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Linee guida per il comparto del legno aggiornate al D.Lgs. 81/2008

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Linee guida e buone prassi

14/01/2010

Disponibili in rete linee guida per la salute e sicurezza nel comparto del legno aggiornate al decreto 81/2008. La valutazione del rischio chimico, il rischio di polveri e vernici, i requisiti di sicurezza delle macchine per lavorare il legno.

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I dati relativi agli infortuni indicano che il comparto del legno presenta seri rischi per la salute e sicurezza dei suoi addetti e, nelle piccole aziende di questo comparto, spesso l’artigiano si trova in difficoltà di fronte alla complessità della normativa.
Uno strumento di informazione utile per chi lavora nel settore lo si può trovare su “Salute e Sicurezza sul Lavoro”, sito della Regione Lazio per lo sviluppo della cultura della prevenzione in ambito lavorativo. Il sito, infatti, oltre a pubblicare delle linee guida per gli operatori del comparto del legno, riporta anche un documento di aggiornamento delle stesse al Decreto legislativo 81/2008.



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Il documento “Salute e sicurezza dei lavoratori del legno - Linee guida per gli operatori del comparto”, a cura dell’Area Igiene Industriale dell’ASL Roma F, è il risultato di un intervento del Servizio Pre.S.A.L. in 35 aziende operanti nel comprensorio dell’azienda sanitaria locale Roma F. Contiene indicazioni pratiche sui rischi e sulle misure di prevenzione da adottare e racconta, in modo pratico e con il supporto di immagini, il rischio per la sicurezza che può derivare dalle macchine usate in falegnameria e il rischio per la salute relativo all’esposizione a polveri di legno, solventi e rumore.
 
Nel capitolo relativo alla valutazione del rischio chimico (polveri di legno e vernici) si ricorda che “l’esposizione a polveri di legno può provocare l’insorgenza di tumori (neoplasie dei seni paranasali) ma anche altre patologie non tumorali come bronchiti croniche, asma bronchiale, allergie della pelle (dermatiti) e del sistema respiratorio”.
In particolare nel documento di valutazione dei rischi devono essere indicate le misure preventive e protettive applicate ed il tipo di dispositivi di protezione individuale (DPI) utilizzati.
Alcuni esempi segnalati di misure applicabili:
- se non è “tecnicamente possibile evitare l’emissione di polveri di legno”, deve essere realizzata un aspirazione localizzata delle polveri - con adeguata portata e con unità di filtrazione esterna – “il più vicino possibile al punto di emissione”;
- devono essere effettuate misurazioni per verificare l’efficacia delle misure preventive;
- “si deve provvedere alla regolare e sistematica pulizia dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
- si deve limitare al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti attraverso, ad esempio, la segregazione delle lavorazioni o con l’introduzione di sistemi di automazione”.

Per ridurre poi al minimo l’esposizione dei lavoratori alle sostanze chimiche pericolose contenute in impregnanti, vernici e pitture, è necessario:
- “utilizzare vernici/impregnanti a basso contenuto di solventi (ad es. vernici ad acqua);
- ridurre al minimo il numero dei lavoratori esposti utilizzando cabine di verniciatura (preferibilmente a velo d’acqua) con impianto di aspirazione (che abbia velocità dell’aria pari ad almeno 0,3 m/s nella postazione dell’operatore) e emissione esterna;
- gli addetti alla verniciatura devono avere in dotazione e indossare i seguenti DPI: tuta impermeabile traspirante con copricapo, guanti in neoprene, maschere semifacciali con filtro combinato a cartuccia A2P2)”.

Dopo aver parlato delle schede dei dati di sicurezza, della valutazione del rischio rumore e vibrazione e del rischio di esplosione, il documento si sofferma sui rischi di infortuni derivanti dall’utilizzo di macchine, utensili e attrezzi.
Oltre a dare indicazioni riguardo alla vendita e acquisto di macchine nuove ed usate, sono riportati i requisiti di sicurezza delle principali macchine utilizzate per la lavorazione del legno.  In queste macchine non è possibile “segregare o rendere inaccessibile gli organi lavoratori” e gli addetti sono dunque “esposti al rischio di venire in contatto con elementi pericolosi”, rischio che può essere ridotto con la presenza di ripari e di dispositivi di sicurezza e con il loro corretto utilizzo.

Vediamo a titolo esemplificativo i requisiti di sicurezza per una sega circolare:
- “riparo di protezione degli organi di trasmissione del moto: il riparo può essere di tipo fisso o mobile interbloccato;
- cuffia di protezione del disco sega: per le macchine che montano dischi fino a 315 mm di diametro, la cuffia di protezione può essere fissata al coltello divisore. Le macchine che montano dischi di diametro superiore a 315 mm devono avere la cuffia di protezione montata su supporti separati dal coltello divisore;
- coltello divisore: per evitare il rischio di proiezione del pezzo,la macchina è dotata di uno o più coltelli divisori. Il coltello divisore va posizionato posteriormente alla lama”;
- “comandi di avviamento, arresto ed emergenza: i comandi sono generalmente posizionati ad un altezza minima da terra di 60 cm e sono posti su un pannello pensile mobile, o sul fronte/fianco della macchina sotto il piano di lavoro”. In particolare è impedito il “riavviamento automatico, nel caso d’interruzione dell’alimentazione elettrica, dopo il ripristino dell’alimentazione stessa”.
Si ricorda infine che la macchina è “fornita di una guida regolabile per la lavorazione del pezzo e di una guida a squadrare fissata al piano di lavoro”.
Le linee guida forniscono indicazioni specifiche sui requisiti di sicurezza delle seguenti macchine: sega circolare, sega a nastro, pialla a filo, pialla a spessore, toupie e troncatrice.

Nel documento di “Aggiornamento delle linee guida al D.Lgs. 81/2008” vengono indicate alcune modifiche del Testo Unico che possono interessare il comparto del legno.
Riguardo al documento di valutazione dei rischi – che deve avere “contenuti più estesi” rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 – viene segnalata:
- “l'introduzione della programmazione del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza tra le misure generali di tutela;
- l'inserimento delle vibrazioni tra gli agenti fisici (oltre campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali);
- la variazione del valore limite di esposizione per il corpo intero;
- una definizione più pertinente del rischio chimico definito ‘MODERATO’”.

Per la sorveglianza sanitaria nei lavoratori esposti a polveri di legno, si ricorda che le polveri di legno sono classificate cancerogene anche dal D.Lgs. 81/2008 (titolo IX capo II) e “pertanto rendono obbligatoria la sorveglianza sanitaria dei lavoratori del legno”. Rispetto al precedente Testo Unico sono “variati alcuni parametri al di sopra dei quali è prevista la sorveglianza sanitaria (capo III art. 101 e titolo IX art. 224).
Inoltre riguardo agli agenti cancerogeni il medico competente informa i lavoratori che dopo la cessazione dell'attività lavorativa potranno essere sottoposti ad accertamenti sanitari (art. 242 comma 6).
Nel documento è presente infine una tabella in cui si riportano le corrispondenze tra il D.Lgs.  626/94 e il D.Lgs. 81/2008.


Asl Roma F, Regione Lazio: “Salute e sicurezza dei lavoratori del legno - Linee guida per gli operatori del comparto”, a cura a cura dell’Area Igiene Industriale dell’ASL Roma F (Responsabile: Dr. Felice Tidei) (formato PDF, 1003 kB).

Aggiornamento al D.Lgs. 81/2008” (formato PDF, 27 kB).



Tiziano Menduto
 



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