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I quesiti sul decreto 81: sui nuovi accordi formativi

Bari, 18 Gen – Sulla applicazione degli accordi stato-regioni sulla nuova formazione. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
 
Quesiti
Con riferimento agli Accordi Stato-Regioni sulla formazione dei datori di lavoro RSPP e dei lavoratori desidererei avere un chiarimento sui corsi non ancora svolti dopo l'entrata in vigore dell'accordo. Come intendere l’espressione "corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo"? Chi e come lo può documentare il datore di lavoro o l'ente di formazione? È necessaria una "data certa"?
 

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Risposta
Il quesito riguarda le disposizioni transitorie inserite in entrambi gli Accordi sulla formazione dei datori di lavoro RSPP di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 34 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 (Repertorio atti n. 223), intendendosi tali i datori di lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione, e dei lavoratori, dirigenti e preposti di cui al comma 2 dell’articolo 37 dello stesso decreto legislativo (Repertorio atti n. 221), Accordi raggiunti tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’11/1/2012.
Per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro RSPP al punto 11. del relativo Accordo è stato, infatti, stabilito che:
 
“In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che abbiano frequentato - entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti”.
 
Analogamente per quanto riguarda la formazione dei lavoratori nel punto 10. del relativo Accordo è indicato che:
 
“In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato - entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
 
E’ evidente quindi che in entrambi gli Accordi si è voluto inserire, fra le disposizioni transitorie e limitatamente ad una fase di prima applicazione degli Accordi stessi, la possibilità di esonero dalla frequenza dei corsi di formazione secondo le nuove regole , le nuove modalità e le nuove durate, che sono ora legate alle classi di rischio delle attività svolte, e di frequentare ancora invece corsi di formazione secondo i vecchi criteri individuati per i datori di lavoro RSPP nel D. M. del 16/1/1997 e per i lavoratori nei contratti collettivi di lavoro. Tale esonero è stato comunque subordinato alla condizione che la frequenza di tali corsi con le vecchie regole sia svolta per i datori di lavoro RSPP entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del relativo Accordo (Punto 11) e per i lavoratori, dirigenti e preposti entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del relativo Accordo (Punto 10) nonché alla condizione per entrambi che i corsi stessi siano stati già organizzati ed approvati formalmente e documentalmente prima della data di entrata in vigore degli Accordi fermo restando che tali corsi di formazione in ogni caso, pur se svolti seguendo le vecchie regole, debbano comunque, in quanto svolti dopo l’entrata in vigore degli Accordi, essere stati organizzati dai soggetti formatori abilitati a farlo ed esplicitamente individuati negli Accordi medesimi.
Non viene richiesta in particolare la data certa dell’approvazione formale e documentale dei corsi di formazione organizzati prima dell’entrata in vigore degli Accordi e da svolgere dopo la stessa secondo le vecchie regole ma è chiaro che è interesse dei soggetti formatori di poter dimostrare, ai fini di una corretta applicazione degli Accordi, che la organizzazione stessa e l’approvazione sono state pregresse alla data di entrata in vigore mediante una documentazione ufficiale avente una data certa (protocolli, bandi, comunicazioni, ecc.).


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Rispondi Autore: Silvio Belatti - likes: 0
18/01/2012 (12:39:40)
Non è chiarito, e scusate l'ignoranza, cosa si deve intendere per " organizzazione e approvazione pregresse ". Organizzati da chi e approvati da chi e in quali forme?
Grazie
Rispondi Autore: Giancesare Rista - likes: 0
18/01/2012 (20:07:05)
Risposta prolissa e non risolutiva
Rispondi Autore: Magni Alessandro - likes: 0
19/01/2012 (09:40:31)
concordo con i precedenti post, ma il problema non è di G. Porreca, è l'accordo che purtroppo è poco chiaro.
Anni di commissioni di esperti ... mah
Rispondi Autore: Calo Crociera - likes: 0
19/01/2012 (18:05:19)
Buongiorno,
ho ricevuto l'abilitazione RSPP appena prima dell'emanazione dell'accordo. Svolgo ora la libera professione ma non avendo i 3 anni di esperienza, come posso fare il formatore per i dipendenti delle aziende di cui sono RSPP?
Rispondi Autore: Fabio Medda - likes: 0
22/01/2012 (09:18:37)
a mio parere non è corretta l'affermazione che in fase transitoria si possano frequentare corsi di formazione con il "vecchio" metodo solo se in quanto l'accordo non lo prevede. Credo che se organizzato in tempo utile sia legittimo qualsiasi corso con i requisiti del DM 16.01.96.

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