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Nuova Direttiva Macchine: le modifiche agli allegati

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Approfondimento

22/04/2010

Una circolare di Confindustria presenta le novità principali della nuova Direttiva Macchine: gli allegati.

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Per illustrare le novità introdotte dal D.Lgs. 17/2010 “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”, Confindustria - Area Relazioni Industriali, Sicurezza e Affari Sociali - ha pubblicato una circolare che presenta le novità di maggior rilievo.

Rimandiamo alla lettura dell’intero documento per tutte le modifiche alla nuova Direttiva Macchine, di cui abbiamo già parlato in precedenti articoli di PuntoSicuro, e ci soffermiamo ora sulle modifiche agli allegati.



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"ALLEGATO I (Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine).
Numerose le modifiche presenti in questo allegato, rispetto all’allegato I del DPR 459/96, a partire dal titolo, che si riferisce solo alle macchine (e non alle quasi-macchine) e non più esplicitamente ai componenti di sicurezza (come nel DPR 459/96), ed alla estensione e più puntuale definizione dei “requisiti essenziali di sicurezza” (RES).
In particolare, nei principi generali si mette in evidenza l’importanza della valutazione dei rischi della macchina, sia al fine di stabilire i RES, sia per poterne utilizzare le evidenze già in fase di progettazione e costruzione.
Vengono introdotte nuove definizioni relative, tra l’altro, ai concetti di pericolo, rischio, riparo, dispositivo di protezione, uso previsto, etc…
Si tratta di definizioni non completamente rispondenti a quelle del Dlgs 81/2008 e valide solo ai fini del Dlgs 17/2010.
L’allegato riserva un paragrafo specifico al tema dell’ergonomia: diventa essenziale prevedere condizioni di utilizzo delle macchine che riducano al minimo il disagio, la fatica e le tensioni psichiche e fisiche dell’operatore.
A questo fine, bisognerà tenere conto, ad esempio, dello spazio in cui opera l’operatore e del ritmo di lavoro.

Importanti sono anche le novità relative alle “istruzioni” (punto 1.7.4) che devono accompagnare la macchina, notevolmente ampliate ed approfondite rispetto al DPR 459/96.
Di particolare rilevanza la lettera c) del punto 1.7.4.1, secondo cui “il contenuto delle istruzioni non deve riguardare soltanto l’uso previsto della macchina, ma deve tener conto anche dell’uso scorretto ragionevolmente prevedibile”.
Tra i contenuti delle istruzioni (punto 1.7.4.2) rientrano anche le informazioni in merito ai rischi residui che permangono nonostante le misure di protezione adottate, le istruzioni sulle misure di protezione da adottare, inclusi eventuali dispositivi di protezione individuale da fornire ed i metodi operativi da rispettare in caso di infortunio o avaria.
Nello stesso punto viene, inoltre, data grande rilevanza agli interventi di manutenzione.
Nelle istruzioni, infatti, devono essere descritte le operazioni di regolare manutenzione da effettuare e le misure di manutenzione preventiva. Devono essere inoltre esplicitate le istruzioni per effettuare in sicurezza la regolazione e la manutenzione (il DPR 459/96 faceva riferimento alla regolazione, manutenzione e riparazione), ivi incluse le misure di protezione da prendere e le specifiche dei pezzi di ricambio se incidono sulla salute e sicurezza degli operatori.
Anche l’applicazione del paragrafo relativo ai posti di lavoro (3.2.1) ed ai sedili (3.2.2) viene esteso a tutte le macchine (nel DPR 459/96 erano parzialmente riportati gli stessi concetti ma solo con riferimento alle macchine mobili).

ALLEGATO II (Dichiarazioni)
L’allegato è suddiviso in due sezioni: la parte A) si riferisce alle macchine e descrive la procedura per la redazione della dichiarazione di conformità; la parte B) si riferisce alle quasi-macchine e descrive la procedura per la relativa dichiarazione di incorporazione.
Non è più prevista la specifica dichiarazione di conformità per i componenti di sicurezza.
Tra le novità introdotte nella parte A), oltre ad alcuni adempimenti formali (relativi ad esempio, a luogo e data della dichiarazione), la dichiarazione di conformità deve riportare, tra gli altri elementi, anche il nome e l’indirizzo della persona autorizzata a costruire il fascicolo tecnico (così anche per quanto riguarda la dichiarazione di incorporazione delle quasi–macchine). Questo requisito è richiesto ai fini della tracciabilità del fascicolo stesso e quindi (come illustrato nella guida applicativa alla direttiva pubblicato dalla Commissione Europea il primo dicembre 2010), la “persona autorizzata a costruire il fascicolo tecnico” può essere lo stesso fabbricante.
Devono essere, inoltre, esplicitati nome e dettagli dell’organismo notificato che ha approvato il sistema della garanzia della qualità totale.
La sezione B) dell’allegato riporta i contenuti della dichiarazione di incorporazione, tra cui le generalità del fabbricante e l’indicazione della persona autorizzata a costruire la documentazione tecnica. Deve essere prevista anche una indicazione che specifichi i RES applicati (è infatti una facoltà del fabbricante applicare e rispettare i RES relativamente alle quasi-macchine).
Quanto alla custodia dei due documenti (dichiarazione CE di conformità per le macchine e dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine) l’allegato precisa che entrambi devono essere custoditi dal fabbricante per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell’ultima macchina o quasi-macchina.

ALLEGATO III (Marcatura CE)
Questo allegato, relativo alle modalità di apporre la marcatura CE ed al simbolo grafico, presenta le seguenti novità rispetto alle disposizioni finora in vigore:
- la marcatura CE deve essere apposta nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante (con la stessa tecnica);
- se è stata applicata la procedura di garanzia “qualità totale”, la marcatura deve essere seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato.

ALLEGATO IV (Categorie di macchine per le quali va applicata la procedura)
L’allegato, sostanzialmente analogo a quello del DPR 459/96, è stato in parte ampliato e sono stati introdotti gli apparecchi portatili a carica esplosiva, i dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone ed i blocchi logici per funzioni di sicurezza.

ALLEGATO V (Elenco dei componenti di sicurezza)
Si tratta di una novità del provvedimento, ed ha ad oggetto i componenti di sicurezza, indicati in termini non tassativi.

ALLEGATO VI (Istruzioni per l’assemblaggio delle quasi-macchine)
Anche la formalizzazione delle informazioni generali in merito alle istruzioni per l’assemblaggio delle quasi-macchine costituisce una novità rispetto al DPR 459/96.

ALLEGATO VII (Fascicolo tecnico per le macchine e documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine)
L’allegato è suddiviso in due sezioni: la parte A) si riferisce alle macchine e descrive la procedura per la redazione del fascicolo tecnico; la parte B), relativa alle quasi-macchine, descrive la procedura per l’elaborazione della pertinente documentazione tecnica.
Il fascicolo tecnico per le macchine introduce, quale importante novità, l’inserimento della “documentazione relativa alla valutazione dei rischi, che deve dimostrare la procedura seguita”. Anche in questo caso, va sottolineata l’importanza della valutazione dei rischi, novità introdotta nel nuovo provvedimento e già richiamata con riferimento alle previsioni dell’allegato I.

Sono, inoltre, presenti modifiche legate all’introduzione nel provvedimento delle quasi-macchine:
sono richiesti, infatti, ove previsti dalla normativa, anche la dichiarazione di incorporazione e le relative istruzioni di assemblaggio. È, inoltre, richiesta la copia della dichiarazione di conformità della macchina e di eventuali macchine ad essa incorporate.
La parte B) descrive le modalità di elaborazione della documentazione tecnica per le quasi-macchine, che deve dimostrare quali requisiti previsti dalla direttiva sono rispettati e comprende, tra l’altro, un fascicolo di costruzione, composto da disegni complessivi e di dettaglio, e dalla documentazione di valutazione dei rischi, che dimostri la procedura seguita, come previsto anche per le macchine.
Nella documentazione devono essere inclusi un elenco dei RES applicati, le misure di protezione attuate, le norme applicate, una relazione tecnica con i risultati delle prove svolte ed un esemplare delle istruzioni di assemblaggio.
La documentazione deve essere tenuta a disposizione per almeno 10 anni dalla fabbricazione.

ALLEGATO VIII (Valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione delle macchine)
L’allegato descrive la procedura di valutazione della conformità prevista dall’articolo 9, comma 2 e comma 3 lett. a), per le macchine diverse da quelle riportate in allegato IV.
Si prevede che il fabbricante elabori il fascicolo tecnico, già previsto dal DPR 459/96, e che prenda le misure necessarie affinché anche il “processo di fabbricazione” assicuri la conformità della macchina ai requisiti della direttiva.

ALLEGATO X (Garanzia della qualità totale)
L’allegato descrive la procedura di valutazione della conformità di una macchina inclusa nell’allegato IV, fabbricata applicando un sistema di garanzia qualità totale.
Riporta, inoltre, la procedura in base alla quale l’organismo notificato valuta ed approva il sistema di qualità e ne controlla l’applicazione.

Allegato XI (Criteri minimi che devono essere osservati dagli stati membri per la notifica degli organismi)
L’allegato non presenta rilevanti variazioni rispetto a quanto già previsto dal DPR 459/96, tranne gli ultimi due paragrafi, dove si prevede che gli organismi certificati partecipino alle attività di coordinamento ed alla normalizzazione europea.
In caso di cessazione di attività di un organismo si stabilisce, inoltre, che il Ministero per lo sviluppo economico adotti tutte le misure necessarie per assicurare che i fascicoli tecnici dei clienti di questi organismi siano tenuti a disposizione dello stesso Ministero o inviati ad altro organismo."


Confindustria - Area Relazioni Industriali, Sicurezza e Affari Sociali - Circolare - Decreto Legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010 “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”.



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