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Coronavirus: indicazioni per datori di lavoro e medici competenti

Coronavirus: indicazioni per datori di lavoro e medici competenti
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

13/03/2020

L’Azienda USL Umbria 2 pubblica indicazioni per le aziende non sanitarie e attività produttive in genere del proprio territorio ai fini dell’adozione di misure per il contenimento dell’infezione da Coronavirus. Datori di lavoro, DVR e medici competenti.

Coronavirus: indicazioni per datori di lavoro e medici competenti

L’Azienda USL Umbria 2 pubblica indicazioni per le aziende non sanitarie e attività produttive in genere del proprio territorio ai fini dell’adozione di misure per il contenimento dell’infezione da Coronavirus. Datori di lavoro, DVR e medici competenti.


Terni, 13 Mar – Finalmente, come abbiamo auspicato durante la fase iniziale dell’emergenza COVID-19, sono ormai sempre più le aziende sanitarie e le Regioni - ad esempio la Regione Veneto e la Regione Marche – a fornire a datori di lavoro, lavoratori e operatori utili indicazioni su come comportarsi in relazione all’evento epidemico del nuovo coronavirus.

 

Quello su cui ci soffermiamo oggi è il documento, dell’ USL Umbria 2, “Indicazioni per le Aziende Non Sanitarie e Attività Produttive in genere, attive sul territorio della Azienda Usl Umbria 2, ai fini dell’adozione di misure per il contenimento dell’infezione da Coronavirus, elaborate dallo PSAL Aziendale a seguito di numerose richieste di consulenza e chiarimenti da parte delle stesse”.

 

L’articolo affronta i seguenti argomenti:

  • Le indicazioni operative per l’adozione di misure appropriate
  • I suggerimenti per i datori di lavoro e i collaboratori
  • L’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi
  • Emergenza COVID-19: le indicazioni per i medici competenti

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Le indicazioni operative per l’adozione di misure appropriate

IL documento premette che “le misure preventive per ridurre le probabilità di contagio in un luogo di lavoro della malattia COVID-19 (acronimo di Corona Virus Disease e 19 anno di identificazione del virus), sono simili a quelle adottate nei confronti della popolazione generale”. E il documento dell’USL Umbria 2, “destinato prioritariamente a tutti soggetti aventi ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81”, ha l’obiettivo di “fornire indicazioni da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità”.

 

E, come ricordato anche in un documento dell’AUSL di Bologna, “il compito più importante ed utile del Datore di Lavoro è quello di fornire ai propri lavoratori una corretta informazione”.

 

Il documento, in premessa, segnala poi l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria 04 marzo 2020, n. 3, i vari decreti nazionali che si sono susseguiti, e ricorda le previsioni e le responsabilità in materia di gestione del rischio biologico “assegnate dalla normativa vigente (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) ai soggetti aziendali incaricati, a qualsiasi titolo, della predisposizione e dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione, già richiamate dalla lettera circolare del Ministero della Salute del 03 febbraio 2020 ‘Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico’”.

 

Si ravvisa con il documento la necessità di fornire “indicazioni operative per l’adozione, negli ambienti di lavoro, di misure appropriate e uniformi sull’intero territorio della ASL Umbria 2 finalizzate al contrasto e al contenimento di casi di COVID-19, nelle more dell’emanazione di eventuali indirizzi nazionali, che necessariamente prevarranno sulle indicazioni del presente documento”. E si considera che l’ambiente di lavoro “rappresenta un contesto nel quale coesistono molteplici esigenze di tutela: tutela della salute della popolazione generale, tutela della salute dei lavoratori, tutela della salute degli operatori sanitari (sia incaricati di garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sia incaricati di garantire funzioni di vigilanza e controllo).

I suggerimenti per i datori di lavoro e i collaboratori

Dopo aver riportato i vari numeri telefonici, nazionali, regionale e locali, utili all’emergenza COVID-19, il documento riporta indicazioni per il datore di lavoro (e suoi collaboratori).

 

Chiaramente le misure che vengono indicate nel documento devono tenere conto anche delle novità del successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 marzo 2020 che sospende molte attività lavorative considerate non essenziali.

 

Queste alcune misure generali proposte nel documento:

  • “Esporre in Azienda, in più punti frequentati dai lavoratori, i cartelli esplicativi sulle misure generali di prevenzione”;
  • “Consegnare ai lavoratori via e-mail, tramite comunicazione scritta o cartellonistica negli ambienti di lavoro, un’informativa sulle caratteristiche della patologia ed i comportamenti da adottare per evitare/ limitare la trasmissione virale;
  • Esporre nei bagni ed in corrispondenza dei dispenser le indicazioni ministeriali sul lavaggio delle mani;
  • Mettere a disposizione dei lavoratori soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani laddove non sia possibile lavarsi le mani con acqua e sapone;
  • Incrementare la frequenza della pulizia delle superfici e degli oggetti condivisi: i coronavirus possono essere eliminati dopo 1 minuto se si disinfettano le superfici con etanolo al 62-71% o perossido di idrogeno (acqua ossigenata) allo 0,5% o ipoclorito di sodio allo 0,1%;
  • Garantire sempre un adeguato ricambio d’aria nei locali condivisi”.

 

Il documento, che si sofferma anche sull’utilizzo in azienda di sale mense e/o sale adibite a pause/relax, ricorda che attualmente le limitazioni imposte dai decreti nazionali “non determinano al momento il blocco delle merci”.

Pertanto “il personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto potrà fare ingresso dalle varie aree nazionali o internazionali e uscire da esse, per svolgere le operazioni di consegna o prelievo delle merci stesse. In attesa di ulteriori disposizioni, si suggerisce di adottare le seguenti misure di prevenzione e cautela nei confronti dei trasportatori:

  1. limitare la discesa dai mezzi degli autisti e munirli di dispositivi di protezione; prevedere la pulizia e disinfezione dell’abitacolo di guida con cadenza correlabile alla tipologia dell’attività svolta ed almeno una volta al giorno;
  2. qualora il carico/scarico richieda la discesa dal mezzo rispettare, in aggiunta, la misura di sicurezza della distanza almeno di un metro tra le persone”.

 

L’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi

Riguardo all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) si indica poi che il nuovo Coronavirus responsabile del COVID-19 “rientra nella classe dei Coronaviridae elencata tra gli agenti biologici dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08, con attuale classificazione in gruppo 2”. E per le aziende nelle quali esiste a priori un rischio biologico di tipo professionale, per uso deliberato di agenti biologici e/o un rischio biologico di tipo professionale connaturato alla tipologia dell’attività svolta, “è ipotizzabile che il Datore di Lavoro debba verificare se nella Valutazione dei Rischi ex art. 271 del D.Lgs. 81/08, le misure di prevenzione e protezione già adottate risultino adeguate o meno ai fini del controllo dell’esposizione a SARS-CoV-2 e della sua trasmissione”.

Ma nella stragrande maggioranza dei comparti lavorativi “l’esposizione a SARS-CoV-2, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell’attività svolta: il rischio biologico da SARS-CoV-2 è quindi riconducibile al concetto di rischio generico e vanno semplicemente applicate e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale, valide per la popolazione generale ai fini del contenimento della diffusione del virus”.

 

Si segnala poi che le attività di formazione, informazione e addestramento, “in relazione anche a quanto affermato nel DPCM dell’08/03/2020 e s.m.i., sono rimandate sino ad emergenza terminata a meno di non operare con modalità a distanza. Analoghe considerazioni per le abilitazioni con periodicità di rinnovo normate ed in scadenza”.

 

Ricordiamo ancora una volta che il documento è precedente al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 marzo 2020 che sospende diverse attività lavorative considerate non essenziali.

 

Emergenza COVID-19: le indicazioni per i medici competenti

Il documento, che si sofferma anche sull’utilizzo di mascherine e DPI delle vie respiratorie, riporta utili indicazioni per il medico competente.

 

Si indica che per l’emergenza COVID-19 “non è richiesta una sorveglianza sanitaria aggiuntiva per i lavoratori. È comunque essenziale la collaborazione del medico competente per definire eventuali misure di prevenzione aggiuntive e specifiche procedure da adottare in azienda in base alla tipologia di attività svolta”.

 

Alcune indicazioni:

  • per le visite periodiche ed esami strumentali: “si ritiene possibile, anche in caso di superamento della scadenza periodica prevista dal piano di sorveglianza sanitaria, le visite sono rimandate sino ad emergenza terminata. I lavoratori devono essere portati a conoscenza del rinvio delle visite periodiche al fine di consentire l’eventuale richiesta di visite straordinarie (ad esempio, per informare il Medico Competente di un sopraggiunto stato di salute che renda il lavoratore più suscettibile a malattie infettive), ovviamente da svolgersi previa valutazione del medico competente”;
  • “le visite preassuntive/preventive, per cambio mansione, al rientro dopo 60 giorni di malattia e le visite straordinarie su richiesta del lavoratore, possono essere effettuate evitando l’affollamento dell’ambulatorio attraverso prenotazioni dilazionate”.

Per il medico Competente e per il lavoratore, “si ritiene che gli spostamenti per effettuare le visite mediche sopra elencate rientrino tra le ‘comprovate esigenze lavorative’ definite dal DPCM 08/03/2020 e s.m.i”.

 

Il documento si conclude riportando le misure igienico-sanitarie contenute nel DPCM 08/03/2020.

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

USL Umbria 2, “ Indicazioni per le Aziende Non Sanitarie e Attività Produttive in genere, attive sul territorio della Azienda Usl Umbria 2, ai fini dell’adozione di misure per il contenimento dell’infezione da Coronavirus, elaborate dallo PSAL Aziendale a seguito di numerose richieste di consulenza e chiarimenti da parte delle stesse” (formato PDF, 164 kB).

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020)

 

 

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2

 

 

 



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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Pubblica un commento

Rispondi Autore: Marco immagine like - likes: 0
13/03/2020 (09:49:14)
finalmente indicazioni da fonti istituzionali, chiare, applicabili.
Peccato il ritardo e l'amarezza per il fatto che, a mio parere, queste indicazione avremmo dovuto trovarle nel DPCM

Pubblica un commento

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