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Riduzione del tasso medio di tariffa INAIL per interventi di prevenzione

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Approfondimento

15/11/2011

Con nota del 20 ottobre 2011 INAIL rilascia il nuovo modello OT24 destinato alle imprese che intendono presentare istanza di riduzione del tasso medio di tariffa per interventi di prevenzione, dopo il primo biennio di attività.

 
Le novità più rilevanti della nota INAIL del 20 ottobre 2011
1. Automatismo nella concessione della riduzione - Si è teso a favorire un maggiore automatismo nell'assentimento dello sconto da parte delle Unità territoriali. Sono stati eliminati i campi a testo libero e la necessità di allegare documentazione in fase di richiesta. Eccepisce a detta logica la sola Sezione Altro che resta a testo libero ed è oggetto di verifica Contarp. Gli interventi individuati nella Sezione Altro infatti esigono una particolare attenzione in quanto le casistiche rilevate in sede di statistica dalla scrivente Direzione testimoniano molto spesso la non pertinenza della scelta effettuata dalla Ditta alle logiche sottese agli interventi volti ad ottenere l'oscillazione per prevenzione. Per gli altri interventi si procederà esclusivamente ad una verifica successiva servendosi delle funzioni procedurali già rilasciate in produzione (procedura verifica a campione, ad uso esclusivo delle Direzioni Regionali). A breve, a sostegno della operatività delle Strutture verrà trasmessa e pubblicata in internet apposita tabella contenente l'individuazione della documentazione probante.
 
2. Coerenza con i finanziamenti per prevenzione - Si è cercato di uniformare tendenzialmente i criteri di assentimento della riduzione a quelli propri dei finanziamenti per la prevenzione in modo da dare maggiore coerenza alle agevolazioni che l'Istituto prevede a beneficio delle aziende che effettuano interventi per la prevenzione. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. Gli interventi devono essere relativi ad almeno 2 diverse sezioni, ad eccezione di quelli della sezione A dove è sufficiente selezionare un solo intervento. In questa ottica l'intervento particolarmente rilevante è quello con punteggio pari a 100 che di per sé consente l'accesso in automatico allo sconto. I criteri tecnici sono stati individuati dalla Contarp Centrale tenendo conto principalmente della ampiezza e della estensione dell'intervento prevenzionale rispetto alla complessiva organizzazione aziendale.
 
3. Nuovi interventi - La tipologia degli interventi è stata aggiornata in relazione all'innovazione delle norme in materia di prevenzione. In tale ambito, sono stati valorizzati interventi concernenti i lavoratori con tipologie di lavoro diverse dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, la filiera degli appalti e sub appalti, i lavoratori stranieri, e gli interventi che abbiano valenza pluriennale, fermo restando, l'obbligo di presentazione dell'istanza ogni anno. Tali interventi, puntualmente indicati nella Guida alla Compilazione, mantengono la loro validità negli anni sin quando l'azienda continua a mantenere ed attuare le procedure e le modalità operative oggetto dell'intervento. È però necessario che l'azienda possa dimostrare anno per anno tale continuità di attuazione fornendo la documentazione probante richiesta dalla specifica tabella, che verrà a breve rilasciata e pubblicata in internet. Ampio spazio è stato dato tra gli interventi particolarmente rilevanti alla Responsabilità Sociale d'impresa, agli SGSL e alla selezione dei fornitori attenti alla salute e sicurezza sul lavoro. In conseguenza sono stati modificati i relativi allegati, completamente rinnovati e più specifici e dettagliati dei precedenti (All. I. II e III). Con riferimento al nuovo modulo e relativi allegati è stata infine predisposta la "Guida alla compilazione", aggiornata. Si precisa, infine, che entro la fine dell'anno il nuovo modello sarà disponibile in "Punto cliente" per le istanze inoltrate per via telematica.
 


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Oscillazione del tasso
L’INAIL premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione”, le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia ( D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).
 
A cosa serve - L’ “oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL. In base al decreto ministeriale 3 dicembre 2010, che ha riscritto il testo dell'articolo 24 del D.M. 12.12.2000, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:
 
lavoratori-anno          riduzione
fino a 10                         30%
da 11 a 50                      23%
da 51 a 100                    18%
da 101 a 200                  15%
da 201 a 500                  12%
oltre 500                          7%
 
Chi può beneficiarne - Su domanda, tutte le Aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).
In aggiunta, è necessario che l’azienda abbia effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
 
Come ottenere la riduzione - L’Azienda deve presentare o spedire all’INAIL, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno-bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta, una domanda su apposito modello predisposto dall’INAIL. Il modello è disponibile presso tutte le Sedi INAIL insieme alla relativa Istruzioni per la compilazione. La domanda può essere presentata online alla sezione Punto Cliente.
 
Valutazione e decisione -  L’INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento adottato adeguatamente motivato. E' stato predisposto un elenco contenente  la documentazione che l'Istituto ritiene utile a dimostrare l'effettuazione degli interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro riportati nel modello OT24. Tale documentazione viene di norma richiesta, in fase di verifica, alle aziende che presentano l'istanza di riduzione.
 
Applicazione della riduzione - La riduzione riconosciuta dall'INAIL opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
 
Esempio - La richiesta di riduzione per l’anno 2010 può essere presentata da un’azienda che abbia iniziato la propria attività entro il 1° gennaio 2008. Gli interventi di miglioramento devono essere stati effettuati nell’anno 2009. La riduzione riconosciuta opera sul tasso di premio del 2010 ed è applicata dall’azienda in sede di regolazione del premio 2010 (autoliquidazione 2011).
 
Requisiti - Per quanto riguarda la regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, il requisito s'intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda.
 
L'oscillazione per prevenzione (art. 24 M.A.T.), inoltre, rientra tra i "benefici normativi e contributivi" previsti dal D.M. 24 Ottobre 2007.  Pertanto, per fruire della riduzione, è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti  requisiti:
• applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
• inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. "cause ostative");
• il possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.
 
 
Fonte: Inail.


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