Lavoro agile: comportamenti dei lavoratori e verifiche degli ambienti
Roma, 14 Feb – Concludiamo con questo articolo la presentazione, iniziata con una intervista agli ingegneri Stefano Bergagnin e Gaetano Fede, dell’interessante e ricco documento, elaborato nel 2021 dal Consiglio Nazionale Ingegneri ( CNI), “ Linee di indirizzo per la gestione dei rischi in modalità smart working”. Un documento - curato da Gaetano Fede, da Stefano Bergagnin e dal Gruppo Tematico Temporaneo “Smart working e lavori in solitudine” - che ci ha permesso in questi mesi di approfondire vari temi connessi al lavoro agile o smart working.
Dopo esserci soffermati sui rischi del lavoratore agile e aver raccontato alcune novità normative connesse alla fine dello stato di emergenza COVID-19, concludiamo questa disamina del documento soffermandoci sul lavoro agile come attualmente normato dalla Legge n. 81 del 22 maggio 2017 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.
Ricordiamo, a questo proposito, che alla Camera dei Deputati è presente un disegno di legge sullo smart working che condensa varie proposte di legge e che, se approvato, verrebbe a sostituire la normativa vigente (legge 81/2017) e a ridefinire il lavoro agile sia dal punto di vista della definizione che della contrattazione e accordi necessari.
Nel ricordare, tuttavia, l’attuale situazione dello smart working, con riferimento alla legge 81/2017 e al documento CNI, ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
- Lavoro agile e legge 81/2017: i comportamenti attesi del lavoratore
- Lavoro agile e legge 81/2017: le verifiche e gli ambienti di lavoro indoor
- Lavoro agile e legge 81/2017: le verifiche e gli ambienti di lavoro outdoor
Lavoratori - Lavoratori - Aggiornamento - Smart working - Normativa e suggerimenti operativi - 2 ore Corso online di aggiornamento per lavoratori che operano in attività smart working. Costituisce quota dell'aggiornamento quinquennale di 6 ore. |
Lavoro agile e legge 81/2017: i comportamenti attesi del lavoratore
Il documento ricorda che la normativa vigente prevede che il lavoratore ha l’obbligo di ‘cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali’. (art. 22, comma 2 Legge 81/2017).
Dunque, riguardo ai comportamenti attesi del lavoratore, si pone “l’attenzione sul coinvolgimento diretto del lavoratore a cui viene concessa un’autonomia organizzativa nella scelta del luogo in cui svolgere l’attività lavorativa in modalità agile”.
In particolare si è osservato che ‘l’obbligo di collaborazione del lavoratore agile vada oltre l’uso corretto degli strumenti tecnologici assegnati (pc, tablet, smartphone) e si concretizzi nella scelta del luogo di lavoro esterno ai locali aziendali secondo criteri di ragionevolezza’ (Rif. Euroconference lavoro - Il lavoro agile: diritti e obblighi del datore di lavoro e del lavoratore disciplinati dalla L. 81/2017 di Anna Rivara). Ed infatti l’art. 23 della Legge n.81/2017, “che delinea l’ambito di applicazione della copertura assicurativa dell’infortunio in itinere nel lavoro agile, prevede la tutela assicurativa del lavoratore ‘quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e deve rispondere a criteri di ragionevolezza’. Infatti, come osservato in dottrina, se la scelta del ‘luogo esterno’ fosse il frutto di una estemporanea e irragionevole decisione del lavoratore, le disposizioni indicate nell’art. 22, comma 2, della Legge n. 81/2017 resterebbero inattuate”.
L’assenza di una postazione fissa - continua il documento CNI - va intesa come “possibilità di svolgere la prestazione in luoghi diversi, esterni al perimetro aziendale, ma preventivamente concordati con il datore di lavoro, il quale potrebbe esercitare il potere di accesso di cui all’art. 3, comma 10, D.Lgs.81/2008” (Guida pratica al lavoro agile dopo la legge 81/2017 Emanuele Dagnino, Marco Menegotto, Lorenzo Maria Pelusi, Michele Tiraboschi Adapt University Press).
Si sottolinea poi che il dipendente ha anche l’obbligo di “osservare le direttive aziendali (anche in relazione ai tempi di riposo e alle misure tecniche e organizzative per garantire il diritto alla disconnessione) e collaborare all’attuazione delle misure di sicurezza predisposte dal datore di lavoro utilizzando gli strumenti tecnologici in sua dotazione, in conformità alle policy aziendali, per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali. La violazione degli obblighi di collaborazione, oltre alla rilevanza disciplinare, potrebbe determinare una limitazione di responsabilità in capo al datore di lavoro”.
Lavoro agile e legge 81/2017: le verifiche e gli ambienti di lavoro indoor
Il documento ricorda che anche se lo smart working è “una prestazione ‘senza luogo’ oltre che ‘senza orario’”, per il D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro “è tenuto alla verifica della conformità dell’ambiente di lavoro”.
Il documento riporta alcune raccomandazioni generali, tratte dalla informativa INAIL sulla sicurezza nel lavoro agile, relative allo svolgimento di attività lavorativa in ambienti indoor privati:
- “le attività lavorative non possono essere svolte in locali tecnici o locali non abitabili (ad es. soffitte, seminterrati, rustici, box);
- adeguata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile e presenza di impianti a norma (elettrico, termoidraulico, ecc.) adeguatamente manutenuti;
- le superfici interne delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente (muffe);
- i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso e, a tale scopo, devono avere una superficie finestrata idonea;
- i locali devono essere muniti di impianti di illuminazione artificiale, generale e localizzata, atti a garantire un adeguato comfort visivo agli occupanti”.
Sono poi riportate anche indicazioni per l’illuminazione naturale ed artificiale:
- “si raccomanda, soprattutto nei mesi estivi, di schermare le finestre (ad es. con tendaggi, appropriato utilizzo delle tapparelle, ecc.) allo scopo di evitare l’abbagliamento e limitare l’esposizione diretta alle radiazioni solari;
- l’illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve essere tale da garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente circostante.
- è importante collocare le lampade in modo tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la proiezione di ombre che ostacolino il compito visivo mentre si svolge l’attività lavorativa”.
E indicazioni per l’aerazione naturale ed artificiale:
- “è opportuno garantire il ricambio dell’aria naturale o con ventilazione meccanica;
- evitare di esporsi a correnti d’aria fastidiose che colpiscano una zona circoscritta del corpo (ad es. la nuca, le gambe, ecc.);
- gli eventuali impianti di condizionamento dell’aria devono essere a norma e regolarmente manutenuti; i sistemi filtranti dell’impianto e i recipienti eventuali per la raccolta della condensa, vanno regolarmente ispezionati e puliti e, se necessario, sostituiti;
- evitare di regolare la temperatura a livelli troppo alti o troppo bassi (a seconda della stagione) rispetto alla temperatura esterna;
- evitare l’inalazione attiva e passiva del fumo di tabacco, soprattutto negli ambienti chiusi, in quanto molto pericolosa per la salute umana”.
Lavoro agile e legge 81/2017: le verifiche e gli ambienti di lavoro outdoor
Il documento si sofferma poi sullo svolgimento dell’attività lavorativa in ambienti outdoor.
Si indica, sempre con riferimento all’informativa INAIL sulla sicurezza nel lavoro agile, che nello svolgere l’attività all’aperto ‘il lavoratore è tenuto ad adottare un comportamento coscienzioso e prudente, escludendo luoghi che lo esporrebbero a rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici della propria attività svolta in luoghi chiusi’.
È poi opportuno – continua il documento CNI – “non lavorare con dispositivi elettronici come tablet e smartphone o similari all’aperto, soprattutto se si nota una diminuzione di visibilità dei caratteri sullo schermo rispetto all’uso in locali al chiuso, dovuta a maggiore luminosità ambientale. All’aperto inoltre aumenta il rischio di riflessi sullo schermo o di abbagliamento. Pertanto le attività svolgibili all’aperto sarebbe opportuno limitarle alla lettura di documenti cartacei o a comunicazioni telefoniche o tramite servizi VOIP”.
Chiaramente, riguardo alla già citata verifica della conformità dell’ambiente di lavoro, il controllo e la verifica di “tutte le indicazioni sopra riportate sembrerebbe imporre un sopralluogo fisico del datore di lavoro alla fine della verifica del rispetto delle condizioni definite ma, data la quasi impossibilità di verificare lo stato di tutti i luoghi di lavoro, pubblici o privati, in cui operano i lavoratori agili, sarebbe consigliabile almeno un autocontrollo con check list compilata dal lavoratore”.
Si ritiene, infine, che “l’elemento fondante anche di questo onere in capo al datore di lavoro si possa ricondurre ad una specifica declinazione del percorso informativo e formativo del lavoratore”, come segnalato anche nel documento CNI che vi invitiamo a visionare integralmente.
Concludiamo ricordando che riguardo all’attuale normativa (nel documento sono presentate alcune proposte di modifica) il documento si sofferma anche sui seguenti argomenti:
- tutela del lavoratore e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- contenuti minimi degli accordi in materia di tutela, sicurezza e salute;
- aspetti di formazione ed informazione del lavoratore;
- potere di direzione e controllo.
Tiziano Menduto
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Scarica la normativa di riferimento:
Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro su smart working e telelavoro
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Pubblica un commento
Rispondi Autore: Willis - likes: 0 | 14/02/2023 (10:17:10) |
Ma che i luoghi dove svolgere il lavoro agile siano "preventivamente concordati con il datore di lavoro" dove sta scritto e, soprattutto, che base giuridica avrebbe la richiesta? Se durante la giornata uno decide di lavorare in ambienti privati diversi dalla mia abitazione, dovrebbe comunicarlo al, o essere autorizzato dal, datore di lavoro? Ma davvero? Per non parlare della presunta possibilità del datore di lavoro di "esercitare il potere di accesso". Quindi se uno si trova a lavorare a casa dell'amante, non solo deve comunicarlo al datore di lavoro ma questi avrebbe anche il diritto/potere di accesso per un sopralluogo. Ma a che titolo? Ma siamo seri? |