Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

PARE: programma aziendale di riduzione dell’esposizione del rumore

PARE: programma aziendale di riduzione dell’esposizione del rumore
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio rumore

23/03/2015

Indicazioni per il programma aziendale di riduzione dell’esposizione al rumore (PARE). La norma UNI 11347:2015 entrata in vigore il 12 febbraio 2015, la valutazione dei rischi e la relazione tecnica necessaria alla valutazione del rischio rumore.

Brescia, 23 Mar – Sappiamo che la valutazione dei rischi è un importante processo finalizzato alla riduzione ed al controllo dei rischi attraverso una serie di interventi come l’adozione di misure di prevenzione, l’effettuazione di controlli sanitari e l’informazione/formazione dei lavoratori. In particolare, con riferimento al Titolo VIII (Capi I e II) del D.lgs. 81/2008, la valutazione del rischio da rumore è quel processo tecnico che, partendo dalla conoscenza del livello di rumore presente nella realtà produttiva, è finalizzato alla riduzione ed al controllo dei rischi attraverso l’adozione di specifiche misure tecniche, organizzative e procedurali.
 
Per favorire un’adeguata misurazione e la realizzazione di idonei interventi tecnici per la riduzione dell’ esposizione al rischio rumore nel mondo del lavoro, sono disponibili anche diverse norme tecniche.
Ad esempio la norma UNI EN ISO 9612:2011 che descrive un metodo tecnico progettuale per la misurazione dell'esposizione al rumore dei lavoratori nell'ambiente di lavoro e il calcolo del livello di esposizione sonora, una norma complementare alla UNI 9432.
E una recente norma che è stata recentemente pubblicata e che ha preso il posto della norma/rapporto tecnico UNI/TR 11347:2010.
Stiamo parlando della  norma UNI 11347:2015, una norma che specifica come indicare gli interventi tecnici e organizzativi che vengono adottati dall’azienda per ridurre l’esposizione al rumore nei luoghi di lavoro nonché come identificare le aree di lavoro a maggior rischio al fine della loro delimitazione/segnalazione/restrizione all’accesso, così come richiesto dalla legislazione vigente, attraverso la redazione di un programma aziendale di riduzione dell’esposizione (PARE) al rumore.

Pubblicità
Il rischio rumore in DVD
Formazione sui rischi specifici per chi opera all'interno di ambienti rumorosi (Art. 37 D.Lgs. 81/08) in DVD

Che cosa è il PARE?
In cosa consiste il programma aziendale di riduzione dell’esposizione?
 
Per avere qualche informazione possiamo fare riferimento ad alcuni interventi al seminario di formazione “Rumore e vibrazioni negli ambienti di lavoro. Stima, valutazione e controllo del rischio: applicazione e dubbi interpretativi”, organizzato dall’ Ausl di Modena, che si è tenuto nel giugno del 2011.
 
In “Rischio rumore. Il quadro legislativo e normativo”, a cura di Omar Nicolini (Az.USL di Modena), si presenta la struttura della norma UNI EN ISO 9612:2011 e si ricorda che il Rapporto Tecnico 11347/2010 specifica come indicare gli interventi tecnici e organizzativi che verranno adottati dall’azienda per ridurre l’esposizione al rischio. La relazione ricorda la tipologia di interventi tecnici considerati nella norma (interventi sulla sorgente di rumore, silenziatori, trattamenti ambientali, sistemi antivibranti, schermi, separazioni, cappottature, coibentazione, cabine, ...) e indica che nella norma vengono riportate anche indicazioni relative alle competenze per le misurazioni strumentali e al modo di identificare le aree nelle quali si verificano i superamenti dei valori previsti dalla legislazione (VSA).
 
Invece in “Rischio rumore: documento, autocertificazione, relazione tecnica, PARE”, sempre a cura di Omar Nicolini (Az.USL di Modena) si indica come deve essere strutturata e che cosa deve riportare la valutazione dei rischi (VdR) di un agente fisico, anche con riferimento a quanto contenuto nelle indicazioni del Coordinamento Tecnico delle Regioni sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici.
 
Il documento “che riporta la VdR … per gli agenti fisici … va sostanzialmente inteso come una parte del più complessivo Documento (scritto) di valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza accompagnato dalla Relazione tecnica (con o senza misurazioni, redatta dal personale qualificato), da conservarsi in azienda anche a disposizione dell’OdV. Il Documento deve riportare le misure di prevenzione e protezione già in essere ed indicare il programma delle misure atte a garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza con le relative procedure aziendali e dei ruoli dell’organizzazione che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri”.
 
Nella VdR di un agente fisico vanno indicati quanto meno i seguenti elementi:
- “data/e di effettuazione della valutazione, con o senza misurazioni;
- dati identificativi del personale qualificato che ha provveduto alla valutazione, se diverso dal datore di lavoro;
- dati identificativi del medico competente (se ed in quanto previsto ai sensi degli artt.
 41 e 185) e del R-SPP che hanno partecipato alla valutazione del rischio;
- dati identificativi del/i RLS, o, in sua/loro assenza, dei lavoratori, consultati ai sensi dell’art.
 50 comma 1, modalità della loro consultazione e informazione”;
- “programma delle misure ritenute opportune per eliminare o ridurre il rischio con l’indicazione della tempistica, delle modalità e delle figure aziendali preposte alla loro attuazione”;
- “dati identificativi della Relazione tecnica”.
Il relatore riporta anche alcune indicazioni sui contenuti della Relazione Tecnica:
- “quadro di sintesi degli esposti articolato per fasce di rischio e individuazione su piantina delle aree a rischio;
- presenza di rischi potenzianti (ototossici …) e di approfondimenti specifici (valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei DPI uditivi, …);
- valutazione dei rischi legati alla presenza di lavoratori particolarmente sensibili, alla differenza di genere, età, provenienza da altri paesi e tipologia contrattuale”.
Il documento riporta come deve essere strutturata la relazione tecnica nel caso di valutazione con o senza misurazioni.
 
Il relatore ricorda poi che l’articolo 192 del D.Lgs. 81/2008, relativo alle misure di prevenzione e protezione contro i rischi di esposizione al rumore, indica che se a seguito della valutazione dei rischi risulta che i valori superiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore.
Ma come deve essere fatto il programma delle misure tecniche e organizzative ex art.192?
Come prima indicazione il relatore indica che “si consiglia che contenga almeno i seguenti elementi:
- elenco delle attività per le quali si verifica il superamento, descritti tanto con i livelli r.m.s. (pressione sonora efficace, ndr) e di picco presenti che per i tempi di esposizione a tali livelli;
-misure tecniche e/o organizzative che si intendono adottare;
- risultati attesi”;
- “tempi di attuazione di ogni singola misura;
- funzione aziendale e persona incaricata dell’attuazione della singola misura;
-modalità di verifica dei risultati;
- data e risultati della verifica”.
A questo punto, in relazione a tale programma, il relatore presenta il modello di programma aziendale di riduzione dell'esposizione (sintetizzato nell'acronimo "PARE") come riportato nella UNI 11347.
 
Innanzitutto il PARE deve essere allegato al DVR e indica le azioni per la riduzione dell'esposizione al rumore per tutte quelle situazioni che superano i valori previsti dalla legislazione vigente.
In particolare il PARE:
- “è un documento che riporta in maniera sintetica le principali informazioni di quel che l’azienda farà;
- non è il progetto esecutivo o il capitolato d’appalto”.
E il PARE è costituito da:
- un’intestazione;
- le schede delle situazioni a rischio;
- un prospetto riassuntivo;
- le schede degli specifici interventi.
 
E il prospetto riassuntivo degli interventi programmati deve contenere almeno:
- “progressivo scheda;
- tipologia intervento;
-macchina, reparto, mansione;
-descrittore acustico prima e dopo l’intervento;
-data di inizio e di fine prevista;
-responsabile della procedura”.
 
Segnaliamo infine, come indicato sul sito ufficiale dell’Ente italiano di normazione, che la norma nazionale UNI 11347:2015 è entrata in vigore il 12 febbraio 2015.
 
 
Rischio rumore. Il quadro legislativo e normativo”, a cura di Omar Nicolini (Az.USL di Modena), intervento al seminario “Rumore e vibrazioni negli ambienti di lavoro. Stima, valutazione e controllo del rischio: applicazione e dubbi interpretativi” (formato PDF, 492 kB).
 
Rischio rumore: documento, autocertificazione, relazione tecnica, PARE”, a cura di Omar Nicolini (Az.USL di Modena), intervento al seminario “Rumore e vibrazioni negli ambienti di lavoro. Stima, valutazione e controllo del rischio: applicazione e dubbi interpretativi” (formato PDF, 173 kB).
 
 
 
 
 
RTM
 
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!