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La Cassazione sulla differenza di responsabilità delle figure della sicurezza

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Datore di lavoro

03/10/2011

Nel caso di un infortunio legato ad una carenza strutturale e non organizzativa la responsabilita’ grava sul datore di lavoro e non su altre figure intermedie a meno che queste non siano state dotate di una delega valida. Di G.Porreca.

 
 
 
Commento a cura di Gerardo Porreca.
 
Viene richiamato in questa sentenza della Corte di Cassazione un principio ormai consolidato in giurisprudenza ed inerente l’applicazione dell’istituto della delega in materia di salute e sicurezza sul lavoro nell’ambito di una organizzazione aziendale in linea del resto con quanto stabilito sull’argomento dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nella materia della sicurezza sul lavoro perché un datore di lavoro, titolare della posizione di garanzia, possa trasferire l’obbligo di prevenzione ad altri soggetti appartenenti all’apparato organizzativo dell’azienda stessa è necessario una delega di funzioni che deve concretizzarsi in un formale atto di investitura in modo tale che risulti certo l’affidamento dell’incarico alla persona delegata la quale deve volutamente accettare l’incarico stesso ed essere pienamente consapevole che l’obbligo di cui la stessa si viene a gravare è quello di rispettare e far rispettare le norme di sicurezza. Se un infortunio, come nel caso in esame, è dipeso da una carenza di tipo strutturale e non specificatamente organizzativa e di vigilanza, per le quali è possibile invocare una responsabilità da poter addebitare a figure intermedie dell’azienda (dirigente, preposti), la responsabilità grava certamente sul datore di lavoro che, quale soggetto obbligato, sarebbe dovuto intervenire ad eliminare la carenza strutturale medesima.
 
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L’evento infortunistico ed il ricorso in Cassazione
Il rappresentante legale di una società è stato condannato dal Tribunale con sentenza successivamente confermata dalla Corte di Appello in ordine al reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche ai danni di un lavoratore che, mentre era intento a pulire un rullo con uno straccio imbevuto di acetone, è stato trascinato con la mano sinistra all’interno della macchina ed ha subito l’amputazione parziale di un dito della mano stessa. Il rappresentante legale è stato accusato di aver omesso di vietare ai lavoratori di pulire a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine, nonché di dotare la macchina oggetto dell’infortunio, destinata alla produzione di rotoli di carta adesiva, di un dispositivo di blocco sul coperchio e di munire altresì i lavoratori di appropriati attrezzi che consentissero di eseguire le loro operazioni senza avvicinare le mani alle zone pericolose.
 
Contro le decisioni della Corte di Appello l’imputato ha fatto ricorso in cassazione adducendo sostanzialmente due motivi di opposizione. Con un primo motivo il ricorrente ha contestato di essere stato ritenuto titolare della posizione di garanzia avendo ritenuto il Tribunale, prima, e la Corte territoriale dopo, che egli non avesse delegato alcuna funzione e nessun potere ad altri dirigenti dell'azienda. L’imputato ha, infatti, fatto presente che nel periodo di tempo oggetto dei fatti la struttura aziendale in cui si è verificato l'incidente era piuttosto complessa in quanto comprendeva tre stabilimenti in cui erano impiegati un centinaio di dipendenti ognuno dei quali con un direttore di stabilimento ed un capo macchina o altro soggetto, a seconda delle specifiche attività, con funzioni di istruire e responsabilizzare i lavoratori nelle rispettive mansioni affidate. Inoltre, così come è risultato dal verbale di sopralluogo e dalla informativa dei funzionari di P. G. intervenuti, nello stesso stabilimento vi era anche un responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed un responsabile del servizio di produzione. Come seconda motivazione l’imputato ha sostenuto che l'infortunio si era verificato per esclusiva imprudenza e negligenza del lavoratore risultando dagli atti che l'operazione di pulizia dei rulli era stata mostrata al lavoratore infortunato da un altro lavoratore con la conseguenza che la manovra imprudente eseguita dall’infortunato non faceva parte dei compiti assegnatigli.
 
Le decisioni della suprema Corte
La Corte di Cassazione ha ritenute infondate le motivazioni addotte dal ricorrente ed ha pertanto rigettato il ricorso. In merito alla affermazione che, essendo quella di cui l'imputato era legale rappresentante una società di vaste dimensioni dotata di una struttura organizzativa capillare articolata in distinti settori ciascuno dei quali suddivisi in reparti con a capo un preposto avente funzioni direttive, non sarebbe spettato all'imputato, in base alla ripartizione delle competenze interne, il compito di esigere che il dipendente infortunato fosse stato edotto sull'uso del macchinario con riguardo alle modalità di pulizia dello stesso o di dotare il macchinario delle adeguate protezioni, la Corte di Cassazione ha fatto presente che “nella materia infortunistica, perché possa prodursi l'effetto del trasferimento dell'obbligo di prevenzione dal titolare della posizione di garanzia ad altri soggetti inseriti nell'apparato organizzativo dell'impresa (siano essi responsabili di settore o capireparto o, come nel caso di specie, responsabile del servizio di prevenzione infortuni) è necessaria una delega di funzioni da parte dell'imprenditore o del datore di lavoro che deve trovare consacrazione in un formale atto di investitura in modo che risulti certo l'affidamento dell'incarico a persona ben individuata, che lo abbia volontariamente accettato nella consapevolezza dell'obbligo di cui viene a gravarsi; quello cioè di osservare e fare rispettare la normativa di sicurezza”.
 
La Sez. IV ha quindi proseguito ribadendo che “se, dunque, è possibile che l'imprenditore possa delegare ad altri gli obblighi attinenti alla tutela delle condizioni di sicurezza del lavoro su di lui incombenti per legge, in quanto principale destinatario della normativa antinfortunistica, qualora sia impossibilitato ad esercitare di persona i poteri-doveri connessi alla sua qualità per la complessità ed ampiezza dell'impresa per la pluralità di settori produttivi di cui si compone o per altre ragioni, tuttavia il cennato obbligo di garanzia può ritenersi validamente trasferito purché vi sia stata una specifica delega, e ciò per l'ovvia esigenza di evitare indebite esenzioni, da un lato, e, d'altro, compiacenti sostituzioni di responsabilità”. Anche se, ha ancora aggiunto la Sez. IV, il datore di lavoro ha individuato nella propria azienda dei destinatari dell'obbligo di prevenzione in relazione all'organizzazione dell'impresa e alla ripartizione delle incombenze, attuata in concreto tra i vari soggetti chiamati a collaborare con lui e ad assicurare in sua vece l'onere di tutela delle condizioni di lavoro, il datore di lavoro stesso non può essere esentato da colpa per qualsiasi evenienza infortunistica conseguente all'inosservanza dell'obbligo di garanzia suo proprio se non vi sia stato appunto un trasferimento di competenza in materia antinfortunistica attraverso un atto di delega e ciò in attuazione del principio della divisione dei compiti e delle connesse diversificate responsabilità personali.
 
Per quanto riguarda inoltre la posizione di responsabilità delle figure intermedie esistenti in azienda la suprema Corte ha preso spunto in occasione di questa sentenza per precisare che, quando le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro hanno individuato le responsabilità delle varie figure di sicurezza nell’ambito delle proprie competenze, con l'espressione "competenze" hanno inteso riferirsi alle posizioni occupate da questi soggetti nell'ambito dell'impresa stessa in base all'effettiva ripartizione di incarichi tra i “datori di lavoro (sui quali precipuamente grava l'onere dell'apprestamento e dell'attuazione di tutti i necessari accorgimenti antinfortunistici), dirigenti, cui spettano poteri di coordinamento e di organizzazione in uno specifico settore operativo o in tutte le branche dell'attività aziendale, e preposti, cui competono poteri di controllo e di vigilanza”.
 
Per quanto riguarda, infine, il secondo motivo di ricorso relativo alla condotta dell’infortunato, la suprema Corte non ha fatto altro che ribadire quello che ogni volta ripete quando si accusa un comportamento negligente del lavoratore infortunato nella dinamica dell’infortunio che gli è occorso ribadendo che “poiché le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile o inopinabile” per cui “in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento”.
 
Nella circostanza, ha così concluso la Sez. IV, è da ritenere quindi in definitiva legittimo il giudizio della Corte di Appello di sussistenza dell'addebito basato su di una superficialità comportamentale del titolare della posizione di garanzia. Riguardando infatti le violazioni alle disposizioni di sicurezza riscontrate aspetti non organizzativi ma strutturali della macchina presso la quale era avvenuto l’infortunio era compito diretto del datore di lavoro, nella sua veste, di provvedere a mettere fuori servizio la macchina stessa ed a procedere alla sua definitiva riparazione munendola altresì di tutti i dispositivi richiesti dalla normativa antinfortunistica, salvo il conferimento di una delega di funzioni risultata nel caso in esame insussistente. 
 
 
 
 
 


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