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Smart working: riflessioni sulla tutela degli infortuni in ambiente domestico

Smart working: riflessioni sulla tutela degli infortuni in ambiente domestico
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Smart working e telelavoro

20/11/2023

Un intervento in un convegno nazionale Inail si sofferma sulle tutele Inail negli infortuni occorsi in ambiente domestico durante l’attività di smart working. La normativa, gli infortuni e la necessità di nuove indicazioni normative.

Roma, 20 Nov – Il servizio sanitario Inail si trovi oggi ad operare in un mondo lavorativo profondamente mutato che richiede risposte e soluzioni nuove. In particolare l’originaria tutela delle persone e delle malattie per il lavoro “ha lasciato il posto alla tutela del cittadino-lavoratore, quindi, della persona che esercita una professione, prima ancora che resti vittima di azione violenta, causalmente determinata dall’attività lavorativa”. In questo senso “la Medicina infortunistica Inail - che storicamente ha ricompreso come attività medica istituzionale esclusivamente quella in favore di infortunati e tecnopatici - si dovrà innovare ancora di più, orientandosi verso una nuova Medicina di Sanità Pubblica, in grado di promuovere salute e benessere della persona che lavora, così come quella che studia”.

 

A ricordarlo è la presentazione degli atti del Convegno Nazionale di Medicina e Sanità Inail (Roma - 26, 27, 28 giugno 2023) che rappresenta un importante momento di riflessione scientifica e che esprime questa “rinnovata visione, che può trovare concretezza partendo dalla condivisione di conoscenze e di competenze maturate”.

La raccolta – divisa in due volumi e dal titolo “Atti Convegno Nazionale di Medicina e Sanità Inail - Salute, benessere e sicurezza del lavoratore al centro della Sanità Inail” - è curata dalla Sovrintendenza sanitaria centrale Inail.

 

 

Per cominciare a raccogliere informazioni sulle casistiche e riflessioni connesse a infortuni e malattie professionali nel nuovo mondo del lavoro, ci soffermiamo oggi sull’intervento “Tutela Inail negli infortuni occorsi in ambiente domestico durante l’attività di smart working”, a cura di R. Romano, M. Paggetti e D. Cruciani (dirigente medico di I livello, Inail, sede Roma Tuscolano) e  P.A. Di Palma (dirigente medico di II livello, D.T. Inail Roma Tuscolano). L’intervento mostra come l’aumento del ricorso al lavoro agile anche in epoca post-pandemica porti all’esigenza di “riferimenti normativi atti a chiarire alcuni aspetti non del tutto regolamentati in particolare in tema di sicurezza e salute sul lavoro”.

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:



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Il remote working e la normativa sul lavoro agile

I relatori ricordano che nell’attuale contesto sociale si è andato sempre più insediando il remote working, “dapprima finalizzato al contenimento della diffusione dei contagi durante la pandemia da SARS-CoV-2, ma che sempre più sovente viene utilizzato anche in epoca post-emergenziale”. E se inizialmente il lavoro agile “assumeva un profilo di home working con minori regole e controlli rispetto al telelavoro, via via ci si sta indirizzando verso il lavoro agile con un maggior grado di responsabilità e d’autonomia organizzativa”.

 

Il contributo, che fa riferimento a varie norme, segnala che l’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81 dispone che il datore di lavoro è “responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti assegnati al lavoratore per svolgere l'attività e per tale ragione è tenuto a consegnare allo stesso e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi connessi al lavoro. Al lavoratore è richiesta la cooperazione nell’attuazione delle misure di prevenzione”. E l’articolo 23 “estende ai lavoratori agili le tutele previste contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali e disciplina anche l’infortunio in itinere, nel percorso di andata e ritorno dall’abitazione al luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione di lavoro fuori dai locali aziendali, purché la scelta di tale luogo sia dettata da esigenze connesse alla prestazione o dalla necessità di coniugare esigenze di vita personale e di lavoro secondo criteri di ragionevolezza”.

 

Si ricorda poi che la circolare Inail n. 48 del 2 novembre 2017 fornisce ulteriori chiarimenti in relazione all’infortunio in lavoro agile “precisando che il lavoratore è tutelato non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio dell’attività lavorativa, ma anche per quelli connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale del lavoratore”. Inoltre la circolare “precisa che in mancanza di indicazioni sufficienti in ordine ai predetti elementi e ai fini dell’indennizzabilità dell’evento infortunistico saranno necessari specifici accertamenti finalizzati a verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali della tutela e, in particolare, a verificare se l’attività svolta dal lavoratore al momento dell’evento infortunistico sia comunque in stretto collegamento con quella lavorativa, in quanto necessitata e funzionale alla stessa, sebbene svolta all’esterno dei locali aziendali”. In particolare, continua l’intervento, “si esclude la copertura assicurativa nei casi in cui si verifichi il cosiddetto ‘rischio elettivo’ ovvero quando il lavoratore agile si espone volontariamente al rischio, contravvenendo le misure di contenimento individuate dal datore di lavoro”. 

 

Esempi di infortuni durante le attività in smart working

A questo proposito l’intervento riporta alcuni casi di infortunio avvenuti durante “la permanenza a proprio domicilio per lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working”, trattati nel primo trimestre dell’anno in corso presso la sede Inail di Roma Tuscolano.

 

Ne riportiamo a titolo esemplificativo due (l’intervento ne presenta sei):

  • Donna, 51 anni, “riferisce che mentre svolgeva lavoro in modalità smart working, nell'aprire una porta finestra blindata per illuminare la stanza dove lavorava scivolava sul pavimento bagnato e cadeva sull’emilato destro. Veniva sottoposta a RM spalla destra nella quale si rilevava la presenza di edema da impatto dei capi articolari acromion-claveari e lesione del tendine sovraspinoso trattata chirurgicamente e con cicli di fisioterapia che non raggiungevano il risultato atteso. Si sottoponeva, pertanto, a secondo intervento chirurgico per capsulite post-chirurgica destra e successiva terapia riabilitativa”.
  • Uomo, 57 anni, “mentre si alzava per effettuare la pausa pranzo, scivolava sul pavimento procurandosi una frattura pluriframmentaria della testa omerale di destra e infrazione dell'arco della II e III costa destra, trattato conservativamente e con trattamento riabilitativo”.

 

L’occasione di lavoro e la necessità di nuove indicazioni normative

Nella discussione e nelle conclusioni dell’intervento si indica che “l’occasione di lavoro è un concetto che si identifica nel rischio e nella finalità lavorativa, diverso dalle espressioni ‘sul posto di lavoro’ o ‘durante l’orario di lavoro’”. E i rischi “sono quelli a cui sono esposti esclusivamente o prevalentemente alcuni individui per ragione del proprio lavoro, tenendo conto degli elementi ambientali e di situazioni ricollegabili all’attività lavorativa”.

 

Come indicato prima, la normativa relativa alla tutela dei lavoratori agili “riguarda sia i rischi connessi alla prestazione lavorativa, comprensivi delle attività prodromiche e/o accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni del lavoratore sia quelli in itinere, purché l’attività svolta dal lavoratore al momento dell’evento infortunistico sia comunque in stretto collegamento con quella lavorativa”.

 

Partendo da questo si pongono diverse domande:

  • “può ritenersi un infortunio domestico ammissibile a tutela Inail poiché avvenuto durante l’orario di smart working anche laddove non si ravveda una finalità lavorativa”?
  • Si ritiene che il “rischio generico possa essere definito aggravato dalla condizione lavorativa solo in ragione dei limiti temporali riferiti al turno lavorativo”?
  • Se gli infortuni come cadute dalle scale, scivolamenti sul pavimento, urti contro arredi possano essere riconosciuti come rischi generici aggravati dall’ambiente lavorativo, “possiamo definire tali anche quelli in ambiente domestico”?
  • Può essere imputata al datore di lavoro “la responsabilità della violazione delle misure di sicurezza presso l’abitazione del proprio dipendente, conseguente sia in procedimenti penali sia ad aumento del premio assicurativo”?
  • “È tenuto, di conseguenza, il sanitario Inail a redigere il referto ai sensi dell’articolo 365 c.p.”?

 

L’intervento si conclude - ferma restando “la necessità di colmare il vuoto legislativo venutosi a creare durante il periodo emergenziale” – auspicando l’arrivo di “repentine indicazioni normative e/o istruzioni Inail che disciplinino i criteri valutativi relativi al riconoscimento dell’occasione di lavoro, finalizzate ad una tutela omogenea priva di qualunque soggettività interpretativa”.      

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Sovrintendenza sanitaria centrale Inail, Atti Convegno Nazionale di Medicina e Sanità Inail - Salute, benessere e sicurezza del lavoratore al centro della Sanità Inail - Quaderni della rivista degli infortuni e delle malattie professionali, edizione 2023:

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Convegno Nazionale di Medicina e Sanità Inail: Salute, benessere e sicurezza del lavoratore”.

 


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Rispondi Autore: Wolf - likes: 0
21/11/2023 (09:00:11)
Può essere imputata al datore di lavoro “la responsabilità della violazione delle misure di sicurezza presso l’abitazione del proprio dipendente, conseguente sia in procedimenti penali sia ad aumento del premio assicurativo”?

Spero sia una domanda retorica e che sia scontato che la risposta sia "No". In caso contrario, in quale realtà distopica si può ipotizzare che un DL sia responsabile delle scelte (libere) operate da un suo lavoratore in smart working, per di più a casa sua? Se il lavoratore cade inciampando nei giocattoli del figlio cosa si propone, un DUVRI per gestire le interferenze tra il lavoratore e gli altri occupanti della casa? E se il lavoratore si infortuna mentre lavora a casa di terzi, anche in quel caso tiriamo in ballo il DL? Tra l'altro, si continua con questa solita equiparazione (intenzionale?) tra smart working e home working.

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