutazione dei rischi.
 
Dopo aver parlato di profili di responsabilità del medico competente, anche in relazione ad una rassegna di condanne e assoluzioni della Cassazione, ci soffermiamo oggi sulle implicazioni del lavoro del medico nell’ambito di strutture convenzionate con il datore di lavoro.
 


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In “Il Medico Competente operativo nell’ambito di strutture convenzionate con il Datore di Lavoro (D.Lgs. 81/08, art. 39 comma 2 lettera a): implicazioni professionali, organizzative, giuridiche e medico legali” – a cura di Graziano Frigeri (Euronorma) – si ricorda che il D.Lgs. 81/08 prevede la possibilità che il Medico Competente operi anche come dipendente o collaboratore di un struttura privata convenzionata con l’imprenditore per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria.
 
In particolare l’ attività del Medico Competente può svolgersi secondo le “seguenti modalità:
- dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;
- libero professionista;
- dipendente del datore di lavoro”.
In Italia, “al contrario degli altri Paesi dell’UE, ha tuttavia finora prevalso la figura del Medico Competente libero professionista, anche se nel settore sanitario pubblico e, raramente, in quello privato, compare anche la figura del Medico Competente dipendente della struttura stessa”. Tuttavia sono in aumento “le singole Aziende (e recentemente anche le Pubbliche Amministrazioni) che si affidano, per l’esecuzione della Sorveglianza Sanitaria, a strutture private anche mediante l’indizione di gare d’appalto basate a volte solo sul prezzo inferiore, ma sempre più spesso sull’offerta economica più vantaggiosa, intesa come combinazione di qualità del servizio e prezzo”.
 
Loscopo di questo intervento è proprio quello di discutere le implicazioni e le opportunità, derivanti:
- “per un’Azienda, dalla scelta di avvalersi di una struttura per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria per i propri lavoratori;
- per il singolo Medico Competente, di scegliere di operare in un struttura piuttosto che come libero professionista ‘puro’, tenendo presente anche il punto di vista dell’Organo di Vigilanza”.
 
Nell’articolo, che vi invitiamo a visionare, l’autore si sofferma sulle strutture private con riferimento specifico a:
-poliambulatorio specialistico: “in cui, tra gli altri, operano anche Medici Specialisti in Medicina del Lavoro”;
-studio specializzato in prestazioni di sicurezza sul lavoro, a sua volta convenzionato con Medici Competenti cui  “passa”  le Aziende;
-studio medico associato composto da soli Medici Competenti;
-struttura privata specializzata in sicurezza e medicina del lavoro, con Medici Competenti dipendenti o collaboratori.
 
Per ognuna di queste possibilità sono elencate le caratteristiche, i vantaggi e gli svantaggi dal punto di vista dell’azienda e del singolo medico competente.
Ricordiamo solamente che la quarta opzione (struttura privata specializzata) è poco diffusa in Italia, “mentre rappresenta la forma di servizio prevalente nella maggioranza dei Paesi dell’Unione Europea, in particolare della ‘Vecchia Europa’”.
Quando l’Azienda cliente è seguita in modalità “full service”, il Medico Competente e l’RSPP, “insieme al restante personale tecnico, lavorano effettivamente ‘fianco a fianco’ nella valutazione dei rischi, nella redazione del documento, nella formazione e nella risoluzione dei casi difficili (come ad esempio le idoneità complesse) e i Medici Competenti con minore esperienza sul campo (ad esempio i neospecialisti) possono trovare costante supporto sia nella Direzione Sanitaria che nei Colleghi più esperti”.
 Tuttavia dal punto di vista dell’Organo di Vigilanza, confrontarsi con una struttura dotata di una propria specificità tecnico professionale, una Direzione Sanitaria (spesso rappresentata da ex Dirigenti Sanitari di Medicina del Lavoro del Servizio Pubblico) e quindi una riconosciuta autorevolezza, può essere certamente più impegnativo che ‘trattare’ con i singoli Medici Competenti”.
 
Al termine della disamina sulle implicazioni delle diverse scelte, l’autore conclude che in linea di massima “la scelta da parte di una Azienda di avvalersi, per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria, direttamente di Medici Competenti liberi professionisti, ovvero di ricorrere ad una struttura complessa, dipende molto oltreché da considerazioni economiche e di mercato, anche dalla impostazione aziendale in termini di gestione delle risorse umane e di organizzazione del lavoro e della sicurezza”.
 
Infatti al di là della dimensione aziendale, le aziende con una impostazione gestionale più “tradizionale” – “tendente al diretto e continuo controllo (compreso a volte più o meno pressanti tentativi di condizionamento) da parte dell’Ufficio Personale della attività del Medico Competente (per le implicazioni che questa può nell’organizzazione del lavoro aziendale)”-  tenderanno a privilegiare “la soluzione del libero professionista puro, per definizione ‘solo’ e in quanto tale potenzialmente meno tutelato”.
 
Inveceaziende con maggiore interesse ad acquisire “non solo singole prestazioni professionali, ma soluzioni anche di tipo gestionale ed organizzativo, fino all’affidamento ‘full service’, preferiranno invece la soluzione rappresentata dalla struttura”. E in questi casi la soluzione della “struttura specializzata” potrà offrire “maggiori garanzie di qualità, sia di tipo organizzativo gestionale, che professionale”.
Bisogna poi considerare che l’affidare il servizio ad una “struttura specializzata, eventualmente certificata, costituisce una maggiore garanzia sul risultato e, se l’Azienda ha implementato un Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute del Lavoro, la struttura cui si affida la Sorveglianza Sanitaria entra a fa parte del SGSL stesso”.
 
Ragionando ora, invece, dal punto di vista del Medico Competente, “la scelta di operare come libero professionista puro, oppure nell’ambito di una struttura organizzata, dipende da molti fattori”.
In questo caso prima ancora che una scelta organizzativa od economica, si tratta di “una scelta ‘di vita professionale’ legata anche alle proprie inclinazioni ed impostazioni personali e relazionali”.
Riguardo alla qualità del lavoro e alle opportunità di crescita professionale, “il Medico che, optando per lavorare nell’ambito di una organizzazione, sceglie la struttura specializzata, può contare sulla possibilità di confronto e collaborazione con altri Colleghi Medici Competenti, sul supporto fornito da una Direzione Sanitaria Competente (anche in occasione del confronto con l’Azienda stessa e con l’Organo di Vigilanza), sulla possibilità di interagire direttamente e in continuo con il RSPP e il restante personale tecnico appartenente alla struttura incaricato della effettuazione delle prestazioni di sicurezza”.
 
 
“Il Medico Competente operativo nell’ambito di strutture convenzionate con il Datore di Lavoro (D.Lgs. 81/08, art. 39 comma 2 lettera a): implicazioni professionali, organizzative, giuridiche e medico legali” , a cura di Graziano Frigeri (Euronorma), in Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, Volume XXXII n°4, ottobre/dicembre 2010 (formato PDF, 70 kB).
 
 
RTM
 
 
 


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