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Sulla dinamica certa di un infortunio sul lavoro

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Approfondimento

21/11/2011

L’incertezza e la sussistenza di diverse ipotesi in merito alla dinamica di un infortunio sul lavoro, tutte ugualmente possibili e nessuna confutabile, è motivo di una pronuncia assolutoria da parte dell’organo giudicante. Di G.Porreca.

 
 
Commento a cura di Gerardo Porreca.
 
Suona questa sentenza della Corte di Cassazione come un messaggio ed un invito rivolto agli organi competenti a voler svolgere con accuratezza le indagini relative agli infortuni sul lavoro nonché ad accertare l’esatto svolgimento dei fatti e ad individuare l’esatta dinamica dell’accaduto. La sussistenza di diverse ipotesi tutte ugualmente plausibili e nessuna radicalmente confutabile, sostiene la suprema Corte, produce una situazione di dubbio irresolubile sullo sviluppo causale degli accadimenti, dubbio che impone l’adozione di una pronuncia assolutoria.
 
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Nel caso particolare in esame il Tribunale, seguendo una ipotesi sulla dinamica di un evento infortunistico sul lavoro emersa dall’esito degli accertamenti a disposizione ha condannato un imputato ritenuto responsabile delle lesioni nei confronti di un lavoratore mentre la Corte di Appello, alla quale ha fatto ricorso l’imputato stesso, individuando un’altra ipotesi parimenti plausibile in merito alla dinamica dell’infortunio stesso, lo ha assolto ed ecco quindi la decisione della suprema Corte, chiamata ad esprimere il proprio parere, di confermare l’assoluzione dell’imputato motivata dall’assenza di una precisa individuazione dello svolgimento dei fatti.
 
Il caso
Il Tribunale ha affermata la responsabilità del venditore di un miniescavatore in ordine al delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro ed alla contravvenzione di cui all’articolo 6 del D. Lgs. n. 626/1994 e lo ha altresì condannato al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili. All'imputato è stato mosso l'addebito di aver venduto l’attrezzatura ad un lavoratore artigiano priva di cinture di sicurezza, con la conseguenza che l'acquirente, ribaltatosi mentre alla guida del detto veicolo eseguiva dei lavori, veniva sbalzato dal posto di guida e schiacciato sotto l'escavatore con conseguenze letali. Il Tribunale, ritenendo provata l'accusa, è giunto alla conclusione che la vittima si trovasse all'interno dell' escavatore quando si è ribaltato e che quindi, conseguentemente, l'evento fosse da ascrivere a chi ha venduto il mezzo mancante di un apparato di trattenuta.
 
Proposto il ricorso da parte dell’imputato alla Corte di Appello quest’ultima ha parzialmente riformata la sentenza di primo grado ed ha assolto l'imputato dal delitto perché il fatto non sussiste ed inoltre ha revocato le statuizioni civili ed ha rideterminato la pena relativa alla contravvenzione. La Corte territoriale, infatti, riesaminato il complessivo materiale probatorio, ha ritenuto che non vi fossero certezze in ordine alla dinamica del sinistro non potendosi quindi escludere che, al momento del ribaltamento del mezzo, l’artigiano non si trovasse all'interno del veicolo ma sul terreno intento a sistemare un albero che intendeva trapiantare.
 
Il ricorso e le decisioni della Corte di Cassazione
Hanno fatto ricorso alla Cassazione le parti civili, il Procuratore generale e l'imputato. La parte civile ha fatto osservare che se l’infortunato  fosse stato intento a sistemare l'olivo imbracato, si sarebbe trovato non in prossimità del veicolo, ma a distanza di alcuni metri, atteso che il braccio meccanico era nella sua massima estensione e che un evento come quello prospettato dalla Corte avrebbe senz'altro determinato un tentativo di fuga. Le lesioni riportate, inoltre, e la posizione prona erano state tali da indurre a ritenere che la vittima è stata colpita quando si trovava già a terra e rimasta intrappolata sotto l'escavatore. Analoghe censure sono state proposte dal Procuratore generale. L’imputato, da parte sua, si è lamentato che non è stata dimostrata alcuna condotta commissiva in ordine alla vendita dell'escavatore oggetto dell'imputazione.
 
Tutti i ricorsi sono stati ritenuti infondati dalla Corte di Cassazione. Ha fatto osservare la suprema Corte che la Corte territoriale ha adottato pronunzia assolutoria in ordine al reato di omicidio colposo avendo ravvisato l'esistenza di dubbi insuperabili in ordine alla reale dinamica del sinistro essendo stato accertato che la vittima è stata schiacciata sotto l'escavatore mentre stava spostando un pesante ulivo che aveva imbracato ed agganciato al braccio mobile della macchina; e che lo schiacciamento è seguito al ribaltamento del veicolo mentre il Tribunale aveva invece ritenuto che il lavoratore, al momento del ribaltamento, si trovasse all'interno del veicolo e fosse stato sbalzato in terra a causa della mancanza della cintura rimanendo schiacciato.
 
Secondo la suprema Corte non è stata ricostruita con certezza la dinamica dell’infortunio poiché nessuno ha assistito ai fatti ed i rilievi eseguiti non hanno consentito di accreditare l'ipotesi accusatoria né è risultata priva di plausibilità l'ipotesi secondo cui il lavoratore si trovasse a terra e stava probabilmente lavorando attorno all' imbracatura allorquando, per l'effetto leva determinato dal braccio meccanico in estensione e per il cedimento del ciglio del terreno allentato per la pioggia, l'escavatore si è ribaltato. L'ipotesi accusatoria quindi non è riuscita a fornire prova certa dell'evento posto che è rimasta in piedi l’ipotesi alternativa prospettata dalla difesa. “In breve”, ha  pertanto concluso la Sez. IV, “la coesistenza delle diverse ipotesi, non essendo stato possibile confutare radicalmente nessuna delle due, conduce ad una situazione di dubbio irresolubile sullo sviluppo causale degli accadimenti, che impone l'adozione di pronunzia assolutoria”.
 
 
 
 
 
 


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