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Chi può effettuare gli esami strumentali nella aziende?
Vediamo di capire chi è autorizzato a svolgere gli esami strumentali nell'ambito della medicina del lavoro sia che essi vengano effettuati direttamente in azienda o presso centri medici con i quali le aziende si convenzionano.
E' palese che chi effettua un esame medico senza averne titolo commette un illecito grave:
Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro (art. 348 C.P.).
Sgombriamo subito ogni dubbio: gli esami strumentali non possono essere effettuati da personale NON sanitario. Le pratiche di far effettuare l'esame della vista per mezzo di ortoanalizzatori da parte di impiegati dei centri medici è sconvolgente ma è una realtà sotto gli occhi di tutti.
Quali sono i principali esami strumentali effettuati in ambito di medicina del lavoro e con valore di screening?
Esame audiometrico in campo libero o cabina silente, spirometria, elettrocardiogramma, screening visivo a mezzo tavole o ortoanalizzatori manuali o automatici, lo screening urinario delle sostanza stupefacenti.
Chi può effettuarli?
Il medico, ovviamente, anche non specialista, può effettuare e refertare ogni tipo di esame strumentale.
Il laureato in scienze infermieristiche (infermiere professionale)?
Può effettuare quegli esami che non appartengano agli atti tipici delle professioni sanitarie per le quali è richiesto uno specifico profilo professionale e specifico diploma universitario.
Allora andiamo a scorrere le professioni sanitarie, inerenti ai sovracitati esami, previste dal nostro ordinamento: tecnico audiometrista e/o audioprotesista (Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 667) , tecnico ortottista/assistente di oftalmologia (Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 743) e il tecnico optometrista (L. 14 gennaio 2013, n. 4)
Pertanto il laureato in scienze infermieristiche (infermiere professionale) può effettuare, se opportunamente formato e sotto la responsabilità del medico: spirometria e elettrocardiogramma, screening urinario sostanza stupefacenti; esami per i quali non esiste una professionalità specifica di legge. (il tecnico di fisiopatologia respiratoria infatti esiste come percorso formativo spesso interno alle strutture ospedaliere nei servizi di fisiopatologia respiratoria ma non esiste un percorso universitario che porti ad un titolo abilitante).
L'audiometrista può effettuare quindi le audiometrie.
L'ortottista/assistente di oftalmologia e il tecnico optometrista possono effettuare gli screening visivi e/o esame della vista.
Tutte le altre figure non esercenti una professione sanitaria non possono effettuare nessun tipo di esame strumentale
Anche una recente sentenza della Corte di Cassazione ( Penale Sent. Sez. 6 Num. 22534 - 12/05/2015), si è occupata di una vicenda legata ad esami strumentali effettuati in una azienda da parte di centro medico con il quale l'azienda aveva la convenzione di fornitura del medico competente e degli esami stessi.
"Costituisce dato pacifico che gli esami strumentali audiometrici e spirometrici (segnatamente i primi) effettuati nei confronti della società...........vadano svolti o da un medico o da un tecnico audiometrista, cioé da un soggetto munito di specifica qualificazione professionale. Come statuiscono l'art. 3 L. 10.8.2000 n. 251 e il regolamento 14.9.1994 n. 667, il tecnico audiometrista deve essere in possesso di diploma di laurea triennale inserita nel corso di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia e il relativo profilo professionale lo individua quale operatore sanitario svolgente attività nella prevenzione, valutazione e riabilitazione delle patologie del sistema uditivo e vestibolare, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenza diagnistiche-terapeutiche del medico...............Corollario di tale dato, nello specifico caso oggetto degli odierni ricorsi, è l'evenienza che l'imputata............non era al momento dei fatti in possesso del necessario titolo abilitante (tecnico audiometrista) per poter effettuare gli esami audiometrici e spirometrici che le si contesta di aver abusivamente svolto".
La sentenza si sofferma sulla responsabilità del medico competente: "ragioni di completezza espositiva della premessa sulla resgiudicanda, quale ricomposta dalle due conformi decisioni di merito, inducono a rimarcare, per ragioni normofilattiche, l'infondatezza delle osservazioni con cui il ricorrente ............ (il medico competente n.d.r.) adduce essergli stato attribuito il concorso nel reato in ipotesi commesso dalla.................... in base a mere presunzioni connesse alla sua qualità di medico, ancorchè semplice dipendente della.........s.r.l., che avrebbe dovuto vietare alla................di eseguire i controlli audiometrici, sapendola priva del necessario diploma abilitante". "La fattispecie criminosa regolata dall'art. 348 c.p. non è infatti un reato di evento che taluno debba impedire..........sicchè il professionista abilitato (quale era il .........(medico competente n.d.r.) non versa in posizione di garanzia rispetto al reato commesso da altri che egli sappia non essere munito di abilitazione, rendendosi soltanto necessario accertare la consapevolezza di tale circostanza e il connesso suo assenso anche tacito all'esecuzione di atti professionali da parte del terzo non abilitato".
In sostanza la sentenza richiama il concorso nel reato da parte del medico competente che prescrive gli esami previsti e che, anche tacitamente, acconsente che vengano svolti da un soggetto privo dell'abilitazione a svolgerli.
Anche il dubbio che molti avevano sulla possibilità di far effettuare gli esami strumentali da parte di un infermiere, viene chiarificato dalla sentenza che conferma che, per gli esami ove esiste una figura professionale abilitata per legge: "Costituisce dato pacifico che gli esami strumentali audiometrici e spirometrici (segnatamente i primi) effettuati nei confronti della società...........vadano svolti o da un medico o da un tecnico audiometrista, cioé da un soggetto munito di specifica qualificazione professionale". E infatti, nelle strutture pubbliche o private, non troviamo l'infermiere che esegue le audiometrie o l'esame della vista. Effettua l'elettrocardiogramma. Le spirometrie vengono invece effettuate da tecnici di fisiopatologia respiratoria che, come sopra detto, non rappresenta una figura professionale riconosciuta dal nostro ordinamento.
Che caratteristiche deve avere l'esito dell'esame che viene allegato alla cartella sanitaria e che viene consegnato nelle mani del lavoratore?
L'esame effettuato deve riportare il timbro e la firma.
Le audiometrie devono riportare timbro e firma del tecnico audiometrista o del medico che l'ha effettuato e refertato.
Gli esami della visita/screening visivi devono riportare timbro e firma del tecnico ortottista /assistente oftalmologia/optometrista o del medico che l'ha effettuato che l'ha effettuato e del medico che l'ha refertato.
La spirometria deve riportare la firma del medico che l'ha refertata che si assume la responsabilità della corretta esecuzione eventualmente effettuata dall'infermiere.
L'elettrocardiogramma deve riportare la firma del medico che l'ha refertata che si assume la responsabilità della corretta esecuzione eventualmente effettuata dall'infermiere.
Chi deve vigilare?
In primis il datore di lavoro che effettua una convenzione con un centro medico deve verificare e pretendere, oltre al fatto che tale centro servizi sia abilitato ad effettuare prestazioni mediche ed abbia un direttore sanitario che gestisce e risponde di quanto accade nella struttura, che gli esami siano effettuati dalle figure previste dalla legge.
Il medico competente ed il responsabile sanitario del centro che eroga il servizio hanno anch'essi l'obbligo di verificare che chi effettua gli esami strumentali abbia i requisiti previsti dalla legge.
Lo stesso R.L.S. può anche chiedere conto di quanto sopra. Lo stesso dicasi che ogni soggetto lavoratore sottoposto all'esame strumentale.
Le aziende che hanno sistemi interni di audit dovrebbero inserire anche la verifica della rispondenza degli esami strumentali al dettato normativo.
Quali sono le autorità a cui possono essere inviate le segnalazioni qualora vengano effettuati esami strumentali da soggetti non abilitati?
Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute territorialmente competente per l'azienda ed i Servizi di Tutela della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro territorialmente competenti per l'azienda.
Cosa succede nei centri che forniscono servizi di medicina del lavoro?
Si accaparrano, coltelli alla mano, fornitura di servizi di prestazioni mediche a prezzi sempre inferiori e poi mandano ad effettuarli personale non qualificato, i quali, ignari, rischiano l'accusa di esercizio abusivo di professione medica. E qui, i medici competenti che tacitamente, accettano che gli esami da loro richiesti vengano effettuati da figure non abilitate, hanno una responsabilità non solo etica ma anche penale come sottolineato dalla sentenza della cassazione. Se un esame della funzione visiva o una audiometria vengono fatturate 10-15 euro (esecuzione e refertazione del medico).........chi le effettua? Figure professionali abilitate?
Si accaparrano, coltelli alla mano, fornitura di servizi di prestazioni mediche a prezzi sempre inferiori e poi mandano ad effettuarli personale non qualificato, i quali, ignari, rischiano l'accusa di esercizio abusivo di professione medica. E qui, i medici competenti che tacitamente, accettano che gli esami da loro richiesti vengano effettuati da figure non abilitate, hanno una responsabilità non solo etica ma anche penale come sottolineato dalla sentenza della cassazione. Se un esame della funzione visiva o una audiometria vengono fatturate 10-15 euro (esecuzione e refertazione del medico).........chi le effettua? Figure professionali abilitate?
Dott. Cristiano Ravalli
Fonte: medicocompetente.blogspot.it
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Rispondi Autore: Danilo Faggiano - likes: 0 | 14/10/2015 (08:30:07) |
Erogare prestazioni sanitarie in strutture non autorizzate allo scopo è altresì vietato. Dunque, non si capisce come nella sentenza si commenti e condanni che l'esame strumentale venga effettuato da personale non sanitario e nessun accenno è fatto sui luoghi in cui si svolge tutto. Quando si chiede l'autorizzazione sanitaria per uno studio medico vengono richiesti requisiti tecnici e strutturali molto stringenti, poi viene accettato che le visite di medicina del lavoro si effettuino presso le aziende (che non sono certo studi medici). |
Rispondi Autore: Gabriele Brion - likes: 0 | 14/10/2015 (18:25:28) |
Scusate, ma generalizzare in questo modo sui centri medici mi pare poco rispettoso nei confronti di quelli che faticano per competere con questo tipo di concorrenza. Cordiali saluti. |
Rispondi Autore: Cristiano Ravalli - likes: 0 | 14/10/2015 (19:56:33) |
Non c'è nulla di irrispettoso e lei non deve offendersi. Esistono 3 ordini di macroquestioni. 1) Strutture non sanitarie che erogano prestazioni di medicina del lavoro prive di un direttore sanitario o di responsabile medico. 2) Strutture sanitarie o non sanitarie che affidano l'esecuzione degli esami strumentali a personale non qualificato. La sentenza, che tra l'altro non condanna nè il medico nè la responsabile ma rimanda alla Corte d'appello in quanto non è provato chi ha effettuato gli esami, fissa tuttavia dei punti fermi: gli esami strumentali devono essere effettuati da soggetti abilitati, ove previsto. 3) qualità degli accertamenti di medicina del lavoro. E questo è un punto di autocritica in quanto riguarda anche noi medici del lavoro. Parlare di queste questioni al posto di banalizzarle ad "irrispettose", aiuterebbe a migliorare il livello delle prestazioni ai fini della tutela della salute, nel rispetto professionale ed economico del personale sanitario abilitato e qualificato. |
Rispondi Autore: Gabriele Brion - likes: 0 | 15/10/2015 (08:56:45) |
Preciso che non mi sono offeso: ho fatto un'osservazione della quale resto convinto nel rispetto della sua opinione. Sappia però che ci sono dei centri che retribuiscono i medici a giornata e non a prestazione proprio per evitare il cosiddetto "visitificio"; poi sta alla serietà dei medici stessi. Dopodiché, ci sono aziende alle quali non interessa la qualità ma solo spendere il meno possibile come accade in tutti i settori. In questo senso, ben venga che ci sia qualcuno come Lei che fornisce alle aziende degli strumenti per distinguere il centro medico corretto da quello scorretto, ma senza generalizzare. Cordiali saluti. |
Rispondi Autore: Graziano Frigeri - likes: 0 | 31/10/2015 (19:50:35) |
Come Assoprev abbiamo presentato alle commissioni parlamentari proposte di modifica del D.Lgs. 82/08 finalizzate a: A) stabilire precisi requisiti tecnici e organizzativi per strutture sanitarie che erogano prestazioni di Medicina del Lavoro (autorizzazione sanitaria, direttore sanitario, direttore di struttura con anzianità minima come medico competente) B) requisiti minimi degli ambulatori medici, anche dei singoli liberi professionisti, conformemente alla tipologia di attività esercitata e agli esami strumentali e clinici effettuati C) requisiti minimi logistici e strumentali per gli ambulatori aziendali, in assenza dei quali le visite e gli esami non possono essere effettuati in azienda. |
Rispondi Autore: Stefano ciuccarelli - likes: 0 | 04/01/2020 (01:01:14) |
Leggo con molto stupore che in questo articolo viene equiparato l'ortottista con l'optometrista. Non perché io sia di parte ma se chi ha scritto l'articolo andasse a leggere la legislazione sanitaria, scoprirebbe che l'optometrista non è una figura sanitaria pertanto le figure che possono fare screening visivi sono l'oculista e l'ortottista. Sarebbe quindi opportuno informare i lettori del grave errore presente in questo articolo onde evitare confusione nella popolazione. |