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Formazione e lavori in quota

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: DPI

30/09/2011

La formazione e l’addestramento all’uso di attrezzature e DPI per il rischio caduta dall’alto. A cura di Rolando Dubini.

 
Milano, 30 Sett - Il D.Lgs. n. 81/2008 definisce lavoro in quota l"attività lavoratoriva che espone il lavoratore a rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a piano stabile" .
L'articolo 116 del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, norma speciale rispetto alla norma generale di cui all'art. 37 e speciale di cui all'articolo 77 del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede comunque l'obbligo di addestramento per tutti coloro che (ad esempio) lavorano in quota, prevede un specifico obbligo formativo per quel che riguarda i lavori in quota nei quali nel contempo si abbia anche il posizionamento e il sistema di accesso mediante funi.
L'esempio più immediato e' il lavoro su parete di roccia per la messa in sicurezza.
L'art. 116 D.Lgs. n. 81/2008 fa riferimento a quegli operatori che obbligatoriamente devono "accedere" ai luoghi di lavoro o "stazionare" sul luogo di lavoro servendosi di DPI di III cat., ad esempio:
- la discesa lungo in pilone di una sopraelevata mediante imbracatura tipo "rocciatore";
- la salita ad un pianerottolo che può avvenire solo con imbracatura.
 

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Per quanto riguarda il campo d'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 art. 116: Obblighi del datore di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante FUNI occorre precisare che:
1) chi sale e scende il traliccio utilizzando imbracatura e doppio cordino con o senza dissipatore con connettori a gancione non accede nè si posiziona mediante funi, quindi non sussiste l'obbligo di formazione ai sensi dell'Allegato XXI. Invece sussiste l'obbligo di addestramento in base all'art. 77 comma 5 D.Lgs. n. 81/2008;
2) chi si posiziona su palo, traliccio o carpenteria metallica con cintura di posizionamento e cordino di posizionamento non accede nè si posiziona mediante funi quindi non sussiste l'obbligo di formazione ai sensi dell'Allegato XXI. Invece sussiste l'obbligo di addestramento in base all'art. 77 comma 5 D.Lgs. n. 81/2008;
3) chi si assicura su piattaforma o cestello con imbracatura e cordino con o senza dissipatore con connettori su ancoraggio predisposto nel perimetro del cestelloNON accede nè si posiziona mediante funi quindi non sussiste l'obbligo di formazione ai sensi dell'Allegato XXI. Invece sussiste l'obbligo di addestramento in base all'art. 77 comma 5 D.Lgs. n. 81/2008;
4) chi svolge una attività lavorativa in cui è previsto di accedere a un posto di lavoro dal basso o dall'alto calandosi o risalendo una fune di lavoro e stazionando su di essa (posizionandosi) è soggetto all'obbligo di formazione ai sensi dell'Allegato XXI.
Inoltre è utile precisare, sempre al fine di applicare correttamente l'art. 116 del D.Lgs. n. 81/2008, quanto segue:
1. accedere a un posto di lavoro in quota con utilizzo di imbracatura, cordino, ecc. non e' lavoro su fune;
2. posizionarsi su un posto di lavoro assicurandosi mediante imbracatura, cordino e quant'altro necessario (assorbitore, ecc.): non e' un lavoro su fune se i piedi sono appoggiati stabilmente sul tetto o sull'apprestamento (per esempio montaggio trave carraia su ponteggio);
3. farsi calare ad esempio su una parete rocciosa per andare a fissare o mettere in sicurezza dei massi pericolanti rimanendo appeso solo con la fune: e' un lavoro su fune regolato dall'art. 116 d.lgs. n. 81/2008.
 
I lavoratori edili che lavorano in quota con rischio di caduta dall'alto devono essere sempre formati e addestrati al corretto utilizzo dei dpi anticaduta (terza categoria), quindi si applica D.Lgs. n. 81/2008 art. 77 comma 4, lettera h) e comma 5, ad esempio: spazzacamino, lattoniere, antennista, carpentiere e cosi' via.
Se gli stessi lavoratori devono affidarsi alla sospensione su fune di lavoro per lavorare allora è obbligatoria la formazione ai sensi dell'art. 116 e allegato XXI D.Lgs. n. 81/2008, ad esempio: lavavetri di facciate di edifici, posa di reti e disgaggi su parete di roccia (come da te citato), potatura e abbattimento controllato di alberi e cosi via.
L'uso della piattaforma autosollevante non rientra nel campo di applicazione dell'art. 116 e, di conseguenza, dell'all. XXI.
L'operatore si serve della piattaforma per raggiungere il luogo di lavoro e non dell'imbracatura (o sistema di funi), che però è comunque obbligatorio indossarla e vincolarla alla piattaforma stessa.
In sostanza in questo caso l'elemento fondamentale è la piattaforma e non l'imbracatura.
L'art. 107 D.Lgs. n. 81/2008 prevede che le disposizioni del capo II sui lavori in quota si applicano a qualunque "attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile".
La piattaforma è un piano stabile se è ferma, mentre se si muove (si alza, si abbassa, si sposta lateralmente...) no.
Inoltre i lavori su piattaforma sono sicuri solo seavvengono all'interno della piattaforma (ad es. l'operaio comunale che sostituisce la lampada di un lampione ricurvo), mentre molto spesso ciò non avviene (operatore che si sporge per una lavorazione, che utilizza indebitamente la piattaforma per accedere al tetto o ad altro piano in quota).
Per questo motivo è obbligatorio che l'operatore indossi cintura con bretelle collegate con fune di trattenuta a parti stabili dell'opera provvisionale.
Se ne deduce quindi che in questi casi la formazione può essere erogata anche senza rispettare gli obblighi previsti dall'art. 116 e dall'allegato XXI, ossia:
- senza l'obbligo di ricorrere ai soggetti formatori accreditati come al punto 1 dell'allegato XXI;
- rispetto del punto 2 dell'allegato;
- rispetto, per quanto possibile, del punto 3 dell'allegato ben sapendo che non ci sono particolari vincoli.
 
Per tutti i altri lavori in quota in cui l'imbracatura e il cordino sono sistemi di sicurezza e non di accesso e posizionamento, al lavoratore deve essere fornita informazione, formazione ed addestramento su rischi, utilizzo DPI III categoria, procedure di lavoro, ecc.
ai sensi dell'art. 77 comma 5. Tutto questo può essere erogato dal datore di lavoro se può dimostrare competenza ed esperienza (cfr. art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 comma 5: “L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro”), altrimenti il datore di lavoro affida il compito formativo a persone o enti competenti.
Nel fare informazione teorica, addestramento pratico e verifiche di apprendimento è consigliabile non superare i 15 lavoratori (massimo. 20 se non è previsto addestramento), rispetto delle assenze (che non dovrebbe superare il 10% delle ore previste, 20% se non è previsto addestramento), tenuta del registro delle presenze e presentazione del programma formativo con metodologia didattica.
 
La formazione e l’addestramento all’uso di altre attrezzature e DPI di terza categoria, avviene nell’ambito dell’art. 37, in relazione della valutazione dei rischi specifica, di cui all’art. 111 D.Lgs. n. 81/2008.
Nulla vieta, comunque, che nel programma formativo possano essere inseriti ed esplicitati i contenuti ex All. XXI che possono riguardare, ad esempio:
• l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
• gli elementi di primo soccorso;
• i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
• le procedure di salvataggio;
• ecc…
 
Per quel che riguarda la formazione all'uso dei DPI di 3° categoria, il datore di lavoro ai sensi dell'art 77 c. 4 lett h) "assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI."
Esemplificando:
1) per lo spazzacamino, il lattoniere, l'antennista e così via: formazione e addestramento per DPI Terza Categoria secondo l'art. 77 D.Lgs. n. 81/2008;
2) per il montatore di ponteggi (Preposto o Addetto): solo formazione in base all'allegato XXI della durata di 28 ore che già ingloba formazione e addestramento DPI Anticaduta;
3) per lavoratore su fune (Addetto): formazione in base all'allegato XXI della durata di 32 ore, che già include formazione e addestramento DPI Anticaduta;
4) per il preposto lavoro su fune: formazione in base all'allegato XXI della durata di 32 ore che già include la formazione e addestramento DPI Anticaduta, più (ad esempio) 8 ore di formazione formazione preposti, per un totale di 40 ore complessive.
 
 
Rolando Dubini, avvocato in Milano
 
 


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Rispondi Autore: GABELLINI G. - likes: 0
09/09/2014 (19:12:06)
SCUSANDOMI PER INTRODURRE UN COMMENTO AD UN ARTICOLO DELL'ANNO 2011 VORREI PORRE UN QUESITO ALL'AUTORE: SICCOME GLI ARTICOLI DEL D.LGS 81/2008 RELATIVI AI DPI DEFINISCONO L'OBBLIGO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DI FORNIRE DPI AI LAVORATORI( ART. 77 COMMA 3) E DI FORNIRE ADDESTRAMENTO PER I DPI DI 3° CATEGORIA (ART. 77 COMMA 5) VORREI SAPERE SE IL DATORE DI LAVORO CHE DEVE EFFETTUARE LAVORI IN QUOTA MEDIANTE USO DI PIATTAFORMA (PER LA QUALE RISULTA AVER SEGUITO CORSO COME IMPOSTO DALL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 22/02/2012 E ALL'INTERNO DEL QUALE NON E' PREVISTO NESSUN RIFERIMENTO ALL'USO DELLE CINTURE/IMBRAGATURE) E' OBBLIGATO A RICEVERE ADDESTRAMENTO IN MERITO ALL'USO DELL'IMBRAGATURA (OVVIAMENTE TRAMITE CORSO TENUTO DA TERZI). GRAZIE PER L'ATTENZIONE.
Rispondi Autore: Marco - likes: 0
14/10/2014 (09:29:03)
Si deve essere formato ed addestrato
No il corso può essere tenuto internamente.
Rispondi Autore: Max - likes: 0
14/10/2014 (16:16:49)
l'81/2008 non si applica ai DDL nel senso che il DDL deve proteggere il lavoratore ma non è obbligato a ricevere, ad esempio, la stessa formazione.
Rispondi Autore: Andrea Dalla Francesca Cappello - likes: 0
27/10/2014 (16:16:51)
Signor Gabellini, perchè scrive che nel corso sulla piattaforma aerea non vi è alcun riferimento all'uso delle imbragature?
Dovrebbe invece esserne spiegato l'uso, visto che solitamente il costruttore della piattaforma ne prevede l'utilizzo obbligatorio nel cesto.
Rispondi Autore: Marco B. - likes: 0
18/11/2014 (16:20:53)
Per chi monta una rete anticaduta , deve fare corso specifico tipo quello del montatore del ponteggio .
Ci vuole progetto preliminare di ingegnere per montare una rete anticaduta ?
Grazie
Rispondi Autore: Scordo Tiziana - likes: 0
22/11/2014 (00:17:20)
Buonasera. Potrei sapere se esiste un regolamento o una legge o quant'altro che impedisce ad un diabetico insulino dipendente ben compensato e senza patolgie correlate di operare in quota sui tralicci? Grazie.
Rispondi Autore: Ernesto Montecchiani - likes: 0
26/01/2015 (23:30:48)
Salve io sono titolare di una piccola impresa edile della provincia di Grosseto con attività primaria della piattaforma aerea; circa tre anni fa la comandante dei vigili urbani non mi vuole dare più un permesso per più di due giorni è possibile una cosa del genere
Rispondi Autore: Federico Ganzerli - likes: 0
23/06/2015 (15:42:06)
Buongiorno chiedevo informazioni in merito: Ho fatto per un ventennio il volontario nel corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, sono stato tecnico di elisoccorso e istruttore regionale, chiedevo posso svolgere la funzione di formatore per DPI di 3à categoria?
Rispondi Autore: GABELLINI GIANLUCA - likes: 0
10/07/2015 (15:01:08)
GENTILE ANDREA DALLA FRANCESCA CAPPELLO NEL PROGRAMMA DEL CORSO PER L'USO DELLA PLE RILASCIATO NEL 2014 DA DITTA ACCREDITATA NON COMPARE ALCUN RIFERIMENTO ALL'USO DELL'IMBRAGATURA.. PROPRIO PER QUESTO AVEVO AVANZATO IL DUBBIO ESPOSTO.. A QUESTO PUNTO MI CHIEDO SE IL CORSO (TENUTO IN OTTEMPERANZA ALL' ART 73 COMMA 5 D.LGS 81/2008 E ALL'ACCORDO S.R. 22/02/2012) SIA COMPLETO..
GRAZIE PER L'ATTENZIONE.
Rispondi Autore: Antonio Scalia - likes: 0
23/03/2016 (13:04:36)
Buongiorno.
Se il lavoro in quota è effettuato tramite piattaforma alta 4 metri (movimentabile tramite ruote fisse) o tramite cestello elevatore (è considerato un piano stabile?), ho specifichi obblighi formativi o basta un indottrinamento agli operatori sui rischi specifici?
Grazie.
Rispondi Autore: Silvia Giuseppe Massimiliano - likes: 0
24/03/2016 (12:36:54)
Buongiorno
Sono un RSPP presso un Ente Militare ed in più sono formatore per quanto concerne la 81/08. Svolgo quindi corsi formativi a Dirigenti, Preposti e lavoratori. Avrei bisogno in maniera semplice e chiara sapere se il mio operatore ponti radio che sale su tralicci o il mio operaio che sale su scale o ponti mobili (trabattelli) oltre all'addestramento sull'utilizzo dei DPI di III categoria che come da art. 37 può organizzarlo una persona "esperta" il lavoratore deve fare un apposito corso formativo per lavoro in quota.? Chi lo defe fare? Io? O formatore ad hoc preparato nello specifico settore? Grazie per la risposta che vorrà darmi. Purtroppo è un annoso problema che ci affligge.
Autore: Emiliano tarasco
06/01/2017 (07:11:06)
Buongiorno giuseppe
Proviamo i maniera semplice e chiara a rispondere:
Per la formazione dei tuoi operatori occorre valutare le condizioni operative, ovvero dove tengono i piedi durante il trasferimento e il lavoro. Qualora a questo sianompoggiati su superfici stabili, risulteranno esposti ad un rischio anticaduta, quindi è necessaria la formazione per i DPI III cat. Altrimenti corso per il posizionamento su fine. Nel corso classico per DPI III cat dovrebbe già essere trattato L argomento "operare in quota" (o almeno per quelli che tengo io) valutando rischi e relativa riduzione degli stessi, oltre che una importantissima parte pratica. Rispondere al tuo quesito in poche righe è difficile, sperando di Esser stato utile.
Saluti e buon 2017
Rispondi Autore: Boni rossano - likes: 0
25/05/2018 (14:32:52)
Volevo sapere,che altezza bisogna raggiungere pér fare il corso lavori in quota?
Rispondi Autore: pantorc - likes: 0
07/08/2018 (07:16:46)
chiedo chiarimenti sulla la frase "2) per il montatore di ponteggi (Preposto o Addetto): solo formazione in base all'allegato XXI della durata di 28 ore che già ingloba formazione e addestramento DPI Anticaduta" siamo sicuri?
in pratica un pontista non ha bisogno di un corso per svolgere lavori in quota, ad esempio su una copertura?
Rispondi Autore: Piero Sanasi - likes: 0
12/12/2018 (15:05:57)
sono un RSPP dal 2016 (precedentemente ASPP dal 2008) e volevo avere una conferma sulla formazione dei lavoratori che prestano attività lavorativa in quota, con relativi DPI antincaduta.
Essendo un formatore abilitato con attestazione sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08) e attualmente svolgo corsi formativi ai lavoratori, preposti, ecc.., (MMC, uso di attrezzatura, ecc) per quanto riguarda una formazione specifica posso effettuare la docenza per corsi anche su "lavori in quota" a tutti quei lavoratori che sono esposti? Vi è la necessità di avere una abilitazione particolare?
Grazie
Rispondi Autore: elisabetta giussani - likes: 0
23/07/2020 (13:03:26)
Buongiorno in qualità di RSPP della mia azienda mi trovo a discutere con il responsaile della sicurezza della ditta che ci ha appaltato un lavoro di abbattimento piante un mio dipendente ha l'attestato e ha frequentato con successo il corso di formazione per addetti all'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi art.116 comma 2 allegato XXI il responsabile in questione mi chiede anche il corso sui DPI di terza categoria che per quanto ne so è compreso nel corso già frequentato di 40 ore dicedomi che se non ho questo attestato non posso svolgere il lavoro in quanto nell'attestato non viene specificato che c'è la forrmazione in base all'articolo 37 e 77
Mi spiegate se effettivamente devo far sostenere al dipendente un ulteriore corso o se quello già effettuato è sufficiente
Rispondi Autore: Toure mouhamadou - likes: 0
15/08/2023 (11:55:27)
Sono interessato ai lavori di lavaggio vetri in quota e vorrei sapere quali centri di formazione offrono corsi per tutti i lavori in quota in Italia. Grazie

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