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Rischio rumore: indicazioni operative ai sensi del DLgs. 81/2008

Rischio rumore: indicazioni operative ai sensi del DLgs. 81/2008
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio rumore

18/11/2014

Cos’è, come si calcola e come si tiene conto dell’incertezza delle misure nella valutazione del rischio rumore? Quali sono gli obblighi formali delle aziende che occupano sino a 10 occupati dal punto di vista delle documentazioni?

 
 
 
 
Sul Capo II del Titolo VIII del DLgs.81/2008 – Rumore
 
Cos’è, come si calcola e come si tiene conto dell’incertezza delle misure ?
Si definisce incertezza lo scarto tipo da cui è affetta la misura dell’osservabile. L’incertezza di una misura di rumore deve essere calcolata sulla base di metodologie statistiche conformi alle norme di buona tecnica. Il comma 2 dell’art.190 stabilisce che “se a seguito della valutazione del rischio può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione di cui all’art.189 sono superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti...”. Il successivo comma 4 stabilisce inoltre che “nell’applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto dell’incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica”.
È evidente che, dato che i valori limite di esposizione e i valori d’azione sono indicati nella legge in termini di livello di esposizione giornaliero LEX e di Lpicco,C, ciò di cui dovrà in realtà tener conto il datore di lavoro nella valutazione del rischio sono le incertezze su queste quantità. Tali incertezze devono essere calcolate con opportuni metodi a partire dalle incertezze associate alle misure dei livelli sonori equivalenti e di picco. La norma UNI EN ISO 9612:2011 all’allegato C indica dei metodi e propone un software per calcolare l’incertezza sul livello di esposizione giornaliero. Per il calcolo dell’incertezza sul livello di picco l’unico riferimento normativo è l’appendice B.3 della UNI 9432:2011.
Di tali incertezze si dovrà tener conto al fine di stabilire l’eventuale superamento dei valori limite e dei valori di azione cui è legata l’adozione delle misure di tutela e sicurezza stabilite dal Capo II. Il metodo suggerito dalla norma UNI 9432:2011 per tener conto dell’incertezza di misura è quello di sommare al valor medio l’incertezza estesa (calcolata con intervallo di confidenza del 95%, ovvero pari ad 1,65 volte l’incertezza) e di assumere le azioni di prevenzione e protezione sul valore così ottenuto.
 

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Quali sono gli obblighi formali delle aziende che occupano sino a 10 occupati dal punto di vista delle documentazioni ?
L’art.190, al comma 5 indica che la valutazione del rischio rumore è documentata in conformità
all'articolo 28, comma 2 del DLgs.81/2008 e il comma 5 dell’art.29 del DLgs.81/2008 stabilisce che nelle aziende fino a 10 occupati il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate recepite con Decreto Interministeriale 30/11/2012.
Richiamato che la redazione dei Documenti seguendo le procedure standardizzate è una opportunità e non un obbligo resta il fatto che anche questa modalità di redazione del Documento il DM 30/11/2012 stabilisce che “Laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione (ad es. rischi fisici, chimici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato ecc.) si adotteranno le modalità indicate dalla legislazione stessa, …”.
In definitiva, alle aziende che occupano fino a 10 lavoratori (e non ricadenti nelle casistiche previste all’art.21, DLgs.81/2008 – vedi Punto 2.25) ) è richiesto di disporre di un Documento di valutazione dei rischi con l’approfondimento relativo al rumore realizzato con le modalità previste dal Capo II del Titolo VIII, DLgs.81/2008.




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Rispondi Autore: enrico lavini - likes: 0
18/11/2014 (10:50:05)
Essendo stato riportato il documento “Coordinamento Tecnico delle Regioni... Revisione 03 approvata il 13/02/2014 – con aggiornamenti legislativi e normativi al 2013”
nella sezione dedicata alle Vibrazioni (cap.3)non viene data alcuna specifica relativamente ai fattori di cresta e relative conseguenze legate alla valutazione del rischio
Grazie
cordialmente
Enrico

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